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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05580/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente locale)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento per omesso o infedele pagamento della TARSU relativa all'anno 2012, emesso nei confronti di un opificio industriale di imbottigliamento di acqua minerale. La commissione tributaria regionale aveva confermato il primo grado, annullando l'accertamento, ritenendo che la società avesse dimostrato di produrre imballaggi secondari e terziari conferiti integralmente a società di smaltimento e recupero, mentre il Comune non aveva provato l'attivazione della raccolta differenziata idonea ad assimilarli ai rifiuti urbani. Il Comune ha proposto quattro motivi: (1) violazione della disciplina TARSU e ambientale per avere la sentenza escluso la conferibilità e l'assimilabilità dei rifiuti da imballaggio, sostenendo invece che il regolamento comunale li comprendesse; (2) violazione delle norme sulla TARSU per avere la CTR disposto una detassazione integrale dell'opificio, senza limitarsi alle sole superfici effettivamente destinate alla produzione di rifiuti speciali non assimilati, e senza considerare che nello stabilimento si producevano anche rifiuti urbani assimilati, con onere della società di indicare con precisione le aree esenti; (3) violazione delle norme sulla denuncia TARSU per la mancata specificazione degli spazi occupati e della distinzione tra superfici tassabili e non tassabili; (4) violazione delle stesse norme e dell'art. 2697 c.c. in relazione all'asserita impossibilità di verificare il rispetto dell'art. 62 d.lgs. 507/1993 e del regolamento comunale.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta l'affermazione secondo cui gli imballaggi terziari non sono assimilabili ai rifiuti urbani e gli imballaggi secondari lo sono solo se sia stata attivata la raccolta differenziata, con conseguente disapplicazione della previsione regolamentare comunale contrastante. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la CTR aveva errato nel riconoscere l'esenzione totale dell'intera superficie dell'opificio sulla sola base della prova della produzione di rifiuti speciali, senza distinguere tra aree che producono solo rifiuti speciali e aree che producono anche rifiuti urbani ordinari; la riduzione/esclusione dalla tassazione richiede l'accertamento puntuale delle superfici interessate e grava sul contribuente l'onere di provarne i presupposti. I terzi e quarti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e il giudizio è stato rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, affinché verifichi, sulla base dei documenti prodotti o producibili, se la contribuente abbia assolto gli oneri di informazione e prova relativi all'esenzione sulle aree oggetto di causa, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 62, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993

    Individua il presupposto impositivo della TARSU nell'occupazione o detenzione di locali e aree nel territorio comunale servito.

  • art. 62, comma 2, d.lgs. n. 507 del 1993

    Prevede esclusioni dalla tassazione per locali e aree che non possono produrre rifiuti, ma tali esclusioni non operano automaticamente e devono essere provate dal detentore.

  • art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507 del 1993

    Esclude dalla superficie tassabile la parte ove, per specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi; base normativa per l'esenzione parziale.

  • art. 58 d.lgs. n. 507 del 1993

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina del tributo e alla determinazione della superficie tassabile.

  • art. 59 d.lgs. n. 507 del 1993

    Richiamato nel quadro della disciplina TARSU, in relazione al servizio e alle modalità di istituzione/attivazione.

  • art. 65 d.lgs. n. 507 del 1993

    Richiamato per la commisurazione della tassa in base a quantità e qualità dei rifiuti e al costo dello smaltimento.

  • art. 70 d.lgs. n. 507 del 1993

    Richiamato in tema di denuncia del tributo e degli obblighi informativi del contribuente.

  • art. 184, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006

    Richiamato dal ricorrente quale parte del quadro definitorio dei rifiuti, in connessione alla disciplina degli imballaggi e dei rifiuti speciali.

  • art. 195, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 152 del 2006

    Richiamato come fonte dei criteri statali per l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani.

  • art. 198, comma 2, lett. g), d.lgs. n. 152 del 2006

    Attribuisce ai Comuni il potere di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, nel rispetto dei criteri statali.

  • art. 221, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006

    Richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

  • art. 226 d.lgs. n. 152 del 2006

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sull'assimilabilità e conferibilità dei rifiuti da imballaggio.

  • art. 11 del regolamento comunale TARSU

    Invocato dal Comune come base regolamentare per ritenere conferibili al servizio pubblico anche gli imballaggi secondari e terziari; la Corte ne afferma la disapplicazione in parte qua se contrastante con la disciplina speciale.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che grava sul contribuente l'onere di provare i presupposti dell'esenzione o riduzione di superficie.

Massime di principio

  • In materia di TARSU, gli imballaggi terziari non sono assimilabili ai rifiuti urbani e gli imballaggi secondari lo sono solo quando sia stata attivata la raccolta differenziata; in mancanza, resta operativa la disciplina speciale e un regolamento comunale incompatibile va disapplicato dal giudice tributario.
  • La riduzione o esclusione della superficie imponibile per la produzione di rifiuti speciali non opera automaticamente: il contribuente deve provare la natura speciale dei rifiuti, la concreta estensione delle aree in cui essi si formano e, quando richiesto, l'effettivo avvio a recupero o autosmaltimento.
  • La prova della produzione di rifiuti speciali in una parte dell'immobile non consente, di per sé, l'esenzione totale dell'intero complesso produttivo: occorre distinguere tra superfici che generano solo rifiuti speciali e superfici che continuano a produrre rifiuti urbani ordinari.
  • L'onere probatorio relativo alla delimitazione delle aree non tassabili e ai presupposti dell'esenzione grava sul contribuente, trattandosi di un'eccezione alla regola generale della tassabilità dei locali detenuti o occupati nel territorio comunale.

Come è indicizzato

MaterieTARSUContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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