Sentenza del 20/12/2021 n. 316 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Processo tributario - Oggetto - Processo di "impugnazione-merito"- Presupposto dell'avviso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Appello dell'ufficio erariale avverso la sentenza della CTP di Matera n. 118/2020, che aveva parzialmente accolto il ricorso della D. srl relativo ad avviso di intimazione/iscrizione a ruolo per IRES, IVA, IRAP e altri tributi riferiti al 2011, per un valore della controversia di 12.714,23 euro. L'ufficio censurava la decisione di primo grado e chiedeva conferma della riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo; la difesa del contribuente contestava la legittimità dell'atto (inefficacia giuridica del presupposto dell'avviso di accertamento) e chiedeva la conferma della sentenza favorevole.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, sezione 1 (RG n. 367/2020), ha rigettato l'appello dell'ufficio erariale e confermato integralmente la sentenza della CTP n. 118/2020. Il decisum ha ritenuto che l'atto impugnato fosse illegittimo perché l'ente non aveva legittimazione a riscuotere coattivamente le somme iscritte a ruolo a causa dell'inefficacia del presupposto dell'avviso di accertamento. La pronuncia si è basata sul principio del processo tributario come processo di "impugnazione-merito" e sulla necessità, in caso di annullamento parziale, di nuova iscrizione a ruolo o di rideterminazione ex novo a tutela dei diritti del contribuente. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
Corte di Cassazione - sentenza n. 24092/2014
Stabilisce che l'annullamento parziale di un atto impositivo richiede, per effetto pratico, una nuova iscrizione a ruolo ovvero una rideterminazione complessiva ex novo, a tutela dei diritti del contribuente.
Corte di Cassazione - sentenza n. 23064/2006
Conferma che nel processo tributario si verifica la legittimità della pretesa tributaria come avanzata nell'atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto indicati in quell'atto.
Corte di Cassazione - sentenza n. 9754/2003
Sottolinea che il controllo giudiziale riguarda la pretesa così come formulata nell'atto impugnato e i presupposti da esso indicati, non un autonomo e libero accertamento dell'obbligazione al di fuori delle risultanze dell'atto.
Corte di Cassazione - sentenze nn. 26157/2013, 13034/2012, 13868/2010, 25376/2008
nn. 26157/2013; 13034/2012; 13868/2010; 25376/2008
Affermano il carattere di "impugnazione-merito" del processo tributario: esso non mira solo all'eliminazione dell'atto impugnato ma alla pronuncia sostitutiva sul rapporto tributario, valutando la legittimità della pretesa secondo quanto emergente dall'atto.
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudice verifica la legittimità della pretesa tributaria come formulata nell'atto impugnato, basandosi sui presupposti di fatto e di diritto indicati in esso; non si tratta di un libero, ex novo accertamento dell'obbligazione tributaria.
- Se un atto impositivo è annullato solo in parte, la conseguenza pratica può essere la necessità di una nuova iscrizione a ruolo o di una rideterminazione complessiva ex novo per rispettare i diritti del contribuente.
- La riscossione coattiva non può essere esercitata se manca efficacia giuridica del presupposto dell'avviso di accertamento: in tali casi l'atto di intimazione/iscrizione a ruolo è illegittimo.
- La difesa del contribuente può efficacemente contestare la legittimazione all'incasso se dimostra l'inefficacia o l'illegittimità dell'atto impositivo; il giudice valuterà la pretesa secondo gli elementi presenti nell'atto.
- Le controversie complesse e il comportamento processuale delle parti possono portare alla compensazione delle spese anche in caso di conferma della pronuncia di primo grado.
- Per gli uffici erariali è necessario che eventuali rettifiche o annullamenti parziali siano tradotti in atti esecutivi conformi (nuova iscrizione a ruolo o nuova determinazione) per poter procedere validamente alla riscossione.
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