Cassazione Civile, Ordinanza n. 26219/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società impugnava un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2004 per IRES, IRAP e IVA. In primo grado il ricorso era stato rigettato; in appello la commissione regionale aveva accolto solo parzialmente le doglianze, riconoscendo la detrazione dei costi ai fini IVA nei limiti indicati dalla contribuente. Con il ricorso per cassazione la società deduceva, con due motivi, anzitutto la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omesso esame della questione dell’onere della prova sulla dedotta irregolarità della notifica del questionario mod. 55; in secondo luogo la violazione dell’art. 109, comma 4, TUIR, sostenendo che, nell’ambito di accertamento induttivo del reddito, la CTR avesse erroneamente escluso la rilevanza dei costi sostenuti dalla società, nonostante l’accertamento fosse stato svolto ex artt. 39 e 41 d.P.R. n. 600/1973 e art. 55, comma 1, d.P.R. n. 633/1972.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di interesse, osservando che la CTR aveva comunque esaminato la documentazione prodotta e ritenuto irrilevante la questione della ritualità della notifica del questionario. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo erronea in diritto la decisione regionale che aveva negato il riconoscimento, sia pure forfettario, dei costi inerenti all’ordinario esercizio dell’impresa in un accertamento induttivo puro per omessa presentazione della dichiarazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione per nuovo esame e regolazione anche delle spese.
Norme richiamate
La deduzione di omessa pronuncia è inammissibile se la questione asseritamente non esaminata è, in concreto, priva di interesse perché irrilevante ai fini della decisione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare la nullità della sentenza per omessa pronuncia.
In caso di accertamento induttivo puro, i costi inerenti all’attività d’impresa devono essere comunque considerati ai fini della determinazione del reddito, anche in via forfettaria.
Richiamato quale base dell’accertamento induttivo puro per mancata presentazione della dichiarazione.
Richiamato nel contesto dell’accertamento fiscale esaminato dalla Corte.
art. 55, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato nel contesto dell’accertamento ai fini IVA.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per omessa pronuncia è inammissibile per difetto di interesse quando la questione non esaminata è irrilevante ai fini della decisione, perché il giudice di merito ha comunque esaminato il materiale probatorio o ha fondato la decisione su una diversa ragione idonea a sorreggerla.
- Nell’accertamento induttivo puro conseguente a omessa presentazione della dichiarazione, l’Amministrazione e il giudice devono riconoscere, anche in via forfettaria, costi inerenti all’ordinario esercizio dell’impresa, poiché non è consentito determinare il reddito assumendo integralmente i ricavi senza abbattimento per i costi presumibili.
- La regola del riconoscimento forfettario dei costi riguarda l’accertamento induttivo puro; diversa è la disciplina dell’accertamento analitico o analitico-presuntivo, in cui l’onere di provare costi deducibili grava sul contribuente.
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