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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26487/2022 del 08/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite origina da un avviso di accertamento IVA relativo agli anni d'imposta 2010, 2011 e 2012 e dal conseguente atto di irrogazione sanzioni, emessi nei confronti di una società che aveva fatturato prestazioni sostenendo che fossero state eseguite all'estero, presso cantieri navali francesi. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale aveva poi respinto gli appelli, ritenendo, da un lato, condivisibili le censure dell'Ufficio sulla carenza documentale e sulla genericità delle fatture, ma dall'altro valorizzando la documentazione prodotta dalla società, dalla quale desumeva che le lavorazioni erano effettivamente svolte all'estero. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione mancante o meramente apparente, deducendo violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e delle norme del processo tributario richiamate; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 7-ter e 8-bis d.P.R. n. 633/1972 e 2697 c.c., censurando l'affermazione secondo cui le prestazioni sarebbero state svolte all'estero e non sarebbero imponibili IVA, pur in mancanza di contratti di appalto o subappalto e a fronte di documentazione ritenuta insufficiente dall'Ufficio.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza d'appello non fosse apparente né mancante, poiché la CTR aveva espresso una motivazione ragionevole, coerente e comprensibile, bilanciando gli elementi favorevoli e contrari alla tesi dello svolgimento all'estero delle prestazioni. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, in tema di IVA, incombe sul contribuente l'onere di provare i presupposti della deroga al regime ordinario di territorialità e non imponibilità; pertanto la CTR non poteva ritenere sufficiente la sola produzione di documentazione generica per affermare la non imponibilità delle prestazioni, specie in presenza di fatture generiche e assenza di validi contratti di appalto o subappalto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    L'obbligo di motivazione è rispettato solo se la decisione esplicita in modo intelligibile le ragioni del decisum; la nullità ricorre solo nei casi estremi di mancanza, apparenza, perplessità o irriducibile contraddittorietà della motivazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione inesistente o meramente apparente integra nullità della sentenza deducibile in cassazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato quale parametro del dovere di motivazione della decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Consente di dedurre in cassazione la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Rileva per la censura di violazione e falsa applicazione delle norme sull'IVA e sull'onere della prova.

  • art. 7 d.P.R. n. 633 del 1972

    Per la non imponibilità per difetto di territorialità occorre la prova dei presupposti della deroga al regime ordinario.

  • art. 7-ter d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato dal ricorrente tra le norme sulla territorialità IVA oggetto di presunta violazione.

  • art. 8-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato dal ricorrente tra le norme sulla non imponibilità IVA oggetto di presunta violazione.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i presupposti di fatto della deroga al regime impositivo grava su chi invoca tale deroga, cioè sul contribuente.

  • art. 50, commi 1 e 2, d.l. n. 331 del 1993

    Per le cessioni intracomunitarie la non applicazione dell'imposta richiede specifici adempimenti e la verifica della validità del numero identificativo del cessionario; in mancanza, l'Ufficio può trattare l'operazione come nazionale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la motivazione è censurabile per nullità solo quando sia del tutto mancante, meramente apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile; non basta lamentarne l'insufficienza.
  • In materia di IVA, chi invoca un regime di non imponibilità o altra deroga al principio di territorialità sopporta l'onere di dimostrarne i relativi presupposti di fatto.
  • La prova della non imponibilità IVA non può essere affidata a documentazione generica o non analitica quando la contestazione riguardi la reale effettuazione all'estero delle prestazioni e manchino elementi contrattuali idonei a corroborarla.
  • Quando il contribuente deduce operazioni non imponibili per effetto dello svolgimento all'estero dei lavori, il giudice deve accertare in modo rigoroso i presupposti della deroga, senza invertire l'onere della prova rispetto al regime ordinario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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