Cassazione Civile, Ordinanza n. 04018/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un ente previdenziale aveva emesso un avviso di addebito per contributi dovuti alla gestione commercianti, assumendo che un soggetto, socio e amministratore delegato di una società a responsabilità limitata, dovesse versare contributi sul reddito d'impresa prodotto dalla società di cui era socio e anche di un'ulteriore società dalla prima partecipata. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione all'avviso di addebito e la Corte d'appello aveva confermato la decisione. In Cassazione l'ente ricorrente denunciava, con un unico motivo, violazione di varie disposizioni di legge per avere escluso l'obbligo contributivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha richiamato un precedente recente secondo cui il lavoratore autonomo iscritto alla gestione previdenziale deve includere nella base imponibile contributiva la totalità dei redditi d'impresa, intesi in senso fiscale come redditi derivanti da attività imprenditoriale; restano invece esclusi i redditi di capitale, come quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa. Poiché il caso riguardava redditi riconducibili alla sola partecipazione sociale e non a una attività lavorativa rilevante ai fini contributivi, la decisione di merito è stata confermata e il ricorso è stato rigettato. Non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva dell'intimato. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 55 d.P.R. n. 917 del 1986
Definisce i redditi d'impresa come quelli derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriale; tali redditi entrano nella base imponibile contributiva del lavoratore autonomo iscritto alla gestione previdenziale.
art. 44, lett. e, d.P.R. n. 917 del 1986
Qualifica come redditi di capitale quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa; tali redditi restano esclusi dalla base contributiva indicata dalla Corte.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente di dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per individuare l'importo dell'ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- Ai fini dell'obbligo contributivo nella gestione commercianti, rilevano i redditi d'impresa in senso fiscale, ossia quelli prodotti dall'esercizio di attività imprenditoriale, e non i redditi di capitale derivanti dalla sola partecipazione a società di capitali.
- La mera qualità di socio di società di capitali, in assenza di prestazione di attività lavorativa rilevante, non è sufficiente a fondare l'obbligo di versamento dei contributi alla gestione commercianti.
- Quando il ricorso per cassazione si risolve in una censura contro l'apprezzamento giuridico già conforme a un orientamento consolidato, il rigetto comporta la conferma della decisione di merito e, se dovuto, l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
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