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Sentenza

Sentenza del 04/09/2025 n. 24485 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’avviso, notificato il 17/12/2019 per il periodo d’imposta 2014, recuperava a tassazione maggiore IRES per Euro 1.898.641, oltre sanzioni e interessi. Contestava, da un lato, la deduzione nel 2014 di costi risarcitori già indicati nella sentenza di primo grado del Tribunale di Napoli del 2009; dall’altro, la deduzione degli utilizzi dei fondi contenzioso e pensioni, ritenuti dall’Ufficio già dedotti fiscalmente. ABC aveva inoltre escluso dal reddito 2014 l’indennizzo assicurativo per danni indiretti, stabilito dalla sentenza d’appello del 2014 ma ancora contestato. La CTP di Napoli aveva annullato la ripresa relativa al fondo pensioni e confermato quella sui costi risarcitori; la CTR della Campania aveva confermato la decisione. In cassazione l’Agenzia ha dedotto, con due motivi, il difetto di motivazione della sentenza e la violazione degli artt. 115 TUEL e 173 TUIR, sostenendo che la scissione dell’azienda speciale dovesse essere trattata come conferimento. ABC, con ricorso incidentale articolato in tre motivi, ha contestato soprattutto l’imputazione temporale dei costi risarcitori e dei ricavi assicurativi, invocando gli artt. 109 e 99 TUIR.

La decisione

La Cassazione ha rigettato entrambi i motivi del ricorso principale dell’Agenzia: la CTR aveva motivato adeguatamente e l’art. 115 TUEL, letto insieme al comma 7 e agli artt. 173 e 174 TUIR, non trasforma la scissione in un conferimento fiscalmente realizzativo; occorre verificare in concreto il trattamento fiscale dei fondi. Poiché era stato accertato che i fondi contestati non erano stati dedotti dalla base imponibile, la ripresa relativa ai loro utilizzi non era giustificata. È stato accolto il primo motivo incidentale di ABC, con assorbimento degli altri due: i costi risarcitori sono divenuti ragionevolmente certi solo con la sentenza d’appello del 2014, poiché la sentenza di primo grado del 2009 era stata impugnata e la sua provvisoria esecutività era stata sospesa; inoltre, l’indennizzo per danni indiretti, ancora oggetto di contestazione non manifestamente infondata, non doveva essere contabilizzato come ricavo certo nel 2014. La Corte ha cassato la sentenza d’appello e deciso nel merito annullando integralmente l’avviso di accertamento. Spese dei giudizi di merito compensate; Agenzia condannata alle spese di legittimità: Euro 24.000 per compensi, oltre spese generali, IVA, CPA ed Euro 200 per spese vive. Escluso il versamento da parte dell’Agenzia dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992

    La C.T.R., nella sentenza impugnata, ha bene spiegato i motivi per i quali legittimamente la società contribuente aveva portato in deduzione dalla base imponibile l'utilizzazione del fondo pensioni e del fondo contenzioso, affermando, in sostanza, che questi due fondi erano fondi "tassati", avendo la contribuente su di essi pagato le imposte dovute, con la conseguenza che per essa rimaneva salva la possibilità di dedurre a valle, dalla base imponibile, i singoli utilizzi di tali fondi.

    La censura di difetto di motivazione è infondata: la motivazione della CTR è sufficiente perché espone la ragione per cui i fondi erano deducibili al momento del loro utilizzo.

  • Art. 115, commi 6 e 7, D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

    Il comma 6, letto in combinato disposto con il successivo comma 7, dell' art. 115 Tuel ha, come scopo, non quello di evidenziare che la scissione dell'azienda speciale produce plusvalenze che sono eccezionalmente esentate dall'imposizione fiscale diretta e indiretta, bensì quello di rafforzare quanto già, in tema di scissione, prevede l' art. 173 Tuir.

    La disciplina richiamata non comporta che la scissione di un’azienda speciale produca automaticamente plusvalenze esenti né che le poste trasferite assumano automaticamente rilevanza fiscale. La loro deducibilità va verificata in concreto alla luce del trattamento fiscale seguito dalla beneficiaria.

