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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04935/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

Il Comune impugnava in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato, per un immobile, l’esenzione IMU riconosciuta dal giudice di merito a favore del proprietario. La controversia nasceva da un avviso di accertamento IMU 2014 per omesso versamento su tre immobili, emesso perché il contribuente aveva concesso uno di essi in comodato gratuito a un’associazione sportiva dilettantistica iscritta al CONI. Il Comune sosteneva che l’esenzione non spettasse perché: l’immobile non era utilizzato direttamente dal proprietario; il solo dato dell’iscrizione al CONI dell’associazione comodataria non bastava a provare l’attività non commerciale; era onere del contribuente dimostrare i presupposti dell’agevolazione; inoltre l’agevolazione non opera per utilizzo indiretto del bene, neppure se gratuito e per finalità sportive. Deduceva violazione dell’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992, dell’art. 91-bis d.l. 1/2012, delle norme richiamate del d.lgs. 117/2017 e dell’art. 2697 c.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso del Comune. Ha ribadito che, per l’esenzione IMU/ICI prevista per gli immobili destinati ad attività meritevoli, è necessaria l’utilizzazione diretta del bene da parte dell’ente possessore, salvo ipotesi del tutto particolari di utilizzazione mediata in presenza di uno stretto e qualificato collegamento strumentale tra concedente e utilizzatore. La mera concessione in comodato gratuito a una ASD iscritta al CONI non basta. Poiché nel caso concreto l’immobile era pacificamente utilizzato da terzi e il contribuente non aveva allegato né provato un rapporto di strumentalità idoneo a ricondurre l’uso del bene alla propria sfera istituzionale, la sentenza di merito è stata cassata e la causa decisa nel merito con rigetto dell’originario ricorso del contribuente limitatamente all’unità immobiliare concessa in comodato. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del contribuente; quelle del merito sono state compensate, in ragione del successivo chiarimento giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e/o falsa applicazione

    La doglianza è stata veicolata come vizio di diritto, ritenuto ammissibile e scrutinabile in cassazione.

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992

    L’esenzione per gli immobili destinati ad attività meritevoli richiede, come regola generale, l’utilizzazione diretta del bene da parte dell’ente possessore e la destinazione esclusiva ad attività non produttive di reddito; non opera per utilizzo indiretto, salvo eccezioni molto limitate.

  • art. 91-bis d.l. 1/2012 conv. in L. 27/2012

    È richiamato quale disciplina applicabile ratione temporis che specifica il requisito delle attività svolte con modalità non commerciali.

  • art. 9, comma 8, d.lgs. 23/2011

    Norma richiamata dal ricorrente nel quadro della disciplina dell’IMU, senza specifica autonoma elaborazione nel decisum.

  • art. 82, commi 1 e 6, d.lgs. 117/2017

    Norma evocata dal ricorrente, ma la Corte fonda la decisione soprattutto sull’interpretazione dell’art. 7 d.lgs. 504/1992 e delle pronunce precedenti.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di allegazione e prova dei presupposti dell’agevolazione grava sul soggetto che la invoca.

  • art. 118 disp. att./trans. c.p.c.

    Richiamato per riportare i contenuti di precedenti conformi rilevanti ai fini della decisione.

Massime di principio

  • L’esenzione IMU/ICI per immobili destinati ad attività meritevoli è norma agevolativa di stretta interpretazione e presuppone, in via generale, l’utilizzazione diretta del bene da parte dell’ente che la invoca.
  • La mera concessione in comodato gratuito dell’immobile a un soggetto terzo, anche se senza scopo di lucro e iscritto al CONI, non è sufficiente a integrare il requisito dell’esenzione quando il bene non sia utilizzato direttamente dal proprietario.
  • L’utilizzazione indiretta può rilevare solo in ipotesi eccezionali, nelle quali il terzo utilizzatore sia strumentalmente collegato e appartenga alla stessa struttura dell’ente concedente, con una funzione compenetrante rispetto ai compiti istituzionali del possessore.
  • Chi richiede l’agevolazione deve allegare e provare tutti i presupposti di fatto e di diritto che ne giustificano il riconoscimento, inclusa l’eventuale particolare relazione tra concedente e utilizzatore idonea a rendere l’uso del bene riferibile al possessore.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
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