Cassazione Civile, Ordinanza n. 04015/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (socio)
La controversia
L'ente previdenziale aveva emesso un avviso di addebito chiedendo contributi per la gestione previdenziale artigiani, computati sul reddito percepito dal soggetto a titolo di partecipazione in una società a responsabilità limitata. Il giudice di primo grado aveva accolto l'opposizione del contribuente e la corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo che il reddito da mera partecipazione a una S.r.l., in assenza di prestazione di attività lavorativa, non rientrasse nella base imponibile contributiva. L'ente ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di varie disposizioni di legge per l'esclusione dell'obbligo contributivo e sostenendo, in sostanza, la computabilità di quel reddito ai fini contributivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondata la censura. Ha richiamato il proprio orientamento secondo cui il lavoratore autonomo iscritto alla relativa gestione previdenziale deve includere nella base imponibile i redditi d'impresa, ossia quelli derivanti da attività imprenditoriale, mentre restano esclusi i redditi di capitale derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa. Ha quindi confermato la decisione impugnata. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate, in ragione della formazione solo successiva dell'orientamento giurisprudenziale applicato. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 55 d.P.R. n. 917 del 1986
definisce i redditi d'impresa, che costituiscono la base imponibile contributiva per il lavoratore autonomo iscritto alla gestione previdenziale, se derivanti da attività imprenditoriale.
art. 44, lett. e, d.P.R. n. 917 del 1986
qualifica come redditi di capitale quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa, escludendoli dalla base imponibile contributiva.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto, in caso di rigetto del ricorso, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Cass. n. 22901 del 19/08/2024
precedente conforme che ha chiarito la distinzione tra redditi d'impresa imponibili e redditi di capitale esclusi dalla base contributiva.
Cass. n. 21540 del 20/08/2019
precedente richiamato nel medesimo senso sulla non imponibilità dei redditi di capitale da mera partecipazione societaria.
Massime di principio
- Ai fini della contribuzione dovuta alla gestione previdenziale dei lavoratori autonomi, rilevano i redditi d'impresa effettivamente prodotti dall'esercizio di attività imprenditoriale, non i redditi di capitale derivanti dalla sola titolarità di partecipazioni societarie.
- La mera partecipazione a una società di capitali, in assenza di prestazione di attività lavorativa da parte del socio, non basta a fondare l'obbligo contributivo su quel reddito.
- Quando il consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale interviene solo dopo la decisione impugnata, le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate.
- In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato se previsto dalla legge.
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