Cassazione Civile, Ordinanza n. 04035/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il diniego dell'assegno per il nucleo familiare richiesto da un cittadino di paese terzo residente in Italia e titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, con familiari residenti in Senegal. I giudici di merito avevano rigettato la domanda ritenendo non provato il requisito reddituale del nucleo familiare, osservando in particolare l'assenza di allegazione dei redditi dei componenti del nucleo. Con un unico motivo di ricorso per cassazione il richiedente denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 2 della L. n. 153/1988 e dell'art. 12 preleggi, nonché dei principi della direttiva 2003/109/CE e della sentenza CGUE nella causa INPS v. V.R., sostenendo che: a) il reddito del nucleo familiare sarebbe solo base di calcolo dell'importo e non requisito costitutivo del diritto; b) la Corte territoriale avrebbe errato nel richiedere una autocertificazione dei redditi del nucleo familiare non prevista dalla disciplina; c) la documentazione reddituale già prodotta, in particolare il modello CUD/730, sarebbe stata sufficiente; d) la disciplina interna andrebbe interpretata in modo conforme al diritto UE e, in difetto, sarebbe necessario un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e ha confermato l'impostazione dei giudici di merito: per l'assegno per il nucleo familiare il possesso del requisito reddituale dell'intero nucleo costituisce elemento costitutivo del diritto e la prova grava sul richiedente; la documentazione prodotta dal ricorrente non poteva essere equiparata a prova legale né bastava a dimostrare i redditi dell'intero nucleo familiare. La censura si risolveva inoltre in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 2 L. n. 153/1988
art. 2 della legge 153/1988
La prestazione di assegno per il nucleo familiare richiede la prova del requisito reddituale dell'intero nucleo; il reddito del nucleo non è mera base di calcolo ma elemento costitutivo del diritto, da provare a carico del richiedente.
art. 2, comma 9, D.L. n. 69/1988
art. 2, comma 9 D.L. n. 69/1988
La norma va letta senza distinguere tra cittadini italiani, europei ed extracomunitari soggiornanti: l'onere di provare il requisito reddituale incombe sul richiedente in ogni caso.
L. n. 153/1988
Norma di conversione richiamata quale disciplina dell'assegno per il nucleo familiare, letta come non derogatoria dell'onere di prova del reddito del nucleo.
art. 12 preleggi
Invocato dal ricorrente per sostenere un'interpretazione della disciplina conforme al testo e ai principi; la Corte non ha accolto la censura interpretativa.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura è stata formalmente prospettata come violazione di legge, ma in sostanza mirava a ottenere una diversa valutazione dei documenti e dei fatti di causa.
Direttiva 2003/109/CE
Richiamata dal ricorrente in chiave antidiscriminatoria; la Corte ha escluso che la disciplina dell'assegno per il nucleo familiare, così interpretata, violi il principio di parità di trattamento.
art. 11 direttiva 2003/109/CE
art. 11, paragrafo 1, lett. d)
Richiamato per sostenere la parità di trattamento tra soggiornanti di lungo periodo e cittadini nazionali; la Corte ha negato che la richiesta di prova del reddito dell'intero nucleo configuri discriminazione.
art. 73 reg. CE n. 1408/1971
Citato nel passo ripreso dalla precedente giurisprudenza per affermare l'estensione del trattamento ai lavoratori migranti nell'ambito europeo secondo la legge del luogo di svolgimento della prestazione.
art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000
Richiamato per evidenziare che l'attestazione sostitutiva richiesta al richiedente, pur non soggetta ad autenticazione, è sanzionabile anche penalmente se falsa.
Richiamato per escludere che i documenti prodotti avessero natura di prova legale equiparabile all'atto pubblico.
Richiamato per escludere che i documenti prodotti avessero la natura di scrittura privata con efficacia probatoria legale invocabile nel caso di specie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del soccombente.
Massime di principio
- Per l'assegno per il nucleo familiare il reddito dell'intero nucleo costituisce elemento costitutivo del diritto e non soltanto parametro di calcolo dell'importo.
- L'onere di provare i redditi del nucleo familiare grava sul richiedente, indipendentemente dalla sua cittadinanza o dal fatto che sia cittadino italiano, europeo o extracomunitario soggiornante.
- La sola documentazione reddituale riferita al richiedente, come il CUD, non è sufficiente a dimostrare il reddito dell'intero nucleo familiare.
- In sede di legittimità non è consentito richiedere una nuova valutazione del materiale probatorio, se la censura mira solo a sostituire l'apprezzamento del giudice di merito.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto quando la questione non presenta un effettivo dubbio interpretativo rilevante alla luce dell'orientamento già consolidato e la disciplina interna, letta in modo non discriminatorio, non viola il diritto UE.
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