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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26257/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva presentato istanza di rimborso dell’IRAP versata per l’anno 2013, rimasta senza risposta e quindi rigettata per silenzio-rifiuto. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso e la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva confermato il rigetto dell’appello. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, il professionista ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 8 del d.lgs. n. 446/1997, sostenendo che i compensi percepiti per l’attività di sindaco di società, svolta da un commercialista, non rientrano nella base imponibile IRAP, poiché tali redditi non sarebbero assoggettabili al tributo quando manca un’autonoma organizzazione e, comunque, andrebbero scorporati dai redditi derivanti dall’attività professionale ordinaria. La CTR, invece, aveva ritenuto legittimo il silenzio-rifiuto sulla domanda di rimborso valorizzando una serie di elementi indiziari (compensi a terzi, costi, locale, beni strumentali, personale dipendente, incarichi presso numerose società) senza effettuare una verifica concreta e separata sulla specifica attività di sindaco e sulla relativa scorporabilità dei compensi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo, richiamando il principio secondo cui, in tema di IRAP, i compensi percepiti dal professionista per incarichi di sindaco di società non sono imponibili se riferiti ad attività svolta senza autonoma organizzazione, e devono essere scorporati dagli altri compensi professionali. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, affinché effettui una nuova valutazione in concreto dei presupposti dello scorporo dei proventi derivanti dall’attività di sindaco.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione di legge

    utilizzato come norma processuale di deduzione del vizio di legittimità per violazione di legge sostanziale

  • art. 2 d.lgs. n. 446/1997

    presupposto dell'IRAP ... è "l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi"

    il tributo presuppone un’attività autonomamente organizzata; senza tale requisito non sorge il presupposto impositivo

  • art. 3, comma 1, lett. c, d.lgs. n. 446/1997

    individua tra i soggetti passivi IRAP le persone fisiche esercenti arti e professioni

  • art. 8 d.lgs. n. 446/1997

    per i professionisti la base imponibile è data dalla differenza tra compensi percepiti e costi inerenti all’attività esercitata

  • art. 49 d.P.R. n. 917/1986

    richiamato per delimitare i redditi di lavoro autonomo rilevanti ai fini della base imponibile IRAP

  • art. 50, comma 1, lett. c-bis, d.P.R. n. 917/1986

    richiamato per chiarire che la successiva assimilazione di taluni redditi a quelli di lavoro dipendente non incide sul principio di scorporo ai fini IRAP

  • art. 34 L. n. 342/2000

    ha introdotto la disciplina dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente senza modificare il principio applicato dalla giurisprudenza in tema di IRAP

Massime di principio

  • Ai fini dell’IRAP, il presupposto impositivo del professionista è l’esercizio di un’attività autonomamente organizzata; in mancanza di autonoma organizzazione il tributo non è dovuto.
  • Quando il contribuente svolge sia attività professionale ordinaria sia incarichi di sindaco, amministratore o revisore, i compensi relativi a tali incarichi devono essere esaminati separatamente e, se non sorretti da autonoma organizzazione, scorporati dalla base imponibile IRAP.
  • Il giudice di merito deve verificare in concreto, sulla base della documentazione prodotta, se i proventi di determinate attività siano autonomamente imponibili o debbano essere esclusi dalla base IRAP; non è sufficiente un richiamo apodittico a indici generici di organizzazione dell’attività professionale complessiva.
  • L’onere di provare i presupposti dell’assoggettamento o dell’esclusione dall’IRAP grava sul contribuente che invochi il rimborso, ma tale verifica deve riguardare distintamente le singole categorie di compensi quando sia dedotto lo scorporo di attività eterogenee.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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