Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 20/12/2021 n. 315 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Azione esecutiva - Cartella regolarmente notificata - Responsabilità degli uffici amministrativi.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione in materia di cartelle esattoriali (17 cartelle relative a IVA, IRES, IRAP e altri tributi). L'ufficio erariale impugna la sentenza della CTP di Potenza favorevole al contribuente sostenendo, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso di primo grado, la mancata declaratoria della cessazione della materia del contendere riguardo allo stralcio ex lege e la non invalidità del titolo fiscale per la mancata azione esecutiva. Il contribuente aveva anche sollevato questione di legittimità costituzionale sull'art. 1 del D.L. n.193/2016 (soppressione di Equitalia e patrocinio dell'Avvocatura dello Stato). La controversia verte altresì sulla applicabilità dello stralcio per importi sotto soglia ex legge n.136/2018 e sull'effetto dell'omessa azione esecutiva sul valore probatorio/validità del titolo.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale della Basilicata ha accolto in gran parte l'appello dell'ufficio erariale: ha ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità, decadenza e prescrizione, ha escluso la censura costituzionale e ha affermato che la mancata azione esecutiva non invalida il titolo pregresso (art.50 DPR 602/1973). Ha dichiarato la cessazione della materia del contendere esclusivamente per le cartelle sottoposte a stralcio ex lege (importi sotto la soglia prevista dalla normativa di stralcio) e ha respinto la decisione della CTP nella restante parte. Ha condannato la S. srl al pagamento delle spese di entrambi i gradi (euro 7.567,00 oltre oneri di legge) con rimborso del contributo unificato tributario versato.

Norme richiamate

  • DPR n. 602 del 1973, art. 50

    La Corte ha interpretato che la mancata azione esecutiva non inficia il valore e la validità del titolo esecutivo (cartella/regolarmente notificata), per evitare che somme erariali sfuggano alla riscossione per mere vicende procedurali.

  • D. L. n. 193 del 2016, art. 1 (convertito in legge n. 225 del 2016)

    La norma, concernente la soppressione di Equitalia e l'organizzazione del patrocinio, è stata ritenuta non incostituzionale e applicabile; la questione di legittimità costituzionale sollevata dal contribuente è stata dichiarata manifestamente infondata.

  • Costituzione, artt. 70 e 77

    Richiamati nella questione di legittimità costituzionale, ma il giudice di appello ha ritenuto che non ricorra fumus boni iuris e che non sia pregiudiziale la questione rispetto al giudizio.

  • Legge n. 136 del 2018 (stralcio ex lege)

    Applicata in bonam partem a favore del contribuente per le cartelle/i crediti sotto la soglia prevista: la cessazione della materia del contendere è stata dichiarata solo per tali importi.

  • Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11 comma 2

    Riconfermato l'ambito di applicazione relativo al patrocinio davanti alle commissioni tributarie anche dopo le riforme organizzative citate.

  • Giurisprudenza di riferimento (cit.)

    C. Cass. n. 3997/1992 e n. 2227/2018

    Richiamate a sostegno del principio secondo cui la mancata azione esecutiva non invalida il titolo esecutivo regolarmente notificato.

Massime di principio

  • La regolare notifica di una cartella esattoriale costituisce titolo valido anche se l'ufficio non avvia immediatamente l'azione esecutiva: la mera omissione procedurale non annulla il credito tributario.
  • Lo stralcio ex lege per importi sotto la soglia prevista opera soltanto per le somme espressamente ricomprese nella disciplina di stralcio; la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo per quei crediti.
  • Le questioni di legittimità costituzionale relative a misure organizzative (es. soppressione di enti di riscossione) richiedono un fumus boni iuris evidente; senza ciò il giudice d'appello le può ritenere manifestamente infondate.
  • Gli uffici amministrativi possono essere ritenuti responsabili se omissioni procedurali consentono l'elusione della riscossione: ciò giustifica un'applicazione rigorosa del principio di conservazione del credito erariale.
  • In sede di appello è cruciale la tempestività e la regolarità delle costituzioni di parte; l'assenza o la scarsa difesa del contribuente può indebolire la posizione in secondo grado.
  • Le spese seguono la soccombenza: se l'appello dell'ente pubblico è accolto, il contribuente può essere condannato a rifondere le spese di entrambi i gradi, inclusi eventuali rimborsi (es. c.u.t.).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.