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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10325/2022 del 24/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, aveva qualificato i fatti ai sensi dell'art.73, comma 5, d.P.R. 309/90, escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenuta la recidiva e rideterminata la pena in anni 1 mesi 4 di reclusione e euro 1.800 di multa. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, alla determinazione della misura della pena e alla valutazione della recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati e generici i motivi di cassazione, privi di confronto critico con la decisione impugnata. La Corte ha confermato che la Corte d'Appello aveva adeguatamente motivato l'esclusione delle attenuanti generiche richiamando i precedenti specifici e l'assenza di profili di meritevolezza, nonché la ricorrenza della recidiva come espressione di accresciuta capacità a delinquere. Ha affermato altresì che il trattamento sanzionatorio, modulato su parametri medio-minimi, non richiedeva motivazione ulteriore. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e con richiamo alla giurisprudenza costituzionale).

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73 comma 5

    art. 73, comma 5 d.P.R. 309/90

    I fatti sono stati qualificati alla luce della normativa sugli illeciti in materia di stupefacenti; la qualificazione ha rilevanza ai fini dell'applicazione della pena e della valutazione della gravità del fatto.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Stabilisce le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso in cassazione; la Corte ha applicato la norma per condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13/6/2000

    Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    Richiamata in relazione al criterio per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità, a conferma della legittimità dell'irrogazione della somma quando non vi sia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Cassazione penale, Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013 (Banic)

    sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic

    Principio secondo cui, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice consideri ogni elemento favorevole o sfavorevole; è sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi.

  • Cassazione penale, Sez. 2, 19/03/2008 (Buccheri)

    sez.2, 19.3.2008, Buccheri, Rv.240404

    Sottolinea che la recidiva facoltativa presuppone che i fatti della nuova condotta manifestino accentuata colpevolezza o maggiore pericolosità dell'autore; il giudice deve verificare concretamente l'effetto della reiterazione.

  • Cassazione penale, Sez. Unite, 27/05/2010 (P.G., Calibè)

    sez. U, 27.5.2010, P.G., Calibè, Rv.247838

    Ribadisce il principio che, per l'applicazione della recidiva, il giudice deve valutare i parametri individualizzanti della personalità del reo e il grado di colpevolezza, non limitandosi al mero riscontro formale dei precedenti.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice indica gli elementi ritenuti decisivi (ad es. precedenti specifici, assenza di profili di meritevolezza); non è obbligato a esaminare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole.
  • Per l'applicazione della recidiva facoltativa il giudice deve accertare concretamente che la reiterazione del reato esprima una maggiore pericolosità o colpevolezza del soggetto, valorizzando parametri individualizzanti.
  • La motivazione della scelta tra i parametri edittali (es. collocazione su fasce medio-minime) può essere sintetica purché indichi adeguate ragioni di adeguatezza e congruità.
  • La Cassazione, quando l'impugnazione sia generica o si limiti a riproporre censure già esaminate dal giudice del merito senza critica specifica, può dichiarare il ricorso inammissibile; non procede a revisione dei fatti se la motivazione di merito è lineare e congrua.
  • Le spese e le sanzioni pecuniarie sono applicabili in caso di inammissibilità del ricorso, salvo che non risulti colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

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