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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25483/2021 del 21/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto della Corte d'appello che aveva respinto l'opposizione limitatamente alla quantificazione delle spese liquidate in suo favore in un procedimento per equa riparazione per irragionevole durata del processo. In particolare, deduceva la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., dell'art. 2233, comma 2, c.c. e dei d.m. n. 55/2014 e n. 37/2018, sostenendo che per la fase davanti al consigliere designato non dovesse applicarsi la Tabella n. 8 ('procedimenti monitori') ma la Tabella n. 12 ('giudizi innanzi alla Corte d'Appello'). Contestava inoltre che la somma di euro 225 fosse comunque incongrua e lesiva del decoro professionale, perché inferiore al minimo tariffario invocato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto l'uso della Tabella n. 8 del d.m. n. 55/2014 per la liquidazione delle spese della fase svolta dinanzi al consigliere designato nel procedimento Pinto, richiamando il precedente Cass. n. 16512/2020. Ha poi osservato che l'importo di euro 225 corrispondeva al minimo tariffario applicabile, essendo il compenso medio di euro 450 riducibile fino al 50% ai sensi dell'art. 4 del d.m. n. 55/2014. È stata anche respinta la censura sul preteso vulnus al decoro professionale, in ragione della semplicità dell'attività svolta e della modesta posta in gioco. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'Amministrazione; esclusa altresì la dichiarazione sul contributo unificato perché il procedimento era esente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la fase che si svolge dinanzi al consigliere designato va trattata, ai fini della liquidazione delle spese, come procedimento monitorio atipico e si applica la Tabella n. 8 del d.m. n. 55/2014.
  • La qualificazione della fase processuale ai fini della tariffa non dipende dal solo fatto che il giudizio si svolga davanti alla corte d'appello, ma dalla struttura della fase, caratterizzata da decreto iniziale, assenza di contraddittorio e successiva instaurazione del contraddittorio.
  • La liquidazione di un compenso pari al minimo dello scaglione tariffario è legittima quando risulti conforme alla tabella applicabile e ridotta nei limiti consentiti dal decreto ministeriale.
  • La censura di violazione del decoro professionale non è fondata quando l'attività difensiva richiesta è semplice e la controversia presenta una posta economica modesta.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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