Cassazione Civile, Ordinanza n. 28827/2023 del 17/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
Un acquirente aveva comprato da una società un'autovettura usata. Dopo la consegna e l'uso del mezzo erano emersi guasti meccanici rilevanti; in officina autorizzata erano stati riscontrati, tra l'altro, la rottura del turbocompressore, degli ammortizzatori e poi della scatola dello sterzo. In seguito era emerso anche che il chilometraggio indicato dal display era inferiore a quello effettivamente percorso dal veicolo, con conseguente maggiore vetustà del bene. L'acquirente aveva quindi chiesto la risoluzione della vendita, la restituzione del prezzo e il risarcimento dei danni. La società venditrice aveva resistito, sostenendo che si trattasse di auto usata venduta "vista e piaciuta", con garanzia ridotta a un anno, e che i vizi fossero stati denunciati tardivamente; aveva inoltre chiesto la manleva del precedente proprietario chiamato in causa. La Corte d'appello aveva rigettato l'appello della venditrice, ritenendo applicabile la disciplina speciale della vendita di beni di consumo e ritenendo tempestiva la denuncia dei difetti. In cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme del Codice del consumo e dell'art. 1341 c.c., per avere la Corte applicato la presunzione di vessatorietà alla clausola di riduzione della garanzia e per avere escluso che la vendita fosse regolata dalla pattuizione sull'auto usata; 2) violazione delle norme sulla denuncia dei vizi, sostenendo che la comunicazione fosse tardiva e che, comunque, dovesse applicarsi l'art. 1495 c.c.; 3) nullità della motivazione in relazione al rigetto della domanda di manleva verso il terzo chiamato, per asserita motivazione apparente. La Corte di cassazione ha ritenuto infondate tutte le censure: ha escluso l'inesistenza della notificazione del ricorso, qualificando l'eventuale vizio come nullità sanata dalla costituzione del resistente; ha confermato che, trattandosi di vendita di bene mobile a consumatore, si applica prioritariamente la disciplina del Codice del consumo; ha ritenuto corretta la qualificazione del difetto di conformità alla luce del chilometraggio manomesso e dei guasti successivi; ha affermato che la denuncia poteva essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo, anche tramite il ricovero del veicolo in officina per riparazioni, e che la motivazione sulla manleva non integrava alcun vizio denunciabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società venditrice. Ha respinto preliminarmente l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità della notificazione del ricorso, qualificando il vizio come semplice nullità sanata dalla costituzione del resistente. Nel merito ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato la risoluzione del contratto di compravendita dell'autovettura e condannato la venditrice alla restituzione del prezzo e al risarcimento dei danni, ritenendo corretta l'applicazione della disciplina consumeristica sulla vendita di beni di consumo, la qualificazione del difetto di conformità e la valutazione sulla tempestiva denuncia dei vizi. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione in relazione al rigetto della domanda di manleva verso il terzo chiamato, osservando che la censura mirava in sostanza a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'eccezione di inammissibilità dell'appello è stata respinta; la questione non ha condotto all'accoglimento del ricorso per cassazione.
La clausola di riduzione della garanzia è stata ritenuta vessatoria in quanto non specificamente approvata e non provata una specifica trattativa.
Richiamato insieme alle norme sulle clausole vessatorie per escludere la validità della pattuizione limitativa della garanzia nei confronti del consumatore.
La clausola limitativa della garanzia è stata considerata inefficace per difetto di specifica approvazione/prova della trattativa.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la validità della clausola, ma la Corte ha confermato la disciplina consumeristica più favorevole al consumatore.
La vendita dell'autovettura usata a un consumatore è stata ricondotta alla disciplina speciale della vendita di beni di consumo.
Il venditore risponde di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna; il difetto deve essere valutato in relazione alla non conformità del bene rispetto a quanto pattuito e alle sue caratteristiche apparenti.
Sono richiamati i rimedi del consumatore per il difetto di conformità; la Corte evidenzia la graduazione dei rimedi e la possibilità di chiedere risoluzione o riduzione del prezzo solo nei casi previsti.
È stata confermata la necessità di denunciare il difetto entro due mesi dalla scoperta e la presunzione di esistenza del difetto alla consegna per quelli emersi entro il termine previsto dalla norma; il giudice può applicare d'ufficio la disciplina consumeristica.
Le norme del codice civile si applicano solo per quanto non previsto dalla disciplina speciale della vendita di beni di consumo.
Le norme generali sui contratti si applicano ai contratti del consumatore solo ove non derogate dal Codice del consumo o da norme più favorevoli.
Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non prevalente rispetto alla disciplina speciale consumeristica; la denuncia dei vizi, comunque, può avvenire con mezzi idonei non necessariamente formali.
Richiamato per ribadire il regime dell'onere della prova quando non operi la presunzione di cui al Codice del consumo.
Usato come paradigma dei motivi di violazione di legge dedotti dalla ricorrente.
Richiamato per la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente.
La motivazione apparente è considerata rilevante solo se si traduce in una vera anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ne dà atto conseguentemente al rigetto del ricorso, disponendo l'ulteriore contributo unificato.
art. 5, paragrafo 2, direttiva 1999/44/CE
La denuncia del difetto può essere richiesta al consumatore entro due mesi dalla scoperta, senza imporre un onere probatorio eccessivo o la necessità di indicare la causa precisa del difetto.
art. 5, paragrafo 3, direttiva 1999/44/CE
Richiamato nel senso che la tutela del consumatore ha natura di interesse pubblico e può essere applicata anche d'ufficio dal giudice.
Richiamato nel passaggio sulla responsabilità da prodotto difettoso, per ribadire la necessità di provare il nesso tra difetto e danno.
Richiamato come prova liberatoria del produttore nella disciplina del prodotto difettoso.
Massime di principio
- Nella vendita di un bene mobile a un consumatore, la disciplina speciale del Codice del consumo prevale su quella codicistica generale, che opera solo in via sussidiaria per quanto non espressamente regolato.
- La vendita di un bene usato non consente automaticamente di escludere o ridurre la garanzia legale: la limitazione della garanzia deve rispettare la disciplina consumeristica e, se incide su diritti del consumatore, richiede specifica prova di validità e non può fondarsi su clausole genericamente predisposte.
- Il difetto di conformità può consistere anche nella difformità del bene rispetto alle caratteristiche apparenti o pattuite, come un chilometraggio sensibilmente inferiore a quello reale in un'autovettura usata; tale circostanza può giustificare la risoluzione del contratto se incide in modo rilevante sulla conformità del bene.
- Ai fini della tutela del consumatore, la denuncia del difetto non richiede una forma sacramentale: è sufficiente qualsiasi comunicazione idonea a portare il difetto a conoscenza del venditore, compreso il ricovero del bene presso un'officina per la riparazione del vizio denunciato.
- La censura in cassazione che, sotto l'apparenza di un vizio motivazionale o di nullità, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio è inammissibile, poiché il giudizio di legittimità non consente un riesame del merito e delle risultanze istruttorie.
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