Cassazione Penale, Sentenza n. 41442/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 157 e 158 cod. proc. pen. e degli artt. 633 e 639-bis cod. pen. per mancata declaratoria di prescrizione del reato di occupazione abusiva. Sosteneva che la Corte d'appello aveva ritenuto, senza adeguata motivazione, che l'occupazione abusiva si fosse protratta fino alla sentenza di primo grado (14/05/2021), omettendo di valutare elementi istruttori (ordinanza di demolizione del Comune di Ricadi del 2015, nota della Prefettura di Vibo Valentia del 24/08/2016, nota del Sindaco del Comune di Ricadi del 16/09/2016, dichiarazioni del teste Di Carlo dell'08/01/2021) che, secondo la difesa, dimostravano la demolizione e lo sgombero anteriori al 16/09/2016 e dunque la cessazione della permanenza del reato e la sopravvenuta prescrizione anteriormente al giudizio di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per carenza assoluta di motivazione della sentenza impugnata riguardo alla valutazione delle prove attestanti l'eventuale cessazione dell'occupazione abusiva. Poiché la determinazione di fatti quali il tempus commissi del reato e la cessazione della permanenza attengono a profili di fatto non sindacabili in questa sede, la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato il processo ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro affinché proceda a una rinnovata e puntuale valutazione del compendio probatorio e alla verifica della prescrizione o, in subordine, dell'eventuale improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen. (deciso in data 25 novembre 2025).
Norme richiamate
Richiamato in connessione alla censura sulla motivazione e sulla valutazione delle prove da parte del giudice di merito
Invocato dal ricorrente per lamentare vizi nella motivazione e nella valutazione delle risultanze istruttorie
Norme relative ai reati contestati (occupazione abusiva/reati connessi); oggetto della contestazione principale la cui durata e prescrizione erano in discussione
Norma amministrativa penale richiamata: la Corte territoriale aveva già dichiarato sopravvenuta la prescrizione per il reato previsto da tale articolo (come fatto processuale rilevante nel giudizio)
Norma richiamata quale reato per il quale la Corte territoriale aveva pronunciato la sopravvenuta prescrizione (richiamata nella sentenza impugnata)
Richiamato come profilo alternativo di possibile improcedibilità da valutare dal giudice del rinvio qualora emergano elementi rilevanti collegati alla durata del procedimento e alla cessazione della condotta
Massime di principio
- Il giudice d'appello deve motivare specificamente la valutazione delle risultanze probatorie: l'omissione di esame di documenti o dichiarazioni decisive che possono incidere sulla durata della condotta (tempus commissi) costituisce vizio di motivazione soggetto ad annullamento in Cassazione.
- La determinazione di fatti qualificanti (es. data di cessazione dell'occupazione, avvenuta demolizione o sgombero) è questione di merito che il giudice di legittimità non può sostituirsi a valutare; se la motivazione è insufficiente, la Cassazione annulla e rinvia per nuovo esame.
- Quando è dedotta la sopravvenuta prescrizione, il giudice deve individuare con chiarezza il periodo di perdurante il reato e confrontarlo con i termini di prescrizione: atti amministrativi (ordinanze di demolizione, note di Prefettura o del Sindaco) e sommarie dichiarazioni testimoniali possono essere decisivi per fissare il termine finale della condotta.
- Se emergono elementi idonei a far ritenere estinta la condotta, il giudice non può limitarsi ad'affermazioni apodittiche sull'assenza di sgombero o sequestro: occorre valutare e motivare sul materiale probatorio specifico.
- In presenza di contestazione sulla durata del reato e sulla prescrizione, le parti devono produrre e sollecitare l'acquisizione e la puntuale valutazione di documenti amministrativi e dichiarazioni testimoniali che fissano eventi materiali (demolizioni, note ufficiali, interventi di autorità).
- La scelta, da parte della Cassazione, di rinviare ad altra sezione della Corte d'appello è pratica usuale quando la mancanza di motivazione incide su valutazioni fattuali rilevanti; il giudice del rinvio dovrà procedere a un nuovo esame del compendio probatorio e pronunciarsi sulla prescrizione o sull'eventuale improcedibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41174/2025 del 23/12/2025
- Sentenza penale · 23 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41175/2025 del 23/12/2025
- Sentenza penale · 23 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41176/2025 del 23/12/2025
- Sentenza penale · 23 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41177/2025 del 23/12/2025
- Sentenza penale · 23 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41178/2025 del 23/12/2025
- Sentenza penale · 23 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41179/2025 del 23/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →