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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04038/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la domanda di assegno per il nucleo familiare proposta da un cittadino di paese extra UE, residente in Italia e titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo, con familiari residenti in Senegal. I giudici di merito avevano rigettato la pretesa perché non risultava provato il requisito reddituale del nucleo familiare: non erano stati depositati, né in sede amministrativa né in giudizio, documenti idonei a dimostrare il reddito complessivo della famiglia; in particolare, l’attestato di stato di famiglia rilasciato dal consolato non consentiva di ricavare l’ammontare dei redditi. Con il ricorso per cassazione il richiedente deduceva violazione dell’art. 2 della l. n. 153/1988 e dell’art. 12 preleggi, oltre che dei principi della direttiva 2003/109/CE come interpretati dalla CGUE, sostenendo che il reddito del nucleo familiare non sarebbe un requisito costitutivo del diritto ma solo una base di calcolo dell’importo dell’assegno; lamentava inoltre che la corte territoriale non avesse correttamente valorizzato la documentazione prodotta e che fosse ingiustificato richiedere una prova ulteriore o diversa rispetto a quella offerta.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e ha confermato la ratio decidendi della sentenza d’appello: il richiedente non aveva fornito elementi documentali idonei a dimostrare il requisito reddituale del nucleo familiare. La censura si risolveva in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, attività non consentita in sede di legittimità fuori dai limiti del controllo sulla prova legale e sul minimo costituzionale di motivazione. La Corte ha inoltre osservato che i documenti prodotti non avevano valore di prova legale e che la motivazione della corte territoriale era congrua nel spiegare perché non consentissero di individuare i redditi complessivi del nucleo. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e sono stati dichiarati i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2 della L. n. 153/1988

    Il possesso del requisito reddituale del nucleo familiare costituisce elemento costitutivo del diritto all’assegno per il nucleo familiare e la prova grava sul richiedente, senza distinzione tra cittadino italiano/europeo ed extra UE soggiornante.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno dell’interpretazione della disciplina, ma la Corte non accoglie la lettura proposta.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • Direttiva 2003/109/CE

    La Corte esclude che la disciplina interna sull’ANF, come interpretata, violi il principio di parità di trattamento invocato dal ricorrente.

  • art. 11, paragrafo 1, lett. d), Direttiva 2003/109/CE

    Invocato per sostenere la parità di trattamento, ma ritenuto non violato dalla disciplina applicata.

  • art. 11, paragrafo 4, Direttiva 2003/109/CE

    Richiamato nel quesito pregiudiziale proposto dalla parte ricorrente.

  • art. 76 del d.P.R. n. 445/2000

    L’attestazione del richiedente, pur non soggetta ad autenticazione, è sanzionabile anche penalmente; viene richiamata per descrivere la modalità di prova del requisito reddituale.

  • artt. 2700 e 2702 c.c.

    Richiamati per escludere che i documenti prodotti avessero natura di prova legale.

  • art. 73 del reg. CE n. 1408/1971

    Richiamato nel passaggio sull’estensione del trattamento ai lavoratori migranti in ambito europeo.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio relativo all’assegno per il nucleo familiare, il requisito reddituale del nucleo è elemento costitutivo del diritto e deve essere provato dal richiedente; non è sufficiente dimostrare il solo reddito personale del lavoratore.
  • La censura in cassazione che investe la sufficienza della documentazione prodotta e la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito non è ammissibile se tende a ottenere una nuova valutazione delle prove, salvo violazione di regole sulle prove legali o del minimo costituzionale di motivazione.
  • I documenti privi di valore di prova legale possono essere liberamente apprezzati dal giudice di merito, il quale deve però motivare in modo congruo perché essi non consentano di accertare il fatto costitutivo dedotto.
  • Non sussiste ragione per rinviare pregiudizialmente alla Corte di giustizia quando la questione proposta dipende in realtà dalla corretta applicazione di regole interne sulla prova e dalla loro compatibilità già esaminata in conformità con l’orientamento di legittimità richiamato.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiProveGiurisdizione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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