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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33259/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2006 nei confronti di una società ritenuta non operativa ai sensi della disciplina sulle società di comodo, con determinazione di un reddito imponibile minimo ai fini IRES ex art. 30, comma 3, della L. n. 724/1994. La società aveva chiesto la disapplicazione della disciplina agevolmente in via amministrativa, ma l’istanza era stata rigettata. In giudizio sosteneva che l’immobile di sua proprietà era ancora in ristrutturazione, privo di autorizzazione sanitaria e quindi oggettivamente inutilizzabile, per cui non poteva svolgervi l’attività programmata. Con il ricorso per cassazione deduceva, con i primi due motivi, violazione di norme in tema di accertamento e onere della prova e vizi motivazionali, lamentando che la CTR non avesse considerato tali circostanze di fatto e avesse erroneamente confermato la non operatività. Con il terzo motivo denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, in violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché, sotto la veste della violazione di legge e del vizio motivazionale, miravano in realtà a rimettere in discussione accertamenti di fatto e valutazioni probatorie compiuti dai giudici di merito, peraltro in presenza di doppia conforme; inoltre ha osservato che i motivi cumulavano in modo incompatibile il vizio di violazione di legge con quello di motivazione. Il terzo motivo è stato invece ritenuto infondato, poiché la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente al minimo costituzionale e non presentava un’anomalia rilevante in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Le censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, tendano in realtà a contestare l’accertamento del fatto e la valutazione delle prove compiute dai giudici di merito sono inammissibili in cassazione.
  • In presenza di doppia conforme di merito, la contestazione delle valutazioni fattuali incontra un ulteriore limite di ammissibilità ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c.
  • Il motivo di ricorso per cassazione non può cumulare in modo promiscuo la denuncia di violazione di legge e quella di vizio di motivazione quando entrambe mirano a rimettere in discussione i medesimi elementi di fatto.
  • La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo quando manchi la motivazione in senso materiale o grafico, sia meramente apparente, presenti contrasto irriducibile o risulti obiettivamente incomprensibile; non è invece deducibile il mero difetto di sufficienza argomentativa.
  • Nelle controversie sulle società di comodo, la verifica della non operatività o della sussistenza di cause di disapplicazione, quando dipende da circostanze fattuali e probatorie, resta tipicamente devoluta al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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