Sentenza del 20/12/2021 n. 187 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sanzione per omesso versamento del saldo dell'accisa sul gas naturale relativo all'anno 2015 (conguaglio 2015, scadenza 31.03.2016). La contribuente non contesta la debozione dell'imposta ma deduce l'assenza di colpevolezza nell'omissione per effetto della crisi finanziaria e della domanda di ammissione al concordato preventivo presentata il 21.03.2016 (art. 161, co.6 L. Fall.) con riserva di presentazione della proposta.
La decisione
Appello rigettato. Il Collegio conferma che il debito d'imposta (momento genetico 31.12.2015) è sorto prima dell'apertura della procedura concorsuale e che l'omesso versamento è condotta presumibilmente colpevole; la contribuente non ha fornito prova liberatoria dell'assenza di colpa. L'apertura del concordato non impedisce l'accertamento del credito tributario, l'irrogazione delle sanzioni né l'iscrizione a ruolo se i presupposti sono anteriori alla procedura. Per la giurisprudenza successiva citata, si dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Norme richiamate
La presentazione della domanda di concordato preventivo non impedisce, di per sé, l'accertamento e l'esazione dei crediti tributari relativi a debiti sorti anteriormente alla procedura; non costituisce automatica causa di estinzione dell'obbligazione tributaria né di esonero dalle sanzioni se il fatto generatore è anteriore.
Presunzione di colpa per le condotte di violazione amministrativa; una volta provata dall'Amministrazione la fattispecie tipica, grava sul trasgressore l'onere di provare l'assenza di colpevolezza.
Cass. Sez. Un. 20930/2009
Chiarisce la ripartizione dell'onere probatorio sull'elemento soggettivo: l'Amministrazione prova la fattispecie e da ciò deriva la presunzione di colpa, con conseguente onere liberatorio per il contribuente.
Cass. ord. n. 24880/2020
Conferma che le sanzioni relative a violazioni commesse anteriormente alla procedura concorsuale sono legittime e che i relativi crediti rientrano nel regime dei crediti concorsuali; può giustificare compensazione spese in conseguenza di successiva giurisprudenza.
Cass. ord. 4 aprile 2019, n. 9440 (e Cass. 9441/2019)
Principio secondo cui la legittimità dell'atto sanzionatorio non è pregiudicata dalla notificazione in pendenza di procedura concorsuale quando la violazione è anteriore alla domanda di concordato.
Cass. 12901/2019
Ribadisce principi sulla ripartizione dell'onere della prova in relazione all'elemento soggettivo e l'applicabilità della presunzione di colpa in capo al trasgressore salvo prova contraria.
Massime di principio
- Se il fatto generatore del debito tributario (momento genetico) è anteriore all'apertura della procedura concorsuale, l'Amministrazione può legittimamente accertare e sanzionare il credito anche durante la procedura.
- L'omesso versamento di tributi è in linea di principio condotta negligente e onerata dalla presunzione di colpa; spetta al contribuente fornire prova liberatoria di assenza di colpa.
- La semplice domanda di ammissione al concordato (anche con riserva di documentazione) non costituisce di per sé causa di forza maggiore che estingua l'obbligazione tributaria o impedisca l'irrogazione di sanzioni relative a fatti anteriori.
- La data di scadenza/di esigibilità dell'imposta è rilevante ma il criterio decisivo resta il momento in cui il debito è sorto, cioè quando l'imposta è certa, liquida e conosciuta; è questo momento che determina l'appartenenza del credito al regime concorsuale.
- In caso di contenzioso su sanzioni tributarie connesso a procedure concorsuali, il contribuente deve documentare con elementi concreti la propria assoluta assenza di colpa (es. prova di impossibilità oggettiva di pagamento causata da circostanze straordinarie non riconducibili a semplice crisi).
- La giurisprudenza di legittimità può influire sulle statuizioni relative alle spese processuali (es. compensazione) se sopravvengono pronunce successive di principio favorevoli a una delle parti.
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