  • Art. 173, comma 1, D.P.R. 917/1986 (TUIR)

    Il comma 6, letto in combinato disposto con il successivo comma 7, dell' art. 115 Tuel ha, come scopo, non quello di evidenziare che la scissione dell'azienda speciale produce plusvalenze che sono eccezionalmente esentate dall'imposizione fiscale diretta e indiretta, bensì quello di rafforzare quanto già, in tema di scissione, prevede l' art. 173 Tuir, che al primo comma dispone che la scissione di una società in altre di nuova costituzione non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento.

    La scissione è fiscalmente neutrale quanto al realizzo e alla distribuzione di plusvalenze e minusvalenze. La neutralità impedisce di presumere la rilevanza fiscale delle poste trasferite sulla sola base dell’operazione societaria: occorre accertare come siano state effettivamente trattate dalla società beneficiaria.

  • Art. 174 D.P.R. 917/1986 (TUIR)

    Il comma 6, letto in combinato disposto con il successivo comma 7, dell' art. 115 Tuel ha, come scopo, non quello di evidenziare che la scissione dell'azienda speciale produce plusvalenze che sono eccezionalmente esentate dall'imposizione fiscale diretta e indiretta, bensì quello di rafforzare quanto già, in tema di scissione, prevede l' art. 173 Tuir, che al primo comma dispone che la scissione di una società in altre di nuova costituzione non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento (cfr. anche l' art. 174 Tuir, che estende la riferita disposizione anche alla fusione e alla scissione di enti diversi dalle società).

    La regola di neutralità prevista per la scissione è estesa anche alle fusioni e alle scissioni di enti diversi dalle società.

  • Art. 109, comma 1, D.P.R. 917/1986 (TUIR)

    Ne consegue che è vero che i costi e i ricavi (e in genere i componenti negativi e positivi che concorrono a formare il reddito d'impresa) devono essere imputati all'esercizio in cui sono sorti i rispettivi elementi costitutivi; ma è anche vero che se quegli elementi sono incerti nell'an o nel quantum, essi debbono essere imputati all'esercizio nel quale si manifestano nella loro oggettiva certezza, sia quanto all'an che con riferimento al quantum.

    La competenza temporale non impone di imputare un componente nell’anno in cui sorge la controversia o viene pronunciata una decisione non definitiva: se esistenza o ammontare sono incerti, il componente concorre al reddito nell’esercizio in cui diviene oggettivamente certo in entrambi gli aspetti. Per i componenti negativi la prova della certezza e determinabilità spetta al contribuente; per quelli positivi spetta all’Amministrazione.

  • Art. 99, comma 1, D.P.R. 917/1986 (TUIR)

    La disposizione è stata invocata da ABC nel motivo incidentale, ma la Corte ha deciso la questione applicando il criterio di competenza e certezza dell’art. 109 TUIR; il testo non contiene una specifica interpretazione dell’art. 99.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi dell' art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    La Corte dà atto che non sussistono i presupposti per porre a carico dell’Agenzia ricorrente principale l’ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • In una controversia fiscale, un componente di reddito derivante da una causa va imputato all’esercizio in cui la sua esistenza e il suo ammontare diventano ragionevolmente certi. Una pronuncia impugnata con mezzi ammissibili e non manifestamente infondati non rende di per sé definitivo il debito o il credito.
  • La provvisoria esecutività di una sentenza di condanna è un effetto processuale e non coincide automaticamente con la certezza del costo ai fini della competenza fiscale; va considerato anche se l’esecuzione è stata sospesa e se l’esito della lite è ancora incerto.
  • Per i ricavi derivanti da una pronuncia ancora contestata in modo non manifestamente infondato, il contribuente può rinviare la contabilizzazione finché la pretesa non sia ragionevolmente certa sia nell’an sia nel quantum. Il principio opera anche specularmente per costi e debiti litigiosi.
  • La scissione, anche quando riguarda un’azienda speciale pubblica, non giustifica da sola una ripresa fiscale né l’assimilazione automatica a un conferimento. Per stabilire se fondi e poste siano deducibili occorre ricostruire in concreto se siano già stati dedotti o assoggettati a tassazione presso il soggetto interessato.
  • Il contribuente che deduce componenti negativi deve poter documentare la loro esistenza e determinabilità; per i componenti positivi contestati, l’onere di provarne la certezza e l’ammontare ricade sull’Amministrazione finanziaria.

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