Sentenza del 10/04/2024 n. 9655 - Corte di Cassazione
Tari - Superfici tassabili - Aree scoperte - Esclusione dalla tassazione - Condizioni - Onere della prova - Grava sul contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento Tarsu relativa agli anni 2008 e 2010 per presunta errata determinazione delle superfici tassabili dello stabilimento (produzione di preforme e bottiglie in PET). La società contestava: 1) la nullità della cartella per mancata preventiva notifica dell'avviso di accertamento; 2) l'esenzione o esclusione dalla tassazione di aree/proporzioni di superficie ritenute produttive esclusivamente di rifiuti speciali (smaltiti a cura dell'impresa), richiamando la normativa Tarsu/Tari e il regolamento comunale sui limiti di assimilazione; 3) l'omessa valutazione delle prove (MUD, documentazione di smaltimento) e l'errata uguaglianza delle superfici con un precedente accertamento 1999/2000 già giudizialmente deciso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso della Plasco Spa. Motivi principali: 1) la cartella impugnata si fondava su elementi identici e su un precedente accertamento relativo agli anni 1999/2000 dichiarato definitivamente legittimo; pertanto, ai sensi dell'art. 72 D.Lgs. 507/1993, la riscossione diretta tramite ruolo non richiedeva un nuovo avviso di accertamento quando i dati sono invariati e definitivi; 2) la società non aveva presentato le denunce/variazioni obbligatorie (art. 70 D.Lgs. 507/1993) né i MUD relativi agli anni contestati, per cui ha mancato l'onere probatorio inerente l'esenzione o la non tassabilità delle superfici; 3) il giudice d'appello ha esaminato il merito e ritenuto corretta la valutazione della Commissione regionale. Condanna della Plasco al pagamento di €7.000,00 più €200,00 per spese vive e accessori, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 72, comma 1
L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 71, comma 1, è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'articolo 74 in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare (...)
Consente al Comune di iscrivere a ruolo e riscossione diretta basandosi su dati/accertamenti già acquisiti e definitivi; in tali casi non è necessaria una nuova notifica di avviso di accertamento se i dati restano invariati e certi.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 70
Stabilisce l'obbligo per il contribuente di presentare la denuncia originaria o di variazione ai fini Tarsu/Tari; la denuncia è lo strumento con cui si chiede eventuali esenzioni o riduzioni e deve essere prodotta nei termini previsti.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 71
Regola i termini e le modalità di notifica degli accertamenti e i casi in cui l'amministrazione deve motivare la rettifica rispetto ai dati denunciati; la mancata notifica può essere rilevante salvo che sussistano elementi definitivi preesistenti che giustifichino la riscossione diretta.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3
Prevede che, per il calcolo della superficie tassabile, non siano considerate le parti ove per specifiche caratteristiche o destinazione si formano rifiuti speciali; tuttavia, l'onere di provare tali condizioni grava sul contribuente.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (articoli 216, 218, 219, 220, 221, 226)
Disciplina la gestione dei rifiuti e la distinzione tra rifiuti urbani e rifiuti speciali, nonché gli obblighi del produttore di rifiuti (es. smaltimento) che rilevano nella verifica della spettanza o meno dell'assimilazione e dell'esenzione Tarsu/Tari.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4
Norma procedurale tributaria richiamata nelle doglianze relative a presunte omissioni di pronuncia e vizi formali nell'iter processuale; nella sentenza è stata valutata la correttezza dell'esame di merito.
Richiamato dalle parti in relazione ai principi di giudicato esterno; la Corte ha comunque ritenuto che un giudicato su anni diversi non produca automaticamente effetto preclusivo sui periodi contestati distanti nel tempo.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Prevede la possibilità del versamento di un ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza, come richiamato nella condanna alle spese.
Massime di principio
- La tassazione TARI/TARSU si applica alle superfici detenute o occupate e sussiste una presunzione relativa che locali e aree siano produttivi di rifiuti: spetta al contribuente l'onere di dichiarare e provare l'eventuale non tassabilità o esenzione.
- La richiesta di esenzione o di esclusione di parti di superficie deve essere tempestivamente indicata nella denuncia originaria o in una denuncia di variazione (art. 70 D.Lgs. 507/1993); la mancata denuncia preclude, di norma, il riconoscimento retroattivo dell'esenzione per gli anni già decorso il termine.
- Il Comune può procedere alla liquidazione e iscrizione a ruolo senza un nuovo avviso di accertamento quando si basa su dati/accertamenti precedenti, definitivi e invariantI (art. 72 D.Lgs. 507/1993); in presenza di incertezza o contestazione sui dati, l'avviso di accertamento è necessario.
- Per ottenere l'esenzione per aree dove si formano solo rifiuti speciali, il contribuente deve fornire documentazione probatoria specifica (es. MUD, comprovata gestione e smaltimento a cura propria, misurazioni quantitative) e dimostrare il rispetto dei limiti fissati da regolamenti comunali o norme tecniche.
- Un giudicato favorevole su periodi d'imposta precedenti può essere rilevante ma non ha automaticamente efficacia preclusiva su anni diversi e più lontani se non sussistono identiche e stabili condizioni di fatto e diritto; pertanto, occorre documentare l'identità fattuale delle superfici e delle condizioni di produzione di rifiuti.
- In caso di contenzioso, concentrare la difesa sulla produzione e deposito, tempestiva e verificabile, della dichiarazione/variazione e sulla documentazione tecnica e amministrativa (MUD, registri di carico/scarico, contratti con smaltitori) che attesti la natura e le quantità dei rifiuti prodotti.
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