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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41177/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato era stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 589-bis cod. pen. per aver investito e causato la morte di Franca Melani mentre attraversava la carreggiata su strisce pedonali. Con ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante speciale prevista dal comma 7 dell'art. 589-bis, sostenendo che l'investimento sarebbe derivato da una sovrapposizione prospettica tra pedoni e che la vittima avrebbe attraversato fuori dalle strisce; (2) mancanza e illogicità della motivazione relativa alla valutazione della prova tecnica prodotta dalla difesa (consulenza tecnica di parte) che avrebbe dimostrato la rilevanza della sovrapposizione prospettica; (3) vizio di motivazione e violazione di legge riguardo al criterio e all'entità della riduzione di pena per le attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato la ricostruzione fattuale: la vittima stava attraversando sulle strisce pedonali e l'autovettura dell'imputato era ferma sull'attraversamento al momento del sinistro. La Cassazione ha confermato che la sovrapposizione prospettica di due pedoni è una circostanza ordinaria e prevedibile, perciò non idonea a integrare l'attenuante speciale di cui al comma 7 dell'art. 589-bis (tale attenuante richiede circostanze esterne non prevedibili e non imputabili al conducente). La corte ha inoltre escluso la possibilità per la Cassazione di rivedere la valutazione tecnica svolta dal giudice di merito, considerandola questione di fatto e di merito correttamente motivata. Quanto alla quantificazione della riduzione per le attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale congrua e non sindacabile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 589-bis cod. pen.

    Norma che disciplina l'omicidio stradale; il comma 7 prevede un'attenuante speciale quando l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o omissione del conducente. Nel caso concreto la Corte ha interpretato tale attenuante in senso restrittivo: non si applica per circostanze esterne ordinarie e prevedibili (es. sovrapposizione prospettica di pedoni sulle strisce)

  • art. 62, n. 6 cod. pen.

    Circostanza presa in considerazione dalla Corte d'appello nella determinazione della pena; la sentenza di legittimità richiama la circostanza come elemento valutato in sede di merito

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che la discrezionalità del giudice nella quantificazione della riduzione non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata

    Sez.4, n. 54996 del 24/10/2017 (Baldisseri); Sez.4, n. 8296 del 23/01/2025 (D'Angelo); Sez.5, n. 43952 del 13/04/2017 (Pettinelli); Sez.5, n. 35100 del 27/06/2019 (Torre)

    Principi richiamati: la ricostruzione dinamica di un incidente stradale è valutazione di merito sottratta al sindacato di legittimità se adeguatamente motivata; la sovrapposizione prospettica di pedoni è circostanza prevedibile e non rientra nell'attenuante speciale di cui all'art. 589-bis, comma 7; la determinazione delle attenuanti generiche e della pena attiene a valutazioni discrezionali del giudice di merito

Massime di principio

  • L'attenuante speciale prevista dall'art. 589-bis, comma 7, si applica solo quando l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione del conducente per circostanze esterne eccezionali e non prevedibili; rischi ordinari apprezzabili dall'utente della strada non la giustificano.
  • La ricostruzione dinamica di un incidente stradale e la valutazione della consulenza tecnica rientrano nella sfera di valutazione del giudice di merito: la Cassazione non rivede tali valutazioni se sono supportate da adeguata motivazione.
  • La sovrapposizione prospettica di più pedoni sulle strisce è generalmente considerata elemento prevedibile e dunque non esime il conducente dall'obbligo di prudenza; il conducente che si rimette in moto dopo essersi fermato deve considerare la possibile presenza di altri pedoni.
  • La quantificazione della riduzione per attenuanti generiche è discrezionale e non sindacabile in sede di legittimità se la Corte territoriale motiva in modo congruo i criteri soggettivi e oggettivi (art. 133 cod. pen.).
  • In cassazione motivi che si risolvono in una mera rivalutazione del fatto o della prova sono inammissibili quando le decisioni di merito siano adeguatamente motivate e non manifestamente illogiche.

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