Cassazione Penale, Sentenza n. 10423/2022 del 24/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava il decreto che confermava l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale per anni quattro con obbligo di soggiorno e cauzione. Il ricorrente deduceva: (i) violazione del divieto di ne bis in idem, sostenendo che la presunta partecipazione all'associazione mafiosa era già stata esaminata e rigettata nel decreto del 17/10/2003 collegato al processo 'Olimpia'; (ii) carenza di prova della pericolosità qualificata e della dedizione abituale alla commissione di reati produttivi di proventi illeciti (art. 4 d.lgs. 159/2011 e art. 125 c.p.p.); (iii) illegittima valorizzazione del capo relativo alla turbativa d'asta aggravata (procedimento Fata Morgana, capo k); (iv) mancanza di attualità della pericolosità in ragione della distanza temporale dei fatti e di precedenti decisioni che avrebbero escluso aggravanti o attualità.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso ritenendolo complessivamente infondato o inammissibile. Ha ritenuto legittima la rinnovata valutazione della pericolosità nonostante il precedente decreto del 2003, avendo acquisito elementi successivi e pertinenti (fatti e indizi fino al 2016, procedimenti Fata Morgana, Mammasantissima/Ghota e Reghion). Ha confermato che la misura può essere adottata anche in presenza di indizi di concorso esterno in associazione mafiosa e che la turbativa d'asta aggravata è stata adeguatamente motivata sulla base del giudicato cautelare. Ha inoltre condiviso la valutazione della pericolosità generica fondata sull'abitualità al sostentamento, anche parziale, con proventi illeciti, avvalorata da dichiarazioni di collaboratori e da un quadro indiziario complessivo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
art. 4, comma 1, lett. a), b), c.; art. 1, comma 1, lett. b.
Le disposizioni sono state interpretate come base per riconoscere pericolosità qualificata (appartenenza ad associazione mafiosa e commissione di reati aggravati) e pericolosità generica (abitudine a vivere, in tutto o in parte, con proventi illeciti). La Corte ha ammesso misura anche in presenza di indizi di concorso esterno.
art. 125; art. 649; art. 616; art. 51, comma 3-bis
Art. 125 e 649 richiamati in relazione ai presupposti e alla procedura per le misure di prevenzione; art. 616 richiede condanna per spese in caso di rigetto; art. 51, comma 3-bis richiamato per l'elenco dei reati rilevanti ai fini della pericolosità (categoria dei delitti che rafforzano la valutazione).
La precedente condanna per concorso esterno (art. 110 con art. 416-bis) è stata ritenuta rilevante e collegabile con gli indizi successivi, formando un continuum logico utile a fondare la misura di prevenzione.
L'aggravante prevista dall'art. 7 è stata valutata in relazione alla turbativa d'asta (capo k) e considerata sorgente di pericolosità, con riferimento al giudicato cautelare formato su tale contestazione.
legge 25 gennaio 1982, n. 17 (legge Anselmi)
menzionata nel provvedimento
L'eventuale esclusione dell'esistenza di altra associazione (es. loggia massonica) non esclude che le condotte possano essere valutate come rafforzative dell'appartenenza all'associazione mafiosa; cioè la mancata sussistenza di una diversa associazione non impedisce la qualificazione mafiosa di certi comportamenti.
Massime di principio
- Il divieto di ne bis in idem non impedisce la riconsiderazione delle misure di prevenzione se emergono elementi nuovi o fatti successivi al giudicato che rendono più pregnante la valutazione della pericolosità.
- La misura di prevenzione può essere disposta anche nei confronti di chi è indiziato di concorso esterno in associazione mafiosa: non è necessario che vi sia solo una condanna definitiva recente, purché esista un quadro indiziario complessivamente significativo.
- Per la pericolosità qualificata e per quella generica la Corte può valorizzare anche indizi estratti da procedimenti diversi e dichiarazioni di collaboratori, purché la motivazione colleghi logicamente tali elementi al ruolo e alla continuità dell'attività criminale.
- La pericolosità generica può essere fondata su 'categorie delittuose' e non solo su singoli reati produttivi di reddito: abitualità al sostentamento con proventi illeciti si desume dal complesso degli eventi e non necessariamente da precedenti penali specifici contro il patrimonio.
- L'esistenza o l'esclusione di una diversa associazione (es. loggia massonica) non annulla automaticamente la possibilità di qualificare determinate condotte come agevolative di un'associazione mafiosa, se gli elementi indiziari mostrano un collegamento con la struttura mafiosa.
- Per impugnare efficacemente una misura di prevenzione occorre non limitarsi a contestazioni generiche: è necessario confutare specificamente la motivazione del provvedimento, dimostrando l'assenza di nessi logici tra fatti e conclusioni o l'insussistenza degli elementi cruciali indicati dal giudice.
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