Cassazione Civile, Ordinanza n. 04054/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF emesso nei confronti della socia di una società a ristretta base sociale, per attribuzione di maggior reddito di partecipazione sulla base della presunzione di distribuzione di utili extracontabili. La CTR aveva confermato l’annullamento dell’atto nei confronti della socia ritenendo illegittimo, in via derivata, l’avviso emesso verso la società, poiché già annullato per violazione dell’art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000 (mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni tra processo verbale di constatazione e avviso). L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: il primo per violazione dell’art. 295 c.p.c., lamentando la mancata sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio sull’atto societario; gli altri quattro centrati sulla pretesa insussistenza della nullità dell’avviso societario per violazione dell’art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000, sostenendo che il termine dilatorio non dovesse applicarsi a un verbale redatto dalla Guardia di Finanza solo per riportare esiti di indagini finanziarie ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, che vi fossero comunque ragioni di urgenza, che il contraddittorio endoprocedimentale fosse stato garantito e che la contribuente non avesse indicato quali ulteriori osservazioni avrebbe potuto dedurre.
La decisione
Prima dell’esame dei motivi, la Corte ha accolto l’istanza depositata dall’Agenzia delle Entrate di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, poiché l’avviso di accertamento impugnato dalla socia era stato annullato in autotutela con provvedimento del 23 ottobre 2023. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, nel processo tributario, l’annullamento dell’atto impositivo determina la definitiva rimozione dell’oggetto del giudizio e fa venir meno l’interesse alla prosecuzione, con estinzione del processo anche in cassazione. Conseguentemente ha dichiarato l’estinzione del giudizio; non ha provveduto sulle spese, perché la contribuente era rimasta intimata, e ha escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, riferito a rigetto/inammissibilità/improcedibilità.
Norme richiamate
invocato dall’Agenzia per sostenere la necessità di sospendere il giudizio in attesa della definizione della controversia sull’atto presupposto.
art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000
richiamato come norma la cui violazione aveva determinato l’annullamento dell’avviso societario per mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni tra PVC e avviso di accertamento.
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nel ricorso come base delle indagini finanziarie svolte dalla Guardia di Finanza nel procedimento che aveva portato al verbale presupposto.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46
indicato come base normativa dell’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere nel processo tributario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ritenuto non applicabile perché la pronuncia non è di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, ma di estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l’annullamento in autotutela dell’atto impositivo impugnato determina la cessazione della materia del contendere, con estinzione del giudizio in qualsiasi fase esso si trovi, purché risulti la definitiva rimozione dell’atto che costituiva l’oggetto della controversia.
- Poiché il processo tributario è un giudizio di impugnazione dell’atto impositivo e non un’azione di mero accertamento negativo, la sopravvenuta eliminazione dell’atto impedisce che la sentenza possa produrre un’utilità concreta per le parti.
- Quando viene meno l’atto presupposto per effetto di autotutela, le sentenze già rese sul merito non sono più attuali e devono essere rimosse in conseguenza dell’estinzione del giudizio.
- L’estinzione per cessata materia del contendere esclude l’applicazione delle disposizioni che collegano ulteriori oneri o conseguenze processuali ai soli esiti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
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