Cassazione Civile, Ordinanza n. 32152/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito della definitività di un avviso di accertamento per l'anno 1996. In origine l'avviso era stato annullato in primo grado, ma il successivo appello dell'Ufficio era stato cassato con rinvio; il giudizio di rinvio però non era stato riassunto e, per effetto dell'estinzione, l'avviso era divenuto definitivo. L'Agenzia aveva quindi iscritto a ruolo le somme e notificato la cartella, che era stata annullata dai giudici tributari di merito ritenendo prescritta la pretesa, perché erano decorsi oltre dieci anni tra la notifica dell'avviso e quella della cartella. L'Ufficio ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione dell'art. 63 d.lgs. 546/1992, dell'art. 2935 c.c. e dell'art. 25 d.P.R. 602/1973, sostenendo che la prescrizione decorresse non dalla notifica dell'avviso ma dalla scadenza del termine per la riassunzione non eseguita, ossia dal momento in cui l'atto impositivo era divenuto definitivo. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 63 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 392 e 393 c.p.c., sostenendo che la mancata riassunzione estingue l'intero giudizio e travolge anche le sentenze favorevoli al contribuente, rendendo definitivo l'avviso.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla CTR Lombardia, anche per la regolazione delle spese. La Corte ha affermato che, nel processo tributario, l'omessa riassunzione davanti al giudice di rinvio determina l'estinzione dell'intero processo e la definitività dell'avviso di accertamento; di conseguenza, il termine di prescrizione della pretesa tributaria decorre dalla scadenza del termine utile per la riassunzione non effettuata, e non dalla precedente notifica dell'avviso.
Norme richiamate
L'omessa riassunzione davanti al giudice di rinvio estingue l'intero processo tributario e rende definitivo l'avviso di accertamento impugnato; il termine per la riscossione decorre dalla scadenza del termine per la riassunzione non eseguita.
La prescrizione inizia a decorrere quando il diritto può essere fatto valere; nel processo tributario, ciò avviene solo dopo la definitività dell'atto impositivo conseguente all'estinzione del giudizio per mancata riassunzione.
Richiamato quale norma sulla riscossione mediante cartella, rilevando che l'azione esecutiva dell'Amministrazione decorre dopo la definitività della pretesa tributaria.
Richiamato in relazione alla disciplina della riassunzione del giudizio rinviato; la mancata riassunzione comporta l'estinzione del processo.
Richiamato in relazione agli effetti dell'estinzione del processo di rinvio, che impediscono la prosecuzione del giudizio e consolidano l'atto impositivo.
La Corte esclude l'applicazione della regola generale della prescrizione nel processo tributario estinto per mancata riassunzione, perché incompatibile con la natura impugnatoria del rito tributario e con la definitività dell'atto impositivo.
La riscossione frazionata e provvisoria in pendenza del giudizio non è decisiva ai fini della decorrenza della prescrizione, poiché non realizza definitivamente la pretesa tributaria.
Massime di principio
- Nel processo tributario, se il giudizio di rinvio non viene riassunto nel termine, si verifica l'estinzione dell'intero processo e l'atto impositivo impugnato diviene definitivo.
- La prescrizione della pretesa tributaria incorporata nell'avviso di accertamento decorre dalla scadenza del termine per la riassunzione non effettuata, perché solo da quel momento l'Amministrazione può legittimamente attivare la riscossione.
- Non si applica automaticamente al processo tributario la regola generale dell'art. 2945, comma 3, c.c., poiché l'atto impositivo è l'oggetto del giudizio impugnatorio e non un atto processuale.
- La mancata riassunzione in sede di rinvio travolge gli effetti delle decisioni favorevoli rese nei precedenti gradi, consolidando la pretesa fiscale.
- La riscossione provvisoria o frazionata in pendenza di giudizio non equivale a realizzazione definitiva del credito tributario e non anticipa il dies a quo della prescrizione.
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