Cassazione Civile, Ordinanza n. 33259/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2006 nei confronti di una società ritenuta non operativa ai sensi della disciplina sulle società di comodo, con determinazione di un reddito imponibile minimo ai fini IRES ex art. 30, comma 3, della L. n. 724/1994. La società aveva chiesto la disapplicazione della disciplina agevolmente in via amministrativa, ma l’istanza era stata rigettata. In giudizio sosteneva che l’immobile di sua proprietà era ancora in ristrutturazione, privo di autorizzazione sanitaria e quindi oggettivamente inutilizzabile, per cui non poteva svolgervi l’attività programmata. Con il ricorso per cassazione deduceva, con i primi due motivi, violazione di norme in tema di accertamento e onere della prova e vizi motivazionali, lamentando che la CTR non avesse considerato tali circostanze di fatto e avesse erroneamente confermato la non operatività. Con il terzo motivo denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, in violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché, sotto la veste della violazione di legge e del vizio motivazionale, miravano in realtà a rimettere in discussione accertamenti di fatto e valutazioni probatorie compiuti dai giudici di merito, peraltro in presenza di doppia conforme; inoltre ha osservato che i motivi cumulavano in modo incompatibile il vizio di violazione di legge con quello di motivazione. Il terzo motivo è stato invece ritenuto infondato, poiché la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente al minimo costituzionale e non presentava un’anomalia rilevante in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 30, comma 3, L. 23 dicembre 1994, n. 724
Norma posta a base dell’accertamento del reddito minimo presunto per società non operative.
art. 37-bis, comma 8, DPR 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato in relazione all’istanza di disapplicazione della disciplina delle società di comodo, poi rigettata.
artt. 37, 40 e 41-bis, DPR 29 settembre 1973, n. 600
Citate dalla ricorrente come norme asseritamente violate nell’accertamento, ma il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché mirava a contestare valutazioni di fatto.
Invocato sulla ripartizione dell’onere della prova, ma senza cogliere una reale violazione di diritto, poiché le censure riguardavano in concreto il merito della valutazione probatoria.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
La Corte ha evidenziato l’incompatibilità, nel caso concreto, tra doglianza di violazione di legge e censura motivazionale se dirette a contestare gli stessi fatti di causa.
art. 348-ter, quarto e quinto comma, c.p.c.
Richiamato per affermare l’inammissibilità del ricorso in presenza di doppia conforme sulle valutazioni di fatto.
art. 111, sesto comma, Cost.
Invocato per dedurre la nullità della sentenza per difetto di motivazione.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato quale parametro dell’obbligo di motivazione della sentenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Le censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, tendano in realtà a contestare l’accertamento del fatto e la valutazione delle prove compiute dai giudici di merito sono inammissibili in cassazione.
- In presenza di doppia conforme di merito, la contestazione delle valutazioni fattuali incontra un ulteriore limite di ammissibilità ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c.
- Il motivo di ricorso per cassazione non può cumulare in modo promiscuo la denuncia di violazione di legge e quella di vizio di motivazione quando entrambe mirano a rimettere in discussione i medesimi elementi di fatto.
- La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo quando manchi la motivazione in senso materiale o grafico, sia meramente apparente, presenti contrasto irriducibile o risulti obiettivamente incomprensibile; non è invece deducibile il mero difetto di sufficienza argomentativa.
- Nelle controversie sulle società di comodo, la verifica della non operatività o della sussistenza di cause di disapplicazione, quando dipende da circostanze fattuali e probatorie, resta tipicamente devoluta al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
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