Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10321/2022 del 24/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della determinazione del trattamento sanzionatorio applicato dal G.i.p. dopo il giudizio abbreviato: si censura la riduzione della pena per il rito abbreviato di un terzo anziché della metà per le contravvenzioni, come previsto dall'art. 1, comma 44, legge 23 giugno 2017, n. 103. Il ricorrente chiede l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio e la diretta rideterminazione da parte della Corte di Cassazione.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto che il G.i.p. non abbia applicato la novità normativa prevista dall'art. 1, comma 44, della legge n. 103/2017 in materia di contravvenzioni e che, non essendovi discrezionalità, la Corte di legittimità dovesse provvedere direttamente ai sensi dell'art. 620, lett. l), cod. proc. pen. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha determinato la pena in quattro mesi e quindici giorni di arresto e euro 2.250 di ammenda; la pena è stata sospesa.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 44, legge 23 giugno 2017, n. 103

    art. 1, comma 44, della legge n. 103 del 2017 (in vigore dal 3 agosto 2017)

    Per le contravvenzioni la riduzione della pena con il rito abbreviato è della meta (50%) e non di un terzo; norma di favore da applicare automaticamente quando ricorre la fattispecie.

  • art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

    Censura fatta dal ricorrente in tema di applicazione della riduzione per il rito abbreviato; la norma è richiamata come parametro di legittimità per il calcolo del trattamento sanzionatorio.

  • art. 620, lett. l), cod. proc. pen.

    art. 620, lett. l), cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio e di provvedere direttamente alla determinazione della pena quando non sussiste discrezionalità; applicata per rideterminare il trattamento sanzionatorio.

  • art. 611, cod. proc. pen.

    Riferimento alla requisitoria scritta del Pubblico Ministero in Cassazione; strumento processuale utilizzato nel procedimento di legittimità.

  • art. 81, cod. pen.

    Norma evocata nel dispositivo di primo grado per la maggiorazione della pena per la commistione di reati; usata nel calcolo iniziale del trattamento sanzionatorio.

Massime di principio

  • Quando la legge prevede una riduzione specifica per il rito abbreviato (es. art. 1, comma 44, legge n. 103/2017 per le contravvenzioni), il giudice di merito deve applicarla integralmente: si tratta di norma di favore che non lascia discrezionalità.
  • Se il giudice di merito omette di applicare una disposizione che impone un trattamento sanzionatorio determinato e non sussiste discrezionalità, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio e determinare direttamente la pena ai sensi dell'art. 620, lett. l), cod. proc. pen.
  • Le doglianze del pubblico ministero in Cassazione, anche tramite requisitoria scritta ex art. 611, assumono rilievo e possono essere condivise dalla difesa; l'accordo delle parti sul punto agevola l'intervento della Corte.
  • In caso di più reati commessi in unità di tempo e luogo vanno valutate le regole di cumulazione e gli eventuali aumenti (es. art. 81 cod. pen.); tuttavia le riduzioni procedurali (abbreviato) si applicano successivamente se previste come norme di favore.
  • Quando si impugna solo il trattamento sanzionatorio, la decisione della Cassazione può essere limitata esclusivamente a quella materia, lasciando immutati gli accertamenti di responsabilità e le altre statuizioni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.