Cassazione Penale, Sentenza n. 10326/2022 del 24/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che aveva riformato la sentenza di primo grado: assoluzione dal reato previsto dall'art. 75, comma 1, d.lgs. n.159/2011, riqualificazione della condotta in ricettazione (artt. 624 e 625, co.1 n.7 c.p.) e riduzione della pena a 6 mesi di reclusione con riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti. In cassazione Buccieri ha dedotto: (1) vizio di motivazione per mancata risposta a specifiche doglianze sollevate in appello e per insufficienza motivazionale sul mancato riconoscimento dell'attenuante per danno di particolare tenuità, sul giudizio di equivalenza delle circostanze e sul mancato riconoscimento del delitto tentato; (2) violazione di legge e vizio di motivazione perché il fatto sarebbe dovuto essere qualificato come tentato (nessun impossessamento/sottrazione perché era sotto osservazