Cassazione Civile, Ordinanza n. 36517/2023 del 29/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Due contribuenti avevano ottenuto con sentenza passata in giudicato il riconoscimento del diritto al rimborso del 90% dell'Irpef versata per gli anni 1990-1992, in relazione ai benefici fiscali previsti per il sisma del dicembre 1990 in Sicilia. Nell'esecuzione del giudicato l'Amministrazione finanziaria aveva corrisposto solo il 50% delle somme dovute, sostenendo che lo ius superveniens introdotto dall'art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, come modificato, e il relativo provvedimento direttoriale avessero ridotto definitivamente il rimborso alla metà o comunque impedito la corresponsione integrale in caso di insufficienza delle risorse. La CTR, in ottemperanza, aveva ritenuto invece dovuto l'integrale pagamento e aveva nominato un commissario ad acta. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione della normativa sopravvenuta, del provvedimento direttoriale, dell'art. 111 Cost. e degli artt. 69, comma 5, e 70, commi 7 e 10, del d.lgs. n. 546 del 1992, lamentando che la CTR avesse omesso di applicare la disciplina sopravvenuta e avesse erroneamente posto a carico dell'Amministrazione l'onere di provare l'insufficienza dei fondi.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate nei termini precisati: ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR in diversa composizione. Ha ribadito che la disciplina sopravvenuta sui rimborsi per il sisma del 1990 non incide sul diritto sostanziale già accertato con giudicato, ma solo sulle modalità di attuazione del rimborso; pertanto il giudice dell'ottemperanza deve verificare la disponibilità dei fondi e, in caso di incapienza, adottare i provvedimenti necessari per dare completa esecuzione al giudicato, anche tramite commissario ad acta e, se del caso, speciale ordine di pagamento in conto sospeso. La mera corresponsione del 50% non basta a integrare l'ottemperanza, ma la sentenza impugnata è stata cassata perché non aveva disciplinato correttamente il quomodo dell'esecuzione alla luce della normativa sopravvenuta.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
base del motivo di ricorso per violazione di legge e nullità processuale
art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014
come modificato dall'art. 16 octies del D.L. n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 123 del 2017, e succ. modd.
disciplina i limiti quantitativi e le modalità di erogazione dei rimborsi fiscali per il sisma del 1990; non incide sul diritto sostanziale già accertato, ma sulla fase attuativa
art. 16-octies D.L. n. 91 del 2017
convertito, con modificazioni, dalla l. n. 123 del 2017
ha introdotto la riduzione percentuale del rimborso e la regola di incapienza delle risorse
richiamato come ulteriore modifica della disciplina dei rimborsi e delle risorse stanziate
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 26 settembre 2017
atto attuativo della disciplina sui rimborsi, rilevante per le modalità operative di esecuzione
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle censure di violazione di legge
art. 69, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992
norma evocata dalla ricorrente in tema di giudicato e ottemperanza
art. 70, commi 7 e 10, d.lgs. n. 546 del 1992
norma evocata per il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice dell'esecuzione
art. 14, comma 2, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669
speciale ordine di pagamento in conto sospeso
strumento utilizzabile per eseguire il pagamento in presenza di titolo esecutivo e insufficienza del capitolo di spesa
norma di conversione del D.L. n. 669 del 1996, richiamata per lo speciale ordine di pagamento
d.m. 1 ottobre 2002
richiamato per le modalità e caratteristiche dello speciale ordine di pagamento
d.m. 24 giugno 2015
richiamato per le modalità e caratteristiche dello speciale ordine di pagamento
Massime di principio
- Nei giudizi di ottemperanza relativi a rimborsi fiscali riconosciuti con giudicato, la normativa sopravvenuta che prevede limiti quantitativi o percentuali di erogazione non elimina il credito sostanziale già accertato, ma disciplina solo le modalità di esecuzione del rimborso.
- In presenza di incapienza dei fondi stanziati, il giudice dell'ottemperanza deve verificare la disponibilità delle risorse e, se necessario, impartire specifiche determinazioni esecutive, anche nominando un commissario ad acta e facendo ricorso agli strumenti di contabilità pubblica idonei a consentire l'integrale adempimento.
- La corresponsione di una quota del 50% del rimborso non vale, di per sé, come integrale ottemperanza al giudicato quando la sentenza definitiva abbia riconosciuto il diritto al rimborso per intero.
- La disciplina di attuazione dei rimborsi fiscali per il sisma del 1990 va interpretata in modo costituzionalmente e convenzionalmente orientato, evitando una falcidia definitiva dei diritti patrimoniali già giudizialmente accertati.
- L'onere di accertare e gestire l'incapienza dei fondi e di predisporre le modalità esecutive conformi al giudicato grava sul giudice dell'ottemperanza, che deve indicare il quomodo dell'attuazione del comando giudiziale.
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