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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41174/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina che aveva ritenuto la Raciti responsabile del reato di frode fiscale (art. 2, d.lgs. n. 74/2000) per l'utilizzo in dichiarazione di schede carburante ritenute relative a rifornimenti inesistenti (anno d'imposta 2013), con indicazione di componenti negative fittizie per circa €9.000 ai fini IRES e €1.200 ai fini IVA. La difesa ha articolato otto motivi: mancanza dell'elemento oggettivo (assenza di annotazione nei registri IVA e non inerenza dei veicoli all'attività), insufficienza e vizio di valutazione del compendio probatorio (art. 192 c.p.p.), mancata prova del dolo specifico di evasione, vizio nella determinazione della pena e mancato riconoscimento della particolare tenuità, omessa assunzione di prove richieste in appello, e varie eccezioni processuali (nullità/inutilizzabilità di atti per irregolarità nelle indagini, calcolo della prescrizione). La difesa ha insistito sulla legittimità delle schede carburante (anche firmate da addetti non titolari), sulla possibile legittimità dei consumi per l'attività svolta e sulla genericità/inspecificità delle anomalie richiamate in sentenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili o manifestamente infondati i motivi proposti (anche perché, in parte, dedotti per la prima volta in Cassazione e non devoluti dal giudizio di appello). La Corte ha confermato i principi applicati dai giudici di merito: l'utilizzo di schede carburante false integra l'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 (equiparazione ad "altri documenti per operazioni inesistenti"); le prescrizioni del DPR n. 444/1997 (litri, data, corrispettivo, convalida dell'addetto, chilometraggio) sono imprescindibili e le anomalie (cancellature, discordanze chilometriche, timbri seriali o capovolti, rifornimenti in giorni di chiusura, disconoscimenti dei gestori) costituiscono indizi qualificati; gli indizi, nel loro insieme, soddisfano i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 192 c.p.p.; il dolo specifico può desumersi dal quadro indiziario e dal ruolo dell'imputata quale legale rappresentante. Sono state confermate altresì le valutazioni sul diniego di rinnovazione istruttoria, la determinazione della pena (pena ridotta con attenuanti generiche e uniformazione delle pene accessorie per art. 37 c.p.), e la regolarità del computo dei termini di prescrizione. Conseguenza: la condanna pronunciata in sede di merito rimane efficace.

Norme richiamate

  • art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000

    L'utilizzo in dichiarazione di schede carburante false integra il reato di frode fiscale: le schede carburante, ai fini fiscali, sono assimilate ad "altri documenti per operazioni inesistenti"; non è richiesto un tipo specifico di falsità (materiale o ideologica), è sufficiente l'accertamento che le operazioni documentate non sono avvenute e che si è fatto uso di tali documenti per abbattere l'imponibile.

  • D.P.R. n. 444 del 1997

    Il DPR imponeva per ciascun rifornimento l'indicazione di data, tipo e quantità di carburante (litri), il corrispettivo al lordo IVA, la convalida dell'addetto e, a fine mese/trimestre, il chilometraggio: il rispetto di questi adempimenti è condizione imprescindibile per la detraibilità/deducibilità; le cancellature, discordanze chilometriche, timbri anomali e disconoscimenti dai gestori sono indizi rilevanti di falsità.

  • art. 6, d.lgs. n. 74 del 2000

    Predetta norma esclude la punibilità a titolo di tentativo per alcune fattispecie tributarie: citata nella difesa ma non ritenuta risolutiva rispetto alla configurazione del reato sul fatto consumato con la presentazione della dichiarazione.

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiede che gli indizi usati per la prova siano gravi, precisi e concordanti; la Corte ha ritenuto che la convergenza delle anomalie formali e delle testimonianze costituisca, nel complesso, un quadro indiziario idoneo a soddisfare tale requisito.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena. La Corte ha ritenuto congrua la modulazione della pena (riduzione per attenuanti generiche) e ha applicato il principio secondo cui, se la pena principale è determinata nel minimo, non è necessario una motivazione particolarmente dettagliata.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità è soggetta all'onere probatorio dell'imputato: la semplice deduzione generica non basta; il ricorrente non ha fornito elementi specifici per sostenere la richiesta.

  • art. 12, d.lgs. n. 74 del 2000

    La norma prevede l'irrogazione obbligatoria delle pene accessorie in caso di condanna per reati tributari; la Corte ha interpretato l'obbligatorietà dell'irrogazione e la necessità di uniformare la durata delle pene accessorie a quella della pena principale ove non diversamente determinata.

  • art. 37 cod. pen.

    Permette l'uniformazione della durata delle pene accessorie a quella della pena principale: applicata per stabilire la durata delle pene accessorie in conformità alla pena principale inflitta.

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice di merito poteri discrezionali di integrazione probatoria e rinnovazione dell'istruttoria; la Corte di Cassazione non sindaca in modo estensivo scelte discrezionali del giudice di appello a meno che non siano manifestamente irragionevoli.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma sulla estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha verificato e ritenuto corretto il computo dei termini e delle sospensioni, escludendo la prescrizione al momento della sentenza impugnata.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    "le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate"

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui le prove acquisite in violazione dei divieti legali sono inutilizzabili, ma ha osservato che l'eccezione di inutilizzabilità deve essere specificamente e circostanziatamente dedotta e tempestivamente proposta; eccezioni generiche non sono accolte.

  • art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

    Regola la disciplina della nullità degli atti nelle indagini preliminari e stabilisce che l'onere di eccepire la nullità grava sul difensore; la Corte ha ritenuto che le doglianze tardive o generiche non possano fondare l'inutilizzabilità degli atti in Cassazione.

Massime di principio

  • L'utilizzo in dichiarazione di schede carburante false può integrare il reato di frode fiscale (art. 2 d.lgs. n. 74/2000): non è necessario provare una "falsità ideologica" in senso tecnico, ma comprovare che le operazioni documentate non sono avvenute e che si è fatto uso dei documenti per ridurre l'imponibile.
  • Le prescrizioni formali del D.P.R. n. 444/1997 (litri, data, corrispettivo, convalida dell'addetto, chilometraggio) sono essenziali per la deducibilità/detraibilità: cancellature, discordanze chilometriche, timbri anomali e disconoscimenti dai gestori sono indizi rilevanti di falsità.
  • La prova per mezzo di indizi richiede che gli elementi siano gravi, precisi e concordanti (art. 192 c.p.p.); una pluralità di anomalie convergenti può soddisfare questo requisito e giustificare una condanna anche senza prova diretta.
  • In Cassazione non è ammesso dedurre questioni nuove rispetto a quelle devolute al giudice di appello: i motivi sollevati per la prima volta in ricorso possono essere dichiarati inammissibili.
  • Le scelte discrezionali del giudice di merito (es. rifiuto di rinnovazione istruttoria, valutazione di attendibilità dei testi, determinazione della pena entro i limiti edittali) sono sindacabili in Cassazione solo per macroscopica illogicità o contraddittorietà "ictu oculi".
  • Le eccezioni di nullità o di inutilizzabilità di atti devono essere tempestivamente e specificamente formulate (indicare gli atti, il vizio e la loro collocazione nel fascicolo), altrimenti risultano inammissibili.
  • La richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. grava sull'imputato che deve fornire elementi specifici: deduzioni generiche non sono sufficienti.
  • La responsabilità per reati tributari può essere ricondotta anche all'amministratore effettivo o a chi ha reale controllo/ingerenza nella gestione societaria; la semplice delega materiale di compiti non esclude la responsabilità quando emerge consapevolezza e utilizzo sistematico di documenti falsi.

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