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Sentenza

Sentenza del 20/12/2021 n. 318 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Rateizzazione del debito - Acquiescenza del contribuente per riconoscimento del debito.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria e delle cartelle esattoriali presupposte; il ricorrente eccepiva la mancata notifica delle cartelle e la prescrizione dei crediti (quinquennale o in subordine decennale) per assenza di validi atti interruttivi.

La decisione

La CTR ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che i crediti tributari siano in linea generale soggetti a prescrizione decennale e che la richiesta di rateizzazione presentata dal contribuente l'11.08.2010 — nella quale erano indicate le cartelle contestate — costituisca un riconoscimento del debito che, ai sensi dell'art. 2944 c.c., interrompe la prescrizione. Perciò l'allegazione di mancata notifica delle cartelle è incompatibile con la precedente istanza di rateazione e il motivo di appello basato su mancata notifica è infondato. Inoltre la giurisprudenza richiamata (Cass. 23397/2016) esclude che la notifica della cartella determini automaticamente la conversione di un termine di prescrizione breve in quello ordinario; la CTR ha quindi considerato anche gli atti intermedi interruttivi (la richiesta di rateizzazione) e ha ritenuto non maturata la prescrizione per i carichi indicati. Spese compensate per il presente grado.

Norme richiamate

  • art. 2944 c.c.

    Il riconoscimento del debito da parte del debitore interrompe la prescrizione; la richiesta di rateizzazione che comporti l'indicazione dei carichi è considerata tale riconoscimento.

  • art. 2953 c.c.

    Richiamato in relazione alla questione della 'conversione' del termine di prescrizione breve in quello ordinario: la giurisprudenza esclude una conversione automatica per effetto della notifica della cartella.

  • d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5

    Norma richiamata (tramite Cassazione) circa la decadenza per proporre opposizione a cartella; serve a distinguere gli effetti della decadenza dalla questione della prescrizione.

  • legge 335/1995, art. 3, commi 9-10

    Indica, per taluni crediti previdenziali, termini prescrizionali più brevi (quinquennale); la Corte ha precisato che tali termini non vengono automaticamente convertiti in decennali per effetto della successiva iscrizione a ruolo/notifica.

  • Cass. civ., n. 23397/2016

    Principio secondo cui la notifica della cartella di pagamento non determina la conversione automatica del termine di prescrizione breve in quello ordinario; la decadenza per proporre opposizione non coincide con la conversione della prescrizione.

  • Cass. civ., n. 26013/2015

    Fa riferimento al principio che la richiesta di rateazione e i pagamenti successivi integrano un riconoscimento che interrompe la prescrizione per i crediti non ancora prescritti.

  • Cass. civ., n. 27672/2020

    Afferma che la richiesta di rateazione è incompatibile con l'allegazione di non aver ricevuto la notifica delle cartelle, perché la prima integra riconoscimento idoneo ad interrompere la prescrizione.

Massime di principio

  • La presentazione di una istanza di rateizzazione che elenchi specifici carichi implica un 'riconoscimento' dell'esistenza del debito e, ai sensi dell'art. 2944 c.c., interrompe la prescrizione; tale comportamento può precludere l'eccezione di mancata notifica delle cartelle relativa a quei carichi.
  • I crediti tributari sono in linea generale soggetti alla prescrizione decennale; termini prescrizionali più brevi (es. quinquennale) si applicano solo se la norma lo prevede espressamente e non vengono automaticamente 'convertiti' in decennali per il solo fatto della successiva iscrizione a ruolo o notifica.
  • Per preservare una difesa basata sulla prescrizione o sulla mancata notifica, il contribuente deve evitare atti che possano essere interpretati come riconoscimento del debito (richieste di rateazione che indicano i carichi, pagamenti parziali, ecc.) e richiedere tempestivamente prova formale della notifica.
  • Nel valutare l'interruzione della prescrizione il giudice tiene conto di tutti gli atti interruttivi intermedi (rateizzazioni, riconoscimenti, pagamenti), non solo degli atti esecutivi o di iscrizione ipotecaria posteriori.
  • Se si contesta la notifica delle cartelle, la strategia difensiva utile è richiedere al resistente la prova della regolare notifica e, se non disponibile o insufficiente, sollevare il rilievo processuale tempestivamente senza compiere atti che possano integrare riconoscimento del debito.

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