Sentenza del 20/12/2021 n. 90 - Comm. Trib. II grado di Trento
Imposta sulla pubblicità - Frecce stradali direzionali indicanti Poste Italiane - Esenzione prevista per la localizzazione dei servizi di pubblica utilità - Esclusione - Mezzo pubblicitario indicante un'impresa che solo secondariamente svolge un'attività di interesse pubblico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sull'esenzione dall'imposta sulla pubblicità per frecce stradali direzionali riportanti la dicitura "Poste", "Poste Italiane" o simili. Il ricorrente ha sostenuto che tali segnali svolgono la funzione di indicare l'ubicazione di un servizio di pubblica utilità e quindi rientrano nell'esenzione prevista dall'art. 17, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507/1993. L'amministrazione ha invece qualificato le frecce come mezzo pubblicitario imponibile, perché contengono la ditta o l'acronimo identificativo di Poste Italiane, società che svolge anche attività commerciali e offre servizi bancari, assicurativi e di telefonia, per cui l'indicazione è rivolta al pubblico in senso promozionale e non meramente informativo.
La decisione
Il giudice ha escluso l'esenzione: le frecce direzionali con la scritta identificativa di Poste Italiane non sono considerate semplici segnalazioni della location di un pubblico servizio esente, ma sono riconosciute come mezzi pubblicitari imponibili. La motivazione sottolinea che Poste Italiane, pur erogando servizi postali, è un'impresa che svolge numerose altre attività economiche e che l'indicazione della ditta/acronimo è rivolta al "quisque de populo", con funzione promozionale rispetto all'attività imprenditoriale complessiva.
Norme richiamate
art. 17 d.lgs. n. 507 del 1993
L'esenzione per la localizzazione dei servizi di pubblica utilità è applicabile solo se il segnale ha funzione meramente informativa di ubicazione del servizio pubblico e non se identifica o promuove l'impresa che fornisce anche servizi commerciali; nel caso concreto tale esenzione non si applica alle frecce con la ditta "Poste"
art. 39 d.lgs. n. 285 del 1992
La disposizione sulle frecce stradali direzionali definisce la tipologia di segnale, ma non esclude automaticamente l'imposizione fiscale quando la segnaletica contiene elementi identificativi d'impresa che assumono funzione pubblicitaria
Massime di principio
- La mera indicazione di ubicazione è esente dall'imposta solo se il segnale ha funzione esclusivamente informativa e non riporta elementi identificativi o promozionali dell'impresa.
- Quando un soggetto eroga sia servizi pubblici sia attività commerciali, va valutata la prevalenza o l'incidenza dell'attività commerciale: se l'impresa svolge attività economiche rilevanti oltre al servizio pubblico, la segnaletica con il suo nome può essere considerata pubblicità imponibile.
- La presenza del nome, acronimo o marchio dell'impresa su un segnale direzionale tende a trasformare la comunicazione in un messaggio rivolto al pubblico (quisque de populo) e non più in una semplice indicazione, con conseguente perdita dell'esenzione.
- Per ottenere l'esenzione è utile dimostrare che il segnale è finalizzato esclusivamente ad orientare verso un servizio di pubblica utilità privo di valenza commerciale e che l'attività pubblica è sostanzialmente preponderante rispetto a qualsiasi attività commerciale della stessa entità.
- Le amministrazioni possono legittimamente assoggettare a imposta segnaletica direzionale che identifichi un'impresa, anche se questa fornisce servizi di pubblica utilità in via secondaria, salvo prova contraria sul carattere non promozionale del segnale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 dic 2021Sentenza del 20/12/2021 n. 187 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 20 dic 2021Sentenza del 20/12/2021 n. 305 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 20 dic 2021Sentenza del 20/12/2021 n. 315 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 20 dic 2021Sentenza del 20/12/2021 n. 316 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 20 dic 2021Sentenza del 20/12/2021 n. 318 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 20 dic 2021Sentenza del 20/12/2021 n. 766 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →