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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23508/2024 del 02/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Due lavoratrici avevano lavorato per la società, in passato con contratti a progetto e poi, da gennaio 2016 a luglio 2017, in un assetto che la Corte d’appello ha ritenuto di collaborazione etero-organizzata ex art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2015. La Corte territoriale aveva ritenuto valide le conciliazioni sindacali del 21 dicembre 2015, con cui le lavoratrici avevano rinunciato a contestare la natura subordinata dei rapporti precedenti e avevano accettato una somma di denaro e la prosecuzione del rapporto con nuovo contratto; aveva inoltre ritenuto applicabile, per il periodo successivo, il CCNL settore Collaboratori telefonici di call center del 22 luglio 2013, escludendo il CCNL Commercio. In cassazione le lavoratrici deducevano: 1) nullità/violazione di norme processuali e sostanziali per il mancato ammissione di prova testimoniale sulle conciliazioni e sulla natura subordinata dei rapporti, oltre che per asserita violenza morale e assenza di reale controversia; 2) violazione dell’art. 2094 c.c. per omessa considerazione dei criteri della subordinazione e per asserita svalutazione di dati documentali e giurisprudenza di settore; 3) errata interpretazione del CCNL di settore e dell’Accordo Quadro del 6 luglio 2015, ritenuti incompatibili con l’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2015 e con i minimi retributivi del CCNL Commercio; 4) violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2 d.lgs. n. 81 del 2015, sostenendo che la domanda implicasse comunque l’adeguamento retributivo ex art. 36 Cost.; 5) ulteriore violazione di norme su qualificazione e disciplina collettiva, per avere la Corte applicato il CCNL call center e l’Accordo Quadro senza considerare il secondo comma dell’art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015. La Cassazione ha ritenuto i motivi in gran parte inammissibili perché mescolavano censure di merito e di diritto, tendevano a una rivalutazione del fatto e non rispettavano il principio di specificità; ha inoltre rilevato che la Corte d’appello aveva motivato in modo congruo sia sulla validità delle conciliazioni, sia sulla mancanza di elementi sufficienti per qualificare il rapporto come subordinato, sia sulla applicazione del CCNL di settore, e che alcune censure introducevano questioni nuove.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato la sentenza d’appello che: ha ritenuto valide le conciliazioni sindacali del 21.12.2015; ha escluso la subordinazione dei rapporti precedenti; ha qualificato come collaborazione autonoma etero-organizzata l’attività svolta tra gennaio 2016 e luglio 2017; ha ritenuto applicabile il CCNL Collaboratori telefonici di call center del 22.7.2013 e non il CCNL Commercio; ha quindi escluso il diritto alle differenze retributive richieste. Le spese di legittimità sono state poste a carico delle ricorrenti, con applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2015

    La collaborazione che si svolge personalmente, in modo continuativo e con modalità organizzate dal committente rientra nell’alveo della disciplina richiamata; nella vicenda, la Corte d’appello l’ha applicata al periodo successivo alle conciliazioni, ma la Cassazione ha soprattutto rilevato l’inammissibilità delle censure che miravano a contestarne la concreta applicazione.

  • art. 2, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2015

    È stata evocata dalle ricorrenti come possibile deroga tramite contrattazione collettiva, ma la censura è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile per mancata deduzione tempestiva nei gradi di merito.

  • art. 2094 c.c.

    La qualificazione del rapporto come subordinato dipende dall’accertamento degli indici tipici della subordinazione; tale valutazione è di merito e non può essere rivisitata in cassazione se non nei limiti consentiti.

  • art. 36 Cost.

    È stato richiamato dalle ricorrenti per sostenere il diritto a una retribuzione adeguata, ma la Corte ha ritenuto inammissibile la censura nella parte in cui pretendeva una diversa ricostruzione del rapporto e della domanda proposta.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso il vizio di ultrapetizione o omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato, osservando che le doglianze miravano sostanzialmente a una diversa qualificazione della domanda già esaminata dai giudici di merito.

  • art. 132 c.p.c.

    Il vizio di motivazione per mancanza della stessa non ricorre quando la sentenza espone un percorso logico comprensibile e articolato; nel caso concreto la motivazione d’appello è stata ritenuta ampia e non apparente.

  • art. 360 c.p.c.

    La Cassazione ha ribadito che le censure ex art. 360 non possono trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del fatto; quando si sovrappongono violazione di legge e contestazione del merito, il motivo è inammissibile.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    È stato richiamato per affermare l’onere di specifica indicazione e trascrizione degli atti contrattuali e processuali rilevanti; la mancata trascrizione del CCNL e dell’Accordo Quadro ha contribuito all’inammissibilità.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato evocato in relazione all’onere di deposito degli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda, onere non adeguatamente assolto secondo la Corte.

  • art. 1435 c.c.

    La minaccia o violenza morale rilevante ai fini dell’annullamento richiede un male ingiusto idoneo a coartare la volontà; la Corte ha escluso che le modalità delle conciliazioni integrassero tale presupposto.

  • art. 1438 c.c.

    La minaccia di far valere un diritto non è causa di annullamento se non trasmoda in male ingiusto; la Corte ha ritenuto insussistente la condizione costitutiva dell’annullamento.

  • art. 1965 c.c.

    È stato richiamato in riferimento alla conciliazione/transazione, che la Corte d’appello ha sostanzialmente valorizzato come accordo risolutivo della lite o delle pretese pretese.

  • art. 2113 c.c.

    È stato invocato dalle ricorrenti in tema di rinunce e transazioni in materia di lavoro; la Corte ha però ritenuto valide le conciliazioni sindacali come sedi protette.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; la Corte ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Essendo il ricorso rigettato, la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto l’etichetta della violazione di legge, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti, delle prove e del ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve distinguere chiaramente tra violazioni di diritto e contestazioni fattuali; la commistione confusa tra i due piani può determinare inammissibilità per difetto di specificità.
  • La qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato o autonomo costituisce accertamento di fatto del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti della corretta individuazione dei criteri legali e del controllo sulla motivazione nei casi consentiti.
  • Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione dell’istruttoria e può implicitamente rigettare prove ritenute irrilevanti, purché la decisione sia motivata in modo comprensibile e coerente.
  • L’interpretazione di un atto negoziale o di una clausola collettiva è riservata al giudice di merito e non può essere sostituita in cassazione da una diversa lettura, se quella adottata è plausibile e logicamente motivata.
  • Quando la decisione impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna da sola sufficiente, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse se non investe utilmente tutte le rationes.
  • Le questioni non dedotte tempestivamente nei gradi di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
  • Le rinunce e conciliazioni in materia di lavoro, se stipulate in sede idonea e con modalità che escludano vizi della volontà, possono produrre effetti liberatori e precludere successive contestazioni sulle pretese rinunciate.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniTransazione
RamiLavoroProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaNullitàAnnullabilitàBuona fede e correttezza

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