Cassazione Civile, Ordinanza n. 04027/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di assegno per il nucleo familiare proposta da un cittadino senegalese residente in Italia e titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo, con familiari residenti in Senegal. Il Tribunale e poi la Corte d'appello hanno respinto la domanda ritenendo non provato il requisito reddituale del nucleo familiare, rilevando la mancanza di allegazione dei redditi dei componenti della famiglia. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, la violazione o falsa applicazione dell'art. 2 L. 153/1988 e dell'art. 12 preleggi, sostenendo che il reddito del nucleo familiare non sarebbe un requisito costitutivo del diritto ma solo una base di calcolo dell'importo dell'assegno; ha inoltre denunciato la violazione della direttiva 2003/109/CE e della giurisprudenza CGUE in tema di parità di trattamento, chiedendo anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, perché la giurisprudenza interna avrebbe preteso una prova reddituale non prevista per il cittadino extracomunitario, impedendo l'uso della documentazione fiscale prodotta, quale il modello 730/CUD.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha aderito all'orientamento già espresso in precedenza secondo cui, per l'assegno per il nucleo familiare, il possesso del requisito reddituale dell'intero nucleo costituisce elemento costitutivo della prestazione e l'onere di provarlo grava sul richiedente, senza distinzione tra cittadino italiano/europeo e cittadino extracomunitario soggiornante. Ha escluso che la produzione del solo CUD sia sufficiente, perché tale documento attesta il reddito del solo richiedente e non quello del nucleo familiare. Ha inoltre escluso i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ritenendo non ravvisabile una violazione del principio di parità di trattamento. Conseguentemente ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore importo previsto dal d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2 L. 153/1988
Il requisito reddituale del nucleo familiare è elemento costitutivo del diritto all'assegno e la sua prova deve essere fornita dal richiedente, senza distinzioni in base alla cittadinanza o alla provenienza territoriale.
art. 12 preleggi
Invocato dal ricorrente per sostenere un'interpretazione della norma conforme al suo assunto, ma non ritenuto idoneo a scalfire la lettura accolta dalla Corte.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il motivo è stato prospettato come violazione di legge, ma la Corte ha chiarito che in realtà mirava a una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità.
direttiva 2003/109/CE
art. 11, par. 1, lett. d) e par. 4; 13° considerando
Non è stata ritenuta violata dalla disciplina e dalla giurisprudenza interna applicata, sicché non sussisteva spazio per il rinvio pregiudiziale.
reg. CE n. 1408/1971
Richiamato per affermare che ai lavoratori migranti si estende il trattamento secondo la legge del luogo di prestazione anche se i familiari risiedono altrove.
L'attestazione richiesta al richiedente, pur non soggetta ad autenticazione, è sanzionabile anche penalmente in caso di falsità.
La documentazione prodotta non ha natura di prova legale documentale ai sensi della norma.
La documentazione prodotta non ha natura di scrittura privata avente efficacia probatoria legale ai sensi della norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio relativo all'assegno per il nucleo familiare, il possesso del requisito reddituale dell'intero nucleo integra un elemento costitutivo del diritto e deve essere provato dal richiedente.
- La prova del requisito reddituale non può essere sostituita dalla sola documentazione attestante il reddito del richiedente, se questa non dimostra il reddito complessivo del nucleo familiare.
- L'onere probatorio sulla situazione reddituale del nucleo grava indistintamente su tutti i richiedenti, senza differenziazioni tra cittadini italiani, europei ed extracomunitari soggiornanti, quando la disciplina non preveda distinzioni.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze documentali e probatorie già apprezzate dal giudice di merito.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto quando la questione prospettata non evidenzia un concreto dubbio interpretativo rilevante ai fini della decisione, alla luce dell'orientamento interno consolidato.
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