Cassazione Civile, Ordinanza n. 04019/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (socio)
La controversia
L'INPS ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato l'accoglimento dell'opposizione a un avviso di addebito contributivo. L'istituto sosteneva che dovessero essere assoggettati a contribuzione per la gestione previdenziale artigiani i redditi di capitale derivanti dalla mera partecipazione a una società a responsabilità limitata, anche se il socio non aveva prestato attività lavorativa. La controparte aveva ottenuto nei gradi di merito l'annullamento della pretesa contributiva, ritenendosi non dovuti i contributi sul reddito di partecipazione in assenza di svolgimento di attività lavorativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso dell'INPS e lo ha rigettato. Ha richiamato il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il lavoratore autonomo iscritto alla gestione previdenziale deve includere nella base imponibile solo i redditi d'impresa derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriale, mentre restano esclusi i redditi di capitale derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa. Le spese di lite sono state compensate perché l'orientamento applicato si è consolidato solo dopo la decisione impugnata; inoltre è stato disposto, se dovuto, il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 55 d.P.R. n. 917 del 1986
Definisce i redditi d'impresa, che costituiscono la base imponibile contributiva quando derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale.
art. 44, lett. e, d.P.R. n. 917 del 1986
Qualifica come redditi di capitale quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa, escludendoli dalla base contributiva indicata dalla Corte.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Consente di dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in presenza dei presupposti di legge.
Massime di principio
- Ai fini della contribuzione dovuta alla gestione previdenziale degli autonomi, la base imponibile comprende i soli redditi d'impresa derivanti dall'effettivo esercizio dell'attività imprenditoriale, secondo la qualificazione fiscale del reddito.
- I redditi di capitale percepiti per la mera partecipazione a società di capitali, quando il socio non svolga attività lavorativa, non sono assoggettabili alla contribuzione della gestione artigiani.
- Nella determinazione dell'obbligo contributivo rileva la distinzione tra redditi d'impresa e redditi di capitale, con esclusione dei secondi dalla base imponibile previdenziale in assenza di apporto lavorativo.
- Quando il ricorso è respinto e l'orientamento di legittimità applicato si è consolidato solo successivamente alla decisione impugnata, la Corte può compensare le spese di lite.
Come è indicizzato
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