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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 486/2022 del 11/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza di merito per vari motivi: 1) censura sulla ammissibilità dell'appello notificato via PEC direttamente nella sede della Comunità montana e non al domicilio eletto; 2) dedotta carenza di legittimazione del Comune a richiedere il tributo perché parte della precedente Comunità montana; 3) richiesta di esenzione ICI/IMU ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 504/1992 per uso istituzionale/turistico degli immobili; 4) dedotto difetto di motivazione dell'avviso d'accertamento; 5) mancata notifica dell'atto di attribuzione di rendita catastale ai sensi dell'art. 74 legge 342/2000.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato in tutte le sue parti. La Corte ha ritenuto valida, o comunque sanata, la notifica via PEC perché l'atto è stato inviato da un mittente certificato, ricevuto e ha raggiunto lo scopo informativo senza concreto pregiudizio per la difesa; ha confermato la titolarità degli immobili in capo alla Comunità montana succeduta (Montagna Sangro Vastese) per effetto del rapporto successorio, escludendo che il Comune potesse considerarsi unico proprietario; ha negato l'esenzione prevista dall'art. 7 d.lgs. 504/1992 perché gli immobili risultano dati in uso o locati a terzi, non impiegati direttamente dall'ente; ha dichiarato inammissibili le censure fondate su documenti non riprodotti nel ricorso (mancata trascrizione dell'avviso d'accertamento) e ha ritenuto inammissibile la doglianza relativa alla notifica della rendita catastale per mancanza di specificazioni temporali rilevanti ai fini dell'art. 74 legge 342/2000. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio: euro 2.500,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi forfettari, oltre accessori di legge, e dispone l'ulteriore contributo unificato secondo l'art. 13 comma 1-quater del DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 546/1992, art. 16 commi 2 e 3

    Richiamato in relazione alle modalità di impugnazione e notifica degli atti: la Corte ha ritenuto che la notifica via PEC, pur eventualmente intempestiva rispetto al domicilio eletto, realizza lo scopo conoscitivo e può essere sanata se pervenuta e ricevuta.

  • Codice di procedura civile, art. 156 comma 3

    Applicato il principio della sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo, per valutare la validità della notifica PEC quando l'atto ha effettivamente portato a conoscenza il destinatario.

  • Codice di procedura civile, art. 360 comma 1 n. 5 (modificato ex art. 54 D.L. n. 83/2012 conv. L. n. 134/2012)

    Richiamato per i limiti di censura in cassazione: non è più deducibile il mero vizio di insufficienza motivazionale se la motivazione è idonea a esplicitare le ragioni della decisione; la CTR ha fornito motivazione sul rapporto successorio e sulla titolarità dei beni.

  • D.Lgs. 504/1992, art. 7 comma 1 lett. a)

    L'esenzione richiede l'utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente e l'esclusiva destinazione ad attività non produttive di reddito: la Corte ha escluso l'esenzione perché gli immobili risultano locati o concessi in uso a terzi.

  • Codice di procedura civile, art. 366 comma 1 n. 6

    Applicato per dichiarare inammissibili censure fondate su atti e documenti del merito non riprodotti o non individuati puntualmente nel ricorso di cassazione.

  • Legge 342/2000, art. 74 comma 1

    Richiamata sulla questione della notifica dell'atto attributivo o modificativo della rendita catastale: la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché la ricorrente non ha specificato la datazione dell'atto rispetto al 1° gennaio 2000, elemento decisivo per la diversa disciplina prevista dalla norma.

  • DPR 115/2002, art. 13 comma 1-quater

    Richiamato per disporre l'integrazione del contributo unificato da parte della ricorrente in relazione al ricorso principale.

Massime di principio

  • La notifica via PEC, anche se non effettuata al domicilio eletto, può essere considerata valida o sanata quando provata la provenienza certificata, la ricezione e la mancanza di concreto pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa; l'irregolarità formale non invalida l'atto se gli elementi essenziali della notificazione sono presenti.
  • Nei trasferimenti tra enti pubblici per effetto di scioglimenti o riorganizzazioni, il c.d. rapporto successorio può comportare il trasferimento della titolarità dei beni alla nuova entità: la pretesa tributaria del soggetto che risulta proprietario per effetto del rapporto successorio è legittima.
  • L'esenzione tributaria prevista dall'art. 7 d.lgs. 504/1992 richiede l'utilizzo diretto dell'immobile da parte dell'ente e destinazione esclusiva ad attività non produttive di reddito; l'uso indiretto (comodato, locazione) a favore di terzi esclude l'esenzione.
  • In cassazione le censure fondate su documenti decisivi devono riprodurre o indicare puntualmente gli atti del merito; la mancata trascrizione o l'assenza di precise indicazioni rende la censura inammissibile.
  • Nelle contestazioni relative alla notificazione di atti catastali (art. 74 L. 342/2000) è essenziale indicare la datazione dell'atto rispetto ai termini normativi (es. 1° gennaio 2000) perché la disciplina può variare; la mancanza di tale specificazione può comportare l'inammissibilità della doglianza.

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