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Sentenza

Sentenza del 20/12/2021 n. 305 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

IVA - Importazione doganale - Superamento massima permanenza territori unionali - Cavallo vincolato regime doganale ammissione temporanea - Conseguenze

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia sull'operazione di ammissione temporanea di un equide proveniente dal Qatar sdoganato il 20/04/2017: il cavallo è rimasto nel territorio UE per 173 giorni (oltre i 90 giorni massimi previsti per l'ammissione temporanea). L'Agenzia aveva emesso avviso di rettifica per IVA all'importazione (e interessi) e atto di irrogazione di sanzione, ritenendo che il superamento del termine e la difformità tra la dichiarazione doganale (ammissione temporanea) e il documento veterinario (riportante la dicitura "importazione definitiva") avessero fatto sorgere l'obbligazione doganale ai sensi dell'art. 79 del CDU. La società resistette, deducendo in particolare che il cavallo risultava esente da dazio (codice NC 010121000) e che l'ufficio non poteva modificare il regime dichiarato.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia e ha riformato la sentenza di primo grado, respingendo il ricorso della società. Il Collegio ha ritenuto che il superamento del termine per la permanenza (90 giorni) previsto come condizione per l'ammissione temporanea configura inosservanza di una condizione di vincolo e determina l'insorgenza dell'obbligazione doganale ai sensi dell'art. 79 del CDU; tale obbligazione può sorgere anche se l'operazione risulta esente da dazi, comportando comunque l'assoggettamento all'IVA all'importazione (richiamando la direttiva IVA e il DPR n. 633/1972). La Corte ha inoltre escluso che la successiva riesportazione annulli l'obbligo sorto a seguito della violazione. Per complessità delle questioni ha compensato le spese di giudizio tra le parti.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell'Unione)

    L'art. 79 stabilisce che l'inosservanza di una condizione fissata per il vincolo a un regime doganale fa sorgere l'obbligazione doganale; la Corte ha ritenuto che il mancato rispetto del limite di permanenza per l'ammissione temporanea costituisce tale inosservanza.

  • Direttiva 2009/156/CE

    Norma richiamata per il termine massimo di permanenza degli equidi in ammissione temporanea (90 giorni) come condizione per il regime.

  • Regolamento (UE) n. 262/2015

    Richiamato a supporto dell'individuazione del termine di permanenza utile al vincolo al regime di ammissione temporanea.

  • Regolamento (UE) n. 659/2018

    art. 17, comma 1, lett. e

    Richiamato per individuare condizioni che qualificano la permanenza e i limiti del regime di ammissione temporanea.

  • Regolamento (UE) n. 625/2017 (e successive norme veterinarie)

    Pur dichiarata inapplicabile ratione temporis nella fattispecie, la divergenza tra regime sanitario autorizzato e regime doganale è ritenuta rilevante perché i certificati sanitari differiscono per importazione definitiva e ammissione temporanea.

  • Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA)

    Stabilisce che l'operazione che, de facto, si configura come importazione è soggetta ad IVA anche se l'imposta doganale è nulla; la Corte lo ha utilizzato per ritenere dovuta l'IVA all'importazione.

  • D.P.R. n. 633/1972

    Richiamati per affermare l'assoggettabilità all'IVA delle operazioni di importazione non integralmente esenti da dazi e per il recupero dell'IVA all'importazione.

  • D.Lgs. n. 471/1997

    Norma sanzionatoria utilizzata per l'irrogazione della sanzione relativa all'omesso versamento dell'IVA all'importazione.

  • Codice di nomenclatura combinata (NC)

    Classificazione doganale del cavallo come riproduttore di razza pura; l'esenzione dai dazi per tale codice non impedisce, secondo la sentenza, l'insorgenza dell'obbligazione doganale e dell'IVA in caso di violazione delle condizioni del regime.

  • D.Lgs. n. 546/1992

    Norme procedurali richiamate per la tempestività del deposito dell'appello; la Corte ha ritenuto regolare la notifica e il deposito nei termini.

Massime di principio

  • Il superamento del termine di permanenza previsto come condizione per l'ammissione temporanea (es. 90 giorni per equidi) trasforma la situazione a posteriori in una importazione, facendo sorgere l'obbligazione doganale ai sensi dell'art. 79 del CDU.
  • L'esenzione dai dazi non esclude l'insorgenza dell'obbligazione doganale né l'assoggettamento all'IVA all'importazione: anche le importazioni a dazio zero possono comportare il recupero dell'IVA se viene meno la giustificazione del regime sospensivo.
  • La discrepanza tra il regime dichiarato in dogana e il certificato veterinario (o altro documento amministrativo) è rilevante: il regime sanitario e quello doganale devono essere coerenti e i certificati sanitari specifici per l'ammissione temporanea impongono obblighi di monitoraggio dei termini.
  • La successiva riesportazione non cancella automaticamente l'obbligo sorto per la violazione del regime temporaneo: la valutazione è a posteriori e la riesportazione non estingue l'obbligo né le sanzioni eventualmente irrogate.
  • È prudente richiedere autorizzazioni o proroghe ufficiali quando si prevede una permanenza oltre i termini previsti e assicurare che la documentazione veterinaria e doganale riportino lo stesso regime; diversamente, le autorità possono rettificare il regime e recuperare imposte e sanzioni.
  • Le autorità doganali hanno titolo a contestare e rettificare il regime dichiarato se ne risultano violate le condizioni; le controversie andranno valutate considerando sia le norme doganali che quelle sanitarie e fiscali.

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