Cassazione Civile, Ordinanza n. 22884/2022 del 21/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre rilevato l'inammissibilità della costituzione del Ministero dell'interno, perché effettuata solo per la discussione orale e non tramite controricorso tempestivamente notificato e depositato. Non ha provveduto sulle spese processuali, e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo a carico del ricorrente.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino del Bangladesh ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari, reiterata dopo il rigetto di una precedente domanda. Il Ministero dell'interno si è costituito soltanto per partecipare alla discussione orale. La Corte ha esaminato d'ufficio la ritualità della costituzione dell'intimato e, soprattutto, l'ammissibilità del ricorso alla luce dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008. Ha rilevato che, nei giudizi soggetti a tale disciplina, la procura speciale per il ricorso per cassazione deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e tale posteriorità deve essere certificata dal difensore. Nel caso concreto la procura, pur separata e congiunta al ricorso, recava la data di rilascio e l'autenticazione della firma con la sola formula "è vera la firma", senza un'esplicita certificazione della successività della data rispetto alla comunicazione del decreto; perciò il ricorso è stato ritenuto inammissibile.
Norme richiamate
Per il ricorso per cassazione nelle controversie in materia di protezione internazionale la procura speciale deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e la relativa data deve essere certificata dal difensore, a pena di inammissibilità.
Richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008 introduce un requisito speciale di posteriorità e certificazione.
Richiamato come norma generale sulla procura per il ricorso per cassazione, rispetto alla quale la disciplina speciale in materia di protezione internazionale opera come deroga.
Disciplina speciale del procedimento in materia di protezione internazionale, applicabile ai giudizi introdotti nel 2020.
art. 6, comma 1, lett. g)
Ha introdotto l'art. 35-bis nel d.lgs. n. 25/2008.
Conversione con modificazioni del d.l. n. 13/2017.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione in materia di protezione internazionale, la procura speciale deve contenere in modo esplicito l'indicazione che è stata rilasciata dopo la comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarne tale posteriorità.
- La mera presenza nella procura della data di rilascio o dell'indicazione del provvedimento impugnato non basta se manca una specifica certificazione del difensore sulla successività della data alla comunicazione.
- L'autenticazione della firma del conferente non equivale, di per sé, alla certificazione della data di rilascio della procura; le due attestazioni possono essere rese anche con una sola sottoscrizione, ma deve risultare in modo esplicito anche la certificazione della data.
- Nel procedimento camerale di cassazione, la partecipazione dell'intimato alla fase decisoria deve avvenire con controricorso tempestivamente notificato e depositato; non è sufficiente un atto presentato soltanto per la discussione orale.
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