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Sentenza

Sentenza n. 5918/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (sezione seconda) n. 02010/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202501396

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Veneto che aveva dichiarato improcedibile il ricorso contro il decreto del Presidente della Provincia di Verona di rigetto e archiviazione dell’istanza di annullamento del permesso di costruire

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (provincia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante aveva impugnato la sentenza del TAR Veneto relativa al ricorso contro il decreto provinciale di rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela di un permesso di costruire rilasciato dal Comune in favore di proprietari confinanti. Nel giudizio di primo grado aveva dedotto, da un lato, eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di ponderazione e perplessità dell’azione amministrativa, contestando il riconoscimento della carenza documentale e la rilevanza attribuita alla successiva acquisizione dei calcoli strutturali e del collaudo statico; dall’altro, violazione degli artt. 21-octies l. 241/1990, 30 l.r. Veneto n. 11/2004, 20 e 93, comma 4, d.P.R. 380/2001, dell’art. 2 l. 241/1990 e dei principi di buona fede e legittimo affidamento, nonché travisamento, erroneità, contraddittorietà, perplessità e illogicità della motivazione. L’appellante sosteneva che sussistessero l’illegittimità originaria del permesso, l’interesse pubblico all’annullamento e il rispetto del termine biennale per l’esercizio del potere provinciale. In appello ha contestato la dichiarazione di improcedibilità, sostenendo che il ricorso contro il permesso di costruire e quello contro il diniego di autotutela avessero petitum, causa petendi e censure differenti. Ha inoltre dedotto che, anche in caso di sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento, permanesse l’interesse all’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori. La Provincia ha eccepito la carenza originaria e sopravvenuta di interesse, nonché l’inammissibilità della pretesa di coercere l’esercizio del potere di autotutela.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando la sentenza di primo grado con diversa motivazione parziale. In via preliminare ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per difetto di interesse, rilevabile d’ufficio anche in appello, poiché sulle condizioni dell’azione non si forma giudicato interno in assenza di una specifica pronuncia e l’art. 9 c.p.a. limita il rilievo officioso soltanto al difetto di giurisdizione. Il Collegio ha applicato i principi dell’Adunanza plenaria n. 22/2021: la mera vicinitas può fondare la legittimazione ad agire, ma non dimostra automaticamente l’interesse al ricorso, che richiede la specificazione di un pregiudizio concreto, attuale e direttamente derivante dall’intervento edilizio. La ricorrente aveva allegato soltanto la prossimità, anche se gli immobili erano adiacenti e con muro comune, senza indicare una lesione concreta della propria posizione giuridica. Il Collegio ha inoltre rilevato la contraddittorietà della condotta processuale: la ricorrente aveva dichiarato di non avere più interesse all’annullamento del permesso di costruire nel giudizio principale e pretendeva invece di conservare interesse alla decisione sul diniego provinciale di autotutela relativo allo stesso titolo. Le censure concernenti la sicurezza delle opere e i calcoli strutturali, conosciute dopo l’accesso agli atti, avrebbero dovuto essere proposte mediante motivi aggiunti nel giudizio contro il permesso. Il ricorso è stato comunque ritenuto infondato nel merito: l’illegittimità del titolo edilizio non basta a giustificare l’annullamento d’ufficio, essendo necessario un concreto e attuale interesse pubblico, distinto dal mero ripristino della legalità, da comparare con gli interessi secondari e con l’affidamento dei destinatari. Nel caso concreto la Provincia aveva considerato l’acquisizione dei calcoli strutturali e il collaudo statico, non contestati nella loro validità, nonché l’affidamento dei titolari del permesso; mancava inoltre la deduzione di un pregiudizio concreto in capo alla ricorrente. Le spese del grado, pari a 4.000 euro oltre accessori, sono state poste a carico dell’appellante in favore della Provincia.

Norme richiamate

  • art. 30 l.r. Veneto n. 11/2004

    Attribuisce alla Provincia il potere di annullamento del titolo edilizio entro il termine previsto dalla legge regionale; l’esercizio del potere richiede comunque l’illegittimità del titolo e un concreto e attuale interesse pubblico alla rimozione.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    Richiamato tra i motivi di ricorso in relazione all’illegittimità del permesso e al potere di autotutela; il Collegio non ne ha fatto applicazione decisiva.

  • art. 20 d.P.R. 380/2001

    Richiamato quale base dell’obbligo relativo alla documentazione tecnica e alla valutazione della sicurezza nell’ambito del procedimento per il permesso di costruire.

  • art. 93, comma 4, d.P.R. 380/2001

    Richiamato in relazione alla documentazione e agli adempimenti tecnici concernenti le opere strutturali.

  • art. 2 l. 241/1990

    Richiamato tra le norme dedotte dall’appellante, senza una specifica applicazione decisiva nella motivazione.

  • art. 9 c.p.a.

    Nei giudizi di impugnazione il difetto di giurisdizione è rilevabile soltanto se dedotto con specifico motivo contro il capo della pronuncia che abbia deciso, anche implicitamente, sulla giurisdizione; la limitazione non si estende alle altre questioni di rito rilevabili d’ufficio.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Il tardivo riproponimento dell’eccezione di carenza di interesse non impedisce il rilievo officioso della questione, trattandosi di condizione dell’azione rilevabile d’ufficio.

  • art. 39 c.p.a.

    Rinvia alle norme del codice di procedura civile compatibili, tra cui l’art. 100 c.p.c. sull’interesse ad agire.

  • art. 100 c.p.c.

    L’interesse ad agire, applicabile al processo amministrativo, deve essere concreto e attuale e tradursi in un’utilità pratica, diretta e immediata ottenibile mediante la decisione giudiziale.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al ricorrente di precisare e comprovare nel corso del processo il pregiudizio posto in dubbio o rilevato d’ufficio, nel rispetto del contraddittorio.

Massime di principio

  • Nell’impugnazione di un titolo edilizio, la vicinitas può fondare la legittimazione ad agire, ma non è sufficiente, da sola, a dimostrare l’interesse al ricorso: il ricorrente deve allegare e, se contestato, comprovare uno specifico pregiudizio concreto, attuale e direttamente derivante dall’intervento edilizio.
  • La legittimazione attiva e l’interesse ad agire sono condizioni dell’azione rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio; se il giudice di primo grado non si è pronunciato sulla relativa eccezione, non si forma giudicato interno sulla questione, salvo il limite specifico previsto dall’art. 9 c.p.a. per il difetto di giurisdizione.
  • Il ricorrente che abbia dichiarato di non avere più interesse all’annullamento di un titolo edilizio non può, in contrasto con tale dichiarazione, pretendere la decisione di merito sul diniego di autotutela riguardante lo stesso titolo, quando le censure ulteriori avrebbero dovuto essere dedotte nel giudizio originario mediante motivi aggiunti.
  • L’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio non può fondarsi sulla sola illegittimità dell’atto o sulla mera esigenza di ripristinare la legalità violata; occorrono un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione, la sua comparazione con gli interessi privati e l’affidamento consolidato dei destinatari, nonché una motivazione puntuale, soprattutto quando sia trascorso un apprezzabile periodo dal rilascio del titolo.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutotutelaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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