Cassazione Civile, Ordinanza n. 17725/2024 del 27/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso due avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2007 e 2008, determinando sinteticamente un reddito complessivo superiore a quello dichiarato in base a indici di capacità contributiva ritenuti incompatibili con i redditi dichiarati. Il contribuente li aveva impugnati senza successo in primo e secondo grado. In cassazione deduceva: 1) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che per il 2008 la CTR non avesse considerato redditi a tassazione separata e una spesa per la rata finale di leasing dell'auto che sarebbe stata rifinanziata; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, assumendo che la CTR non avesse valutato una donazione materna di 25.000 euro utile a giustificare il tenore di vita e a dimostrare redditi esenti o esclusi; 3) violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, deducendo che la prova documentale di un'assicurazione sulla vita, della donazione e di smobilizzi di titoli fosse stata illegittimamente ritenuta insufficiente, con applicazione di un onere probatorio eccessivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito ed inoltre ostacolato dalla doppia conforme; ha ritenuto infondato il secondo motivo, escludendo la denuncia di motivazione apparente poiché la CTR aveva comunque considerato i redditi diversi documentati; ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, affermando che in tema di accertamento sintetico il contribuente deve provare non solo la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta, ma anche la loro entità e la durata del possesso con idonea documentazione, non essendo sufficiente il mero transito delle somme nella sua disponibilità. Il ricorso è stato quindi respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, sono stati dati i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29/12/1973, n. 600
Nel redditometro il contribuente può contrastare la pretesa fiscale dimostrando con idonea documentazione che il maggior reddito è costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o soggetti a ritenuta, ma deve provare anche l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso; non basta la mera disponibilità occasionale delle somme.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio è deducibile solo nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo; non consente di ottenere una nuova valutazione del merito o una rivalutazione delle prove.
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
In presenza di doppia conforme è precluso il riesame in cassazione dei fatti storici già valutati nello stesso senso dai giudici di merito.
La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo quando la motivazione sia mancante, apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente la mera insufficienza argomentativa.
art. 36 d.lgs. 31/12/1992, n. 546
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibili le ragioni della decisione, ma il vizio è configurabile solo nei casi di totale mancanza o apparenza della motivazione.
art. 111, sesto comma, Cost.
Le decisioni giurisdizionali devono essere motivate; il controllo di legittimità sulla motivazione resta limitato al rispetto del minimo costituzionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30/05/2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura di omesso esame o violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio già scrutinato dal giudice di merito.
- La motivazione è nulla solo quando sia del tutto mancante o meramente apparente; non basta contestarne la logicità o la completezza se la sentenza consente di comprendere il percorso decisorio.
- In tema di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973, il contribuente che oppone redditi esenti o soggetti a ritenuta deve fornire prova documentale non solo della loro esistenza, ma anche della loro entità e della durata del possesso, così da dimostrare la concreta riferibilità di quelle somme alla copertura delle spese contestate.
- La mera dimostrazione che somme lecite siano transitate nella disponibilità del contribuente non è sufficiente se non risulta che esse siano rimaste disponibili e non siano state utilizzate o reinvestite per finalità diverse da quelle idonee a giustificare il tenore di vita accertato.
- In presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità sui fatti storici è fortemente limitato e non può essere utilizzato per rimettere in discussione le valutazioni di merito condivise dai due giudici di merito.
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