Cassazione Penale, Sentenza n. 10322/2022 del 24/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione fondato su quattro motivi: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova per omissione nella valutazione di dichiarazioni e documenti ritenuti decisivi; 2) contraddittorietà e manifesta illogicità per aver introdotto una dinamica del fatto non riscontrata dalle testimonianze (contestazione sul momento dell'investimento rispetto all'attraversamento); 3) mancata valutazione della consulenza medico-legale di parte e travisamento delle risultanze peritali; 4) carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine all'elemento soggettivo (dolo) relativo all'aggravante della fuga, lamentando l'assenza di adeguata spiegazione della presunta consapevolezza dell'urto da parte del conducente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici, ripetitivi e sostanzialmente una reiterazione di censure già svolte in appello e puntualmente respinte dalla Corte territoriale. Precisando i criteri per la censura per travisamento della prova (necessità di individuare l'atto, il dato incompatibile, la prova della verità e la dimostrazione della decisività), la Corte ha ritenuto che la difesa non abbia soddisfatto tali requisiti. È stata confermata la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui Endrizzi investì la Sig.ra Fierro in centro abitato, in condizioni di alterazione da alcool, non adeguò velocità e conduzione e si diede alla fuga; le tesi difensive (caduta autonoma o inseguimento) erano già state confutate. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità, stante l'assenza di mancanza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Norme richiamate
I giudici di merito hanno ritenuto violati gli artt. 140 e 141 C.d.S. per mancata adeguamento della velocità e della condotta del veicolo alle circostanze (centro abitato, notte, pedoni sulla carreggiata), elemento fattuale alla base della responsabilità per incidente stradale colposo.
L'aggravante prevista dall'art. 590-ter (fuga dopo l'investimento) è stata ritenuta sussistente in presenza dell'allontanamento volontario dopo l'urto; la Corte ha ritenuto che le risultanze probatorie consentivano di inferire la volontarietà e la consapevolezza dell'evento da parte del conducente.
L'RG della Suprema Corte ha depositato le conclusioni scritte ex art. 611 c.p.p.; la Corte richiama il principio procedurale relativo alle conclusioni del Pubblico Ministero nella fase di cassazione.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la Corte ha ritenuto che non sussistesse assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, giustificando quindi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può limitarsi a ripetere in modo generico le censure già sollevate e respinte in appello: per essere ammissibile deve articolare criticamente nuove e specifiche ragioni rispetto alla decisione impugnata.
- Per lamentare il travisamento della prova in cassazione occorre indicare l'atto processuale cui si fa riferimento, il dato probatorio incompatibile con la sentenza, fornire prova della verità di quel dato e spiegare perché esso sarebbe decisivo per alterare l'esito del giudizio.
- Quando la sentenza di primo grado e quella d'appello si conformano (doppia conforme), esse possono essere lette congiuntamente e formano un unico corpo motivazionale: questo rende più difficile superare le valutazioni di merito in cassazione senza argomentazioni concrete e nuove.
- Le contestazioni sulla dinamica del fatto devono essere sorrette da elementi probatori specifici e non da mere ipotesi alternative; la sola esistenza di discordanze dichiarative non basta se i giudici di merito le hanno valutate e motivate.
- Nelle ipotesi di fuga dopo investimento, per escludere l'aggravante è necessario dimostrare l'assenza di consapevolezza dell'urto o fatti che giustifichino l'allontanamento; l'affermazione astratta dell'inesistenza del dolo non è sufficiente.
- L'inammissibilità del ricorso per carenza di specificità può comportare la condanna alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria, salvo che sia dimostrata l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
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