Cassazione Civile, Ordinanza n. 25483/2021 del 21/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto della Corte d'appello che aveva respinto l'opposizione limitatamente alla quantificazione delle spese liquidate in suo favore in un procedimento per equa riparazione per irragionevole durata del processo. In particolare, deduceva la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., dell'art. 2233, comma 2, c.c. e dei d.m. n. 55/2014 e n. 37/2018, sostenendo che per la fase davanti al consigliere designato non dovesse applicarsi la Tabella n. 8 ('procedimenti monitori') ma la Tabella n. 12 ('giudizi innanzi alla Corte d'Appello'). Contestava inoltre che la somma di euro 225 fosse comunque incongrua e lesiva del decoro professionale, perché inferiore al minimo tariffario invocato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto l'uso della Tabella n. 8 del d.m. n. 55/2014 per la liquidazione delle spese della fase svolta dinanzi al consigliere designato nel procedimento Pinto, richiamando il precedente Cass. n. 16512/2020. Ha poi osservato che l'importo di euro 225 corrispondeva al minimo tariffario applicabile, essendo il compenso medio di euro 450 riducibile fino al 50% ai sensi dell'art. 4 del d.m. n. 55/2014. È stata anche respinta la censura sul preteso vulnus al decoro professionale, in ragione della semplicità dell'attività svolta e della modesta posta in gioco. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'Amministrazione; esclusa altresì la dichiarazione sul contributo unificato perché il procedimento era esente.
Norme richiamate
richiamato come parametro sulla regolazione delle spese di lite, senza accoglimento della doglianza di violazione
richiamato quale norma sulla determinazione del compenso professionale, ma ritenuto non violato dalla liquidazione effettuata
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 4
la fase davanti al consigliere designato nel procedimento di equa riparazione è trattata come fase monitoria atipica ai fini della liquidazione delle spese
d.m. 10 marzo 2014, n. 55, Tabella n. 8
applicabile alla liquidazione delle spese della fase monitoria del procedimento Pinto
d.m. 10 marzo 2014, n. 55, Tabella n. 12
non applicabile alla fase monitoria del procedimento Pinto, perché la Corte ha ritenuto corretta la tabella dei procedimenti monitori
d.m. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4, comma 1
consente la riduzione del compenso medio fino al 50%, con conseguente legittimità della liquidazione di euro 225 a fronte di un compenso medio di euro 450
menzionato nel motivo di ricorso come fonte modificativa dei compensi, senza rilievo decisivo nella decisione
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
non applicato perché il procedimento era esente dal contributo unificato
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la fase che si svolge dinanzi al consigliere designato va trattata, ai fini della liquidazione delle spese, come procedimento monitorio atipico e si applica la Tabella n. 8 del d.m. n. 55/2014.
- La qualificazione della fase processuale ai fini della tariffa non dipende dal solo fatto che il giudizio si svolga davanti alla corte d'appello, ma dalla struttura della fase, caratterizzata da decreto iniziale, assenza di contraddittorio e successiva instaurazione del contraddittorio.
- La liquidazione di un compenso pari al minimo dello scaglione tariffario è legittima quando risulti conforme alla tabella applicabile e ridotta nei limiti consentiti dal decreto ministeriale.
- La censura di violazione del decoro professionale non è fondata quando l'attività difensiva richiesta è semplice e la controversia presenta una posta economica modesta.
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