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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04040/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda il diniego dell'assegno per il nucleo familiare richiesto da un cittadino senegalese residente in Italia e titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, con familiari residenti in Senegal. Il Tribunale aveva respinto la domanda per mancata prova del requisito reddituale; la Corte d'appello aveva confermato, rilevando la mancata allegazione dei redditi degli altri componenti del nucleo familiare. In Cassazione il ricorrente ha sollevato preliminarmente richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sulla compatibilità della disciplina e della giurisprudenza di merito con la direttiva 2003/109/CE e con il principio di parità di trattamento. Con il primo motivo ha denunciato violazione dell'art. 2 L. 153/1988 e dell'art. 12 preleggi, sostenendo che il reddito familiare non sarebbe un requisito costitutivo ma solo una base di calcolo, e che la richiesta di una autocertificazione o documentazione dei redditi del nucleo familiare non prevista dalla norma avrebbe leso la disciplina eurounitaria. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 421 c.p.c., deducendo che la Corte di merito non avrebbe valutato o ammesso la documentazione reddituale prodotta e reiteratamente richiesta.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo, escludendo i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e affermando che il requisito reddituale riferito all'intero nucleo familiare costituisce elemento costitutivo del diritto all'assegno, gravando sul richiedente l'onere di provarlo anche per il nucleo. Ha inoltre affermato che la doglianza mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale documentale, non consentita in sede di legittimità, e che i documenti prodotti non avevano natura di prova legale. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva trascritto né l'istanza di produzione documentale né il contenuto del documento che assumeva di aver chiesto di produrre. Ne è seguito il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 L. 153/1988

    la prova del possesso del requisito reddituale del nucleo familiare deve essere fornita dal richiedente; il requisito reddituale dell'intero nucleo è elemento costitutivo del diritto all'assegno

  • art. 12 preleggi

    invocato dal ricorrente per censurare l'interpretazione della disciplina sull'assegno per il nucleo familiare

  • direttiva 2003/109/CE

    art. 11, paragrafo 1, lett. d) e paragrafo 4; 13° considerando

    invocata per sostenere la parità di trattamento del soggiornante di lungo periodo rispetto ai cittadini italiani e la dedotta incompatibilità della prassi restrittiva

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale richiamata a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare la distribuzione dell'onere della prova; la Corte ribadisce che l'onere di provare il reddito del nucleo grava sul richiedente

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per lamentare la mancata considerazione delle prove documentali

  • art. 421 c.p.c.

    richiamato per lamentare la mancata attivazione dei poteri istruttori del giudice del lavoro

  • art. 73 reg. CE n. 1408/1971

    richiamato nel precedente giurisprudenziale seguito dalla Corte per affermare l'estensione del trattamento ai lavoratori migranti nel luogo di svolgimento della prestazione

  • art. 76 d.P.R. 445/2000

    richiamato per evidenziare che l'attestazione reddituale del richiedente, pur non autenticata, è sanzionabile penalmente in caso di falsità

  • artt. 2700 e 2702 c.c.

    richiamati per escludere che i documenti prodotti avessero natura di prova legale documentale

  • art. 118 c.p.c.

    richiamato nel quesito sulla conformità della giurisprudenza di merito alla disciplina eurounitaria

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per i presupposti del raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio relativo all'assegno per il nucleo familiare, il requisito reddituale riferito all'intero nucleo costituisce elemento costitutivo della pretesa e deve essere provato dal richiedente, non essendo sufficiente la dimostrazione del solo reddito individuale.
  • La documentazione prodotta a sostegno del requisito reddituale, se non ha natura di prova legale, è valutata dal giudice di merito; in cassazione non è ammessa una rivalutazione del merito sotto la veste della violazione di legge.
  • Chi censura la mancata ammissione o valutazione di una prova ha l'onere di indicare specificamente il contenuto del mezzo istruttorio, trascrivendo l'istanza e il documento o la prova asseritamente trascurati, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto quando la questione prospettata non pone un serio problema interpretativo della norma eurounitaria rilevante, alla luce dell'orientamento già consolidato della giurisprudenza di legittimità.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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