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Sentenza

Sentenza del 20/12/2021 n. 316 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Processo tributario - Oggetto - Processo di "impugnazione-merito"- Presupposto dell'avviso.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Appello dell'ufficio erariale avverso la sentenza della CTP di Matera n. 118/2020, che aveva parzialmente accolto il ricorso della D. srl relativo ad avviso di intimazione/iscrizione a ruolo per IRES, IVA, IRAP e altri tributi riferiti al 2011, per un valore della controversia di 12.714,23 euro. L'ufficio censurava la decisione di primo grado e chiedeva conferma della riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo; la difesa del contribuente contestava la legittimità dell'atto (inefficacia giuridica del presupposto dell'avviso di accertamento) e chiedeva la conferma della sentenza favorevole.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, sezione 1 (RG n. 367/2020), ha rigettato l'appello dell'ufficio erariale e confermato integralmente la sentenza della CTP n. 118/2020. Il decisum ha ritenuto che l'atto impugnato fosse illegittimo perché l'ente non aveva legittimazione a riscuotere coattivamente le somme iscritte a ruolo a causa dell'inefficacia del presupposto dell'avviso di accertamento. La pronuncia si è basata sul principio del processo tributario come processo di "impugnazione-merito" e sulla necessità, in caso di annullamento parziale, di nuova iscrizione a ruolo o di rideterminazione ex novo a tutela dei diritti del contribuente. Le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • Corte di Cassazione - sentenza n. 24092/2014

    Stabilisce che l'annullamento parziale di un atto impositivo richiede, per effetto pratico, una nuova iscrizione a ruolo ovvero una rideterminazione complessiva ex novo, a tutela dei diritti del contribuente.

  • Corte di Cassazione - sentenza n. 23064/2006

    Conferma che nel processo tributario si verifica la legittimità della pretesa tributaria come avanzata nell'atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto indicati in quell'atto.

  • Corte di Cassazione - sentenza n. 9754/2003

    Sottolinea che il controllo giudiziale riguarda la pretesa così come formulata nell'atto impugnato e i presupposti da esso indicati, non un autonomo e libero accertamento dell'obbligazione al di fuori delle risultanze dell'atto.

  • Corte di Cassazione - sentenze nn. 26157/2013, 13034/2012, 13868/2010, 25376/2008

    nn. 26157/2013; 13034/2012; 13868/2010; 25376/2008

    Affermano il carattere di "impugnazione-merito" del processo tributario: esso non mira solo all'eliminazione dell'atto impugnato ma alla pronuncia sostitutiva sul rapporto tributario, valutando la legittimità della pretesa secondo quanto emergente dall'atto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il giudice verifica la legittimità della pretesa tributaria come formulata nell'atto impugnato, basandosi sui presupposti di fatto e di diritto indicati in esso; non si tratta di un libero, ex novo accertamento dell'obbligazione tributaria.
  • Se un atto impositivo è annullato solo in parte, la conseguenza pratica può essere la necessità di una nuova iscrizione a ruolo o di una rideterminazione complessiva ex novo per rispettare i diritti del contribuente.
  • La riscossione coattiva non può essere esercitata se manca efficacia giuridica del presupposto dell'avviso di accertamento: in tali casi l'atto di intimazione/iscrizione a ruolo è illegittimo.
  • La difesa del contribuente può efficacemente contestare la legittimazione all'incasso se dimostra l'inefficacia o l'illegittimità dell'atto impositivo; il giudice valuterà la pretesa secondo gli elementi presenti nell'atto.
  • Le controversie complesse e il comportamento processuale delle parti possono portare alla compensazione delle spese anche in caso di conferma della pronuncia di primo grado.
  • Per gli uffici erariali è necessario che eventuali rettifiche o annullamenti parziali siano tradotti in atti esecutivi conformi (nuova iscrizione a ruolo o nuova determinazione) per poter procedere validamente alla riscossione.

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