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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18344/2026 del 07/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un soggetto ha impugnato davanti ai giudici tributari una cartella di pagamento di importo molto elevato, notificata in qualità di coobbligato dopo l’estinzione del giudizio relativo all’avviso di accertamento emesso per IRPEG, IRAP e IVA dell’anno 1998 nei confronti di una società poi fallita e cancellata dal registro delle imprese. In primo grado e in appello le domande sono state respinte. In cassazione sono stati proposti quattro motivi: il primo per violazione degli artt. 98 d.P.R. 602/1973 e 1294 c.c., sostenendo che non sussistesse responsabilità solidale dell’amministratore né per il tributo né per le sanzioni; il secondo per nullità della sentenza d’appello per insanabile contraddittorietà della motivazione sulla responsabilità, poiché la CTR avrebbe prima richiamato una responsabilità limitata alle sole sanzioni e poi affermato il rigetto totale; il terzo per violazione dell’art. 20, comma 1-bis, d.lgs. 83/2005, deducendo la nullità della cartella notificata via PEC in formato .pdf senza firma digitale o attestazione di conformità; il quarto per omesso esame del vizio formale della cartella, sempre per assenza di firma e formato del file.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza di appello affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e quindi da nullità per motivazione solo apparente/incomprensibile. Ha rigettato il terzo e il quarto motivo, affermando che l’omessa sottoscrizione della cartella esattoriale non ne determina l’invalidità se l’atto è inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, e che la questione del formato del file era comunque irrilevante; ha dichiarato assorbito il primo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 380 bis c.p.c.

    comma 1° (nel testo anteriore alle modifiche introdotte con d.lgs. 149/2022)

    richiamato solo per la fase camerale e per la successiva rimessione alla pubblica udienza

  • art. 20, comma 1-bis, d.lgs. 83/2005

    invocato dal ricorrente per sostenere la nullità della cartella notificata in formato digitale priva di firma digitale o attestazione di conformità

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma di legittimità invocata per i motivi di violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma di legittimità invocata per denunciare nullità della sentenza per vizi motivazionali e processuali

  • art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato dalla Corte per affermare che la cartella deve essere predisposta secondo l’apposito modello ministeriale, il quale non prevede la sottoscrizione dell’agente ma solo intestazione e causale

  • art. 98 d.P.R. 602/1973

    richiamato dal ricorrente a sostegno dell’assenza di responsabilità solidale per il debito tributario e per le sanzioni

  • art. 1294 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l’insussistenza della solidarietà passiva

  • art. 27 d.lgs. 472/1997

    richiamato dal ricorrente per affermare che la disciplina sanzionatoria nei confronti della persona fisica autrice della violazione si applicherebbe solo dal 1° aprile 1998

  • art. 36 d.P.R. 602/1973

    menzionato dalla Corte come disposizione non esaminata dalla CTR e potenzialmente rilevante per la responsabilità di soci, amministratori e liquidatori di società estinta

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato quale parametro del "minimo costituzionale" della motivazione

  • art. 26 d.lgs. 149/2022

    menzionato indirettamente come riforma non ancora applicabile al caso, in relazione al rito camerale

  • art. 27 d.lgs. 149/2022

    menzionato indirettamente come riforma non ancora applicabile al caso, in relazione al rito camerale

Massime di principio

  • La cartella di pagamento non è invalida per la sola mancata sottoscrizione, cartacea o digitale, se il documento è inequivocabilmente riferibile all’ufficio o all’organo amministrativo competente e il modello legale non richiede la firma del funzionario.
  • Nel processo tributario, la definitività dell’avviso di accertamento non esonera il giudice dal verificare a che titolo il destinatario della cartella sia chiamato a rispondere del debito, specie quando la pretesa sia rivolta a un soggetto diverso dal contribuente originario.
  • La motivazione della sentenza è nulla quando presenti un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o comunque non consenta di comprendere la ratio decidendi, al punto da non raggiungere il minimo costituzionale di cui all’art. 111, comma 6, Cost.
  • Quando la sentenza d’appello è cassata per vizio motivazionale decisivo, restano assorbite le censure che presuppongono una preliminare decisione sulla medesima questione sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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