Cassazione Civile, Ordinanza n. 08391/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (autorità di vigilanza)
La controversia
La controversia nasce da una delibera Consob che aveva applicato a una persona fisica una sanzione amministrativa pecuniaria e una sanzione accessoria per violazione dell'art. 187-bis TUF, ritenendo che egli avesse comunicato un'informazione privilegiata a terzi in relazione alle operazioni su azioni di una società quotata, in prossimità dell'annuncio di un accordo di acquisto di controllo da parte di un operatore industriale e della conseguente OPA. La Corte d'appello aveva annullato la delibera ritenendo insufficiente il quadro indiziario, valorizzando singolarmente i vari elementi presuntivi e reputandoli non univoci. La Consob ha proposto ricorso per cassazione deducendo falsa applicazione degli artt. 187-bis TUF, 6 d.lgs. 150/2011 e 2727-2729 c.c., sostenendo che il giudice di merito aveva errato nel ragionamento presuntivo perché aveva esaminato gli indizi in modo atomistico senza procedere alla necessaria valutazione globale e coordinata di tutti gli elementi acquisiti. Il controricorso ha resistito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della Consob. Ha ritenuto che la Corte territoriale abbia violato i criteri giuridici in tema di prova per presunzioni, perché si è limitata a scomporre gli indizi e a scartarli uno per uno, senza svolgere il secondo passaggio necessario, cioè la valutazione complessiva e sintetica dell'intero compendio indiziario per verificare la concordanza degli elementi e la loro idoneità, nel loro insieme, a fondare la prova presuntiva. Di conseguenza, la sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione per un nuovo esame conforme ai principi richiamati, anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 187-bis d.lgs. n. 58/1998 (TUF)
norma incriminatrice amministrativa richiamata come base della sanzione per comunicazione di informazione privilegiata; la sua applicazione dipendeva dall'accertamento della condotta illecita tramite presunzioni
art. 187-quater, comma 1, d.lgs. n. 58/1998 (TUF)
norma richiamata per la sanzione accessoria applicata unitamente alla sanzione principale
norma processuale richiamata nel ricorso in relazione al giudizio di opposizione a sanzione amministrativa
definizione della presunzione semplice come mezzo di prova indiziario da applicare secondo criteri logici corretti
regola sulla prova per presunzioni: il giudice deve prima selezionare gli indizi rilevanti e poi valutarli globalmente e in modo concordante; il mancato rispetto di tale metodo integra violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
consente il sindacato di legittimità sulla violazione dei criteri giuridici relativi alla formazione della prova presuntiva
Massime di principio
- In tema di prova per presunzioni, il giudice di merito deve seguire un percorso bifasico: prima la valutazione analitica dei singoli indizi, per espungere quelli privi di rilevanza, poi la valutazione globale e unitaria degli elementi residui, al fine di verificare se, nel loro insieme, essi siano concordanti e idonei a fondare la prova del fatto ignoto.
- È censurabile per violazione di legge la decisione che neghi valore probatorio agli elementi indiziari solo perché ciascuno, isolatamente considerato, non è decisivo, senza verificare se la loro combinazione possa rafforzarli reciprocamente e conferire loro efficacia dimostrativa complessiva.
- Il controllo di legittimità ex art. 360, n. 3, c.p.c. può investire non la mera ricostruzione del fatto riservata al giudice di merito, ma il rispetto dei criteri giuridici che governano la formazione della prova critica e il corretto uso degli artt. 2727 e 2729 c.c.
- In materia sanzionatoria amministrativa, l'accertamento della violazione può essere fondato anche su un quadro indiziario, purché il giudice ne valuti la tenuta complessiva e la concordanza secondo un ragionamento presuntivo logicamente corretto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08275/2023 del 23/03/2023
- ordinanza_civile · 23 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08276/2023 del 23/03/2023
- ordinanza_civile · 23 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08278/2023 del 23/03/2023
- ordinanza_civile · 23 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08279/2023 del 23/03/2023
- ordinanza_civile · 23 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08280/2023 del 23/03/2023
- ordinanza_civile · 23 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08281/2023 del 23/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →