Cassazione Civile, Ordinanza n. 26457/2023 del 13/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento e due cartelle di pagamento relativi a una plusvalenza non dichiarata nell'anno 2003, conseguente alla vendita di un terreno agricolo in corso di trasformazione urbanistica in edificabile, da parte di due coniugi poi danti causa del ricorrente. I contribuenti avevano sostenuto di avere adempiuto correttamente agli obblighi fiscali anche in base a perizia giurata redatta ai sensi dell'art. 7 della l. n. 448/2001, e avevano eccepito la decadenza dal potere di accertamento. In primo grado la CTP aveva accolto i ricorsi riuniti; in appello l'Ufficio aveva insistito sul fatto che un precedente avviso di rettifica e liquidazione ai fini dell'imposta di registro, divenuto definitivo perché non impugnato, aveva rideterminato il valore di cessione del bene e tale valore doveva costituire parametro per la plusvalenza ai fini delle imposte dirette. Il ricorrente per cassazione denuncia: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe accolto la pretesa fiscale su una domanda non formulata dall'Ufficio in primo grado, quindi in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; 2) vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., assumendo che la CTR non avrebbe correttamente esaminato i beni ceduti e, in sostanza, chiedendo una nuova valutazione del merito.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Sul primo motivo afferma che non vi è extrapetizione, poiché la decisione della CTR si fonda su un rilievo già contenuto nelle controdeduzioni di primo grado dell'Agenzia, ove era stato espressamente richiamato l'avviso di rettifica e liquidazione ai fini dell'imposta di registro, divenuto definitivo, e la sua rilevanza quale base di calcolo della plusvalenza. Sul secondo motivo dichiara l'inammissibilità: il vizio è formulato secondo il vecchio testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non applicabile alla sentenza impugnata, mentre il nuovo controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale; inoltre la censura tende a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in cassazione. Il ricorso viene quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con attivazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non risulta violato quando la decisione si fonda su una difesa già dedotta dalla parte resistente negli atti del primo grado.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per la denuncia della violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Nel testo applicabile ratione temporis il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e non consente di censurare la semplice insufficienza della motivazione.
Ha modificato l'art. 360, n. 5, c.p.c., introducendo il nuovo perimetro del vizio motivazionale.
Norma di conversione del d.l. n. 83 del 2012, richiamata per la nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
Richiamato dai contribuenti quale base della perizia giurata e degli adempimenti fiscali correlati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Non sussiste violazione dell'art. 112 c.p.c. quando la pronuncia del giudice di merito si fonda su una questione o difesa già allegata dalla parte nel corso del giudizio, anche se la formula decisoria non coincida letteralmente con la domanda iniziale.
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione è deducibile nei limiti del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c., applicabile alle sentenze pubblicate dopo la riforma, e non consente il controllo sulla sufficienza della motivazione ma solo sull'esistenza di un apparato motivazionale non meramente apparente o incomprensibile.
- È inammissibile il motivo di ricorso che, sotto la veste del vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie e dei fatti di causa, riservata al giudice di merito.
- Un avviso di rettifica e liquidazione in materia di imposta di registro, divenuto definitivo per mancata impugnazione, può costituire parametro di riferimento per la determinazione della plusvalenza fiscalmente rilevante ai fini delle imposte dirette, se richiamato dalla difesa erariale e valorizzato dal giudice di merito.
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