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Sentenza

Sentenza del 20/12/2021 n. 40689 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia sulla qualificazione fiscale della nota di trascrizione dell'accettazione tacita di eredità: se la nota debba ritenersi "formalità direttamente conseguente" all'atto traslativo (compravendita) e quindi rientrare nell'esenzione prevista dal D.Lgs. n. 23/2011, art. 10, comma 3, oppure se costituisca atto autonomo con proprio presupposto impositivo soggetto a imposta di bollo, tassa ipotecaria e imposta ipotecaria.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza della CTP/CTR e decidendo la causa nel merito: ha rigettato gli originari ricorsi del contribuente. La Corte ha ritenuto che la trascrizione dell'accettazione tacita abbia un presupposto impositivo autonomo rispetto all'atto traslativo e quindi non rientri nell'esenzione di cui all'art. 10, comma 3, D.Lgs. 23/2011; conseguentemente le note di trascrizione sono imponibili (imposta di bollo, tassa ipotecaria e imposta ipotecaria). Spese compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 10, comma 3

    "per tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari"

    La norma concede esenzione per atti e formalità direttamente conseguenti all'atto traslativo; la Corte interpreta tale agevolazione in senso restrittivo e ritiene che la trascrizione dell'accettazione tacita non sia "direttamente conseguente" quando abbia un presupposto impositivo autonomo.

  • Codice civile, art. 2648, comma 3

    Prevede la facoltà di trascrivere l'atto che importa accettazione tacita dell'eredità; la Corte ritiene che tale trascrizione sia un'operazione autonoma e produttiva di effetti giuridici distinti rispetto all'atto traslativo.

  • Codice civile, art. 476

    Regola l'accettazione tacita dell'eredità come negozio che si distingue dall'atto cui può accedere; la Corte sottolinea il carattere autonomo e soggettivo dell'accettazione tacita (animus) rispetto alla mera funzione traslativa dell'atto principale.

  • Codice civile, art. 2650

    Riferito agli effetti della trascrizione; la Corte usa il principio di continuità delle trascrizioni per distinguere le diverse finalità e presupposti impositivi delle trascrizioni.

  • D.P.R. n. 642 del 1972, art. 1 e art. 2; tariffa allegata, parte I, art. 3, comma 2-bis

    L'imposta di bollo è dovuta per la nota di trascrizione salvo le eccezioni previste; la Corte ritiene applicabile l'imposta alla nota di trascrizione dell'accettazione tacita quando questa non rientra nelle esenzioni per atti direttamente conseguenti.

  • D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 19 e tabella allegata, punto 1.1; art. 1 e tariffa allegata, art. 5

    testo richiamato: "tassa ipotecaria dovuta 'per ogni nota di trascrizione iscrizione o domanda di annotazione'"

    La tassa e l'imposta ipotecaria si riferiscono alla formalità della trascrizione; per la Corte l'oggetto impositivo è la nota di trascrizione stessa, che può avere un proprio presupposto soggettivo e oggettivo distinto dall'atto traslativo.

  • D.L. n. 104 del 2013, art. 26, comma 1 (conv. L. n. 128/2013)

    Ha ridisegnato l'ambito dell'esenzione rendendo fissa la misura delle imposte ipotecaria e catastale; la Corte prende atto della modifica normativa nel quadro delle agevolazioni.

  • D.L. n. 553 del 1954 conv. in L. n. 869 del 1954, Tabella A), Titolo III

    Riferimento interpretativo per l'individuazione dei "tributi speciali catastali" richiamati dall'art. 10 del D.Lgs. 23/2011; utilizzata dalla Corte per delimitare l'ambito delle formalità esentabili.

Massime di principio

  • Le norme agevolative/di esenzione vanno interpretate in modo restrittivo e letterale: non si estendono a fattispecie non chiaramente ricomprese dal testo normativo.
  • Per stabilire se una formalità (es. nota di trascrizione) sia esente occorre verificare se essa sia "direttamente conseguente" all'atto principale oppure se abbia un presupposto impositivo autonomo; se ha presupposto autonomo è imponibile.
  • La trascrizione dell'accettazione tacita di eredità può costituire un atto/formalità autonomo rispetto all'atto traslativo e quindi essere soggetta a imposte (bollo, tassa/ipotecaria) anche se collegata materialmente all'atto principale.
  • Nelle fattispecie dubbie è rilevante l'oggetto dell'imposta (la formalità/servizio reso) più che la mera occasionalità del collegamento con l'atto principale.
  • In assenza di chiari precedenti di legittimità la questione è controversa e le parti possono vedersi compensate le spese processuali; tuttavia la valutazione finale segue il principio di stretta interpretazione delle agevolazioni.

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