Cassazione Civile, Ordinanza n. 24089/2021 del 07/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Un imprenditore individuale, intestatario di un conto corrente e di un conto anticipi poi confluiti in un unico rapporto, aveva chiesto l'accertamento dell'usurarietà dei tassi applicati, la nullità delle clausole relative agli interessi e alla capitalizzazione trimestrale e la restituzione delle somme indebitamente addebitate. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda restitutoria perché il conto era ancora aperto, aveva escluso l'applicabilità della L. n. 108/1996 per ragioni temporali e aveva dichiarato nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale. La corte d'appello aveva rigettato il gravame ritenendo non rinunciata la domanda sull'usura e richiamando, per completezza, la rilevabilità d'ufficio della nullità. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 99, 100, 112 e 189 c.p.c., sostenendo che la domanda sull'usura doveva considerarsi abbandonata per mancata riproposizione alle conclusioni e per la condotta processuale complessiva, inclusa la mancata contestazione dell'ordinanza di c.t.u.; con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 1418 e 1421 c.c., contestando l'affermazione sulla rilevabilità officiosa della nullità e sostenendo che la nullità per usura avrebbe natura relativa e sarebbe azionabile solo dalla parte protetta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la mancata riproposizione formale della domanda non basta da sola a integrare rinuncia: occorre valutare complessivamente la condotta processuale e la connessione tra le domande, e la corte territoriale aveva correttamente escluso un abbandono inequivoco. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la parte della motivazione sulla rilevabilità d'ufficio della nullità era stata resa solo ad abundantiam, quindi estranea alla ratio decidendi e non suscettibile di impugnazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come parametro della censura sulla domanda asseritamente rinunciata; la Corte non vi ravvisa violazione
richiamato dal ricorrente in relazione all'interesse ad agire e alla permanenza della domanda
invocato per sostenere il vizio di ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude la fondatezza della doglianza
richiamato in relazione alla precisazione delle conclusioni e alla pretesa rinuncia implicita
invocato per contestare la disciplina della nullità delle clausole usurarie
invocato per contestare la rilevabilità d'ufficio della nullità; la Corte non entra nel merito perché il rilievo era ad abundantiam
richiamata nel giudizio di merito in tema di usura bancaria; il tribunale aveva escluso l'applicabilità ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore
art. 2 della legge n. 108 del 1996
menzionato con riferimento ai decreti ministeriali necessari per il calcolo del tasso soglia e alla documentazione non prodotta
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- La mancata riproposizione di una domanda nelle conclusioni non integra, da sola, una rinuncia tacita: occorre verificare se dall'intera condotta processuale emerga in modo inequivoco la volontà di abbandonarla o se la domanda sia strettamente connessa a quelle riproposte.
- La valutazione della rinuncia implicita deve essere complessiva e sistematica, tenendo conto sia degli atti formali sia del comportamento processuale della parte nel suo insieme.
- Una questione decisa dal giudice solo per completezza o in via meramente ad abundantiam non incide sulla ratio decidendi e non è autonomamente censurabile in cassazione, difettando interesse e onere di impugnazione.
- Ai fini del sindacato di legittimità, il ricorso deve colpire le rationes effettive della decisione; le argomentazioni prive di effetto decisorio non possono sorreggere un motivo di ricorso.
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