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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18174/2022 del 06/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR che, confermando la CTP, aveva respinto il ricorso contro un avviso di accertamento per IVA, IRPEF e IRAP 2009. L'Ufficio aveva rideterminato in aumento il reddito d'impresa ritenendo inattendibile la dichiarazione resa in applicazione degli studi di settore, sulla base delle risultanze di un accesso presso i locali del contribuente e di ulteriori elementi indiziari (difformità nella superficie dei locali, costi diretti e indiretti, numero di lavoranti, incongruità tra reddito dichiarato e beni posseduti). Con quattro motivi il ricorrente ha dedotto: 1) omessa pronuncia della CTR sul vizio di motivazione della sentenza di primo grado; 2) omessa pronuncia sulla dedotta violazione delle norme sugli studi di settore e sull'asserita necessità di un accertamento induttivo puro, oltre che sulle doglianze relative ad antieconomicità e irrilevanza della sfera privata; 3) extrapetizione per avere la CTR esaminato una censura su documenti che il ricorrente assumeva non proposta; 4) nullità della motivazione per mancato esame delle censure sull'omessa esplicitazione delle ragioni del controllo fiscale e sulla redazione del processo verbale di constatazione in violazione delle norme invocate.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi: il vizio di omessa pronuncia non era configurabile rispetto a questioni che investivano la motivazione della decisione di primo grado e comunque la CTR aveva svolto un autonomo esame delle questioni; le censure sul metodo di accertamento non si confrontavano con la ratio della sentenza impugnata, che aveva qualificato l'accertamento come analitico-induttivo fondato su plurimi elementi gravi, precisi e concordanti, sicché le doglianze miravano a un riesame del merito; la censura di extrapetizione era carente di interesse e di autosufficienza. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato perché la CTR aveva motivato, sia pure sinteticamente, che le irregolarità denunciate erano generiche, non avevano inciso sul diritto di difesa del contribuente e non determinavano nullità dell'atto, in coerenza con la giurisprudenza richiamata. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude il vizio di omessa pronuncia quando la censura riguarda in realtà la motivazione del giudice di primo grado o quando il giudice d'appello ha comunque deciso autonomamente sulle questioni devolute.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Le censure sono state inquadrate come violazioni processuali, ma dichiarate inammissibili o infondate per difetto di pertinenza rispetto alla ratio della sentenza impugnata o per carenza di autosufficienza.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    L'accertamento analitico-induttivo è ritenuto legittimo quando la contabilità risulti inattendibile sulla base di plurimi elementi discordanti e di una ricostruzione attendibile operata dall'Ufficio.

  • d.P.R. n. 570 del 1996

    La doglianza sulla sua violazione è stata ritenuta inammissibile perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e mirava a una rivalutazione del merito.

  • art. 12, comma 2, L. n. 212 del 2000

    L'eventuale genericità dell'indicazione delle ragioni dell'accesso non è di per sé causa di nullità dell'avviso di accertamento.

  • art. 24 L. n. 4 del 1929

    Il processo verbale deve attestare le operazioni compiute; in caso di accesso mirato all'acquisizione di documentazione fiscale, è sufficiente l'indicazione dei documenti prelevati.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000

    Le irregolarità procedimentali denunciate non hanno determinato, nel caso concreto, alcun pregiudizio effettivo al diritto di difesa del contribuente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Essendo stato rigettato il ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile quando la parte lamenti, in sostanza, l'erroneità o l'insufficienza della motivazione della sentenza di primo grado, se il giudice d'appello ha comunque deciso autonomamente sulle questioni devolute.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che, sotto la veste del vizio processuale, miri a ottenere una rivalutazione del merito o a colpire una motivazione diversa da quella effettivamente posta a fondamento della decisione.
  • L'accertamento analitico-induttivo è legittimo quando l'Ufficio fondi la rettifica su una pluralità di elementi gravi, precisi e concordanti idonei a rendere inattendibile la contabilità, anche valorizzando profili di antieconomicità della gestione emersi da riscontri concreti.
  • L'antieconomicità dell'attività d'impresa, quando non sia meramente astratta ma trovi riscontro in elementi oggettivi acquisiti in sede di accesso o verifica, può concorrere a sorreggere l'accertamento fiscale.
  • Le irregolarità del controllo fiscale o del processo verbale non determinano nullità dell'accertamento se, in concreto, il contribuente ha potuto conoscere le ragioni della pretesa e ha avuto piena possibilità di difendersi.
  • La genericità dell'indicazione delle ragioni dell'accesso o alcune carenze formali del verbale non bastano, da sole, a invalidare l'atto impositivo in assenza di un concreto pregiudizio difensivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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