Cassazione Penale, Sentenza n. 41175/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Salerno aveva dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela relativamente al delitto di furto di energia elettrica (art. 624 e art. 625 n. 7 c.p.), ritenendo inefficace la contestazione suppletiva dell'aggravante formulata dal pubblico ministero all'udienza del 18/09/2023 dopo il decorso del termine per la proposizione della querela (introdotto dal d.lgs. n.150/2022). Il Procuratore generale ha impugnato chiedendo l'annullamento, sostenendo che l'aggravante relativa alla destinazione del bene a pubblico servizio (energia elettrica) era correttamente contestata e rendeva il reato procedibile d'ufficio, sicché la mancanza della querela non poteva impedire la prosecuzione dell'azione penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale, annullando la sentenza impugnata e rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno, in diversa composizione. La Corte ha ritenuto che l'energia elettrica sia destinata a un pubblico servizio e che, nel caso di furto mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione, l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, c.p. sia correttamente e adeguatamente contestata. Di conseguenza la contestazione suppletiva operata dal pubblico ministero è stata ritenuta efficace e il reato è procedibile d'ufficio; pertanto l'originaria declaratoria di improcedibilità era erronea. La Corte ha inoltre disposto il rinvio conformemente alla normativa processuale aggiornata (modifica art. 593 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 624 cod. pen., comma 3
La novella ha reso il delitto di furto, anche se aggravato, generalmente punibile a querela della persona offesa, salvo le eccezioni previste dall'art. 625; pertanto l'azione, in linea di principio, richiede querela salvo che ricorra un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio.
art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.
Prevede l'aggravante quando il furto è commesso su cose esposte alla pubblica fede e/o destinate a pubblico servizio o pubblica utilità. La Corte interpreta che l'energia elettrica, sottratta mediante allaccio abusivo alla rete, sia destinata a pubblico servizio, e quindi l'aggravante si applica rendendo il reato procedibile d'ufficio.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 2, lett. i)
Ha modificato la procedibilità del reato di furto (art. 624 c.p.), rendendolo in molti casi punibile solo a querela della persona offesa e delineando le eccezioni (tra cui l'art. 625 n. 7) che mantengono la procedibilità d'ufficio.
art. 517 cod. proc. pen.
Disciplina la contestazione suppletiva da parte del pubblico ministero; è lo strumento utilizzato per integrare la contestazione iniziale con aggravanti che possono incidere sulla procedibilità.
art. 129 cod. proc. pen.
Indica le cause di non punibilità; la questione giudicata dal Tribunale verteva sul momento oltre il quale una contestazione suppletiva non potrebbe più impedire l'insorgere di una causa di improcedibilità, mentre la Corte ha ritenuto in questo caso la contestazione efficace.
art. 593, comma 2 cod. proc. pen. (modificato dall'art. 2, comma 1, lett. p), L. 9 agosto 2024, n. 114)
Modifica la disciplina dei rimedi esperibili dal pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento per taluni reati: il ricorso per cassazione è l'unico rimedio esperibile e il rinvio, alla luce della modifica, deve essere disposto al giudice che ha emesso la sentenza impugnata.
art. 569, comma 4 cod. proc. pen.
Richiamato per evidenziare la regola previgente (rinvio al giudice competente per l'appello); la Corte segnala che le modifiche legislative hanno mutato la prassi del rinvio nel caso del ricorso del P.M.
art. 85 del d.lgs. n. 150/2022
Riferimento al termine previsto per la proposizione della querela; la giurisprudenza citata valuta gli effetti del decorso di tale termine in relazione alla possibilità per il pubblico ministero di integrare la contestazione con aggravanti che rendono il reato procedibile d'ufficio.
Massime di principio
- Se il furto ha ad oggetto energia elettrica sottratta mediante allaccio abusivo alla rete di distribuzione, quella energia è considerata destinata a pubblico servizio: l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 c.p. può trovare applicazione e rendere il delitto procedibile d'ufficio.
- La contestazione suppletiva di un'aggravante da parte del pubblico ministero è idonea a sanare l'assenza di querela e a rendere il reato procedibile d'ufficio, purché l'aggravante sia adeguatamente riferita alla condotta e contestata in tempo utile (secondo la giurisprudenza, entro la prima udienza dibattimentale o comunque prima che intervenga una causa di improcedibilità irreversibile).
- Dopo le modifiche normative del 2022, la verifica della procedibilità si concentra sulla natura dell'aggravante e sul nesso funzionale tra il bene sottratto e il pubblico servizio: l'attenzione deve essere focalizzata sulla destinazione funzionale del bene e sulle modalità di sottrazione (es. allaccio alla rete).
- In caso di proscioglimento dichiarato per improcedibilità in simili ipotesi, il Procuratore generale può impugnare in Cassazione; la recente modifica processuale (L. 9 agosto 2024, n.114) ha reso il ricorso per cassazione il rimedio esclusivo del pubblico ministero e ha previsto il rinvio al giudice che ha emesso la sentenza.
- Per difensori e PM: documentare tempestivamente elementi probatori dell'allaccio abusivo e della destinazione del bene a pubblico servizio (certificazioni tecniche, accertamenti sulla rete, rapporti con gestore) è cruciale per sostenere l'aggravante e la procedibilità d'ufficio.
- Attenzione alle scadenze: pur potendo la contestazione suppletiva sanare l'assenza di querela in molte sentenze recenti, è prudente operare la contestazione delle aggravanti il prima possibile (preferibilmente alla prima udienza utile) per evitare questioni di improcedibilità.
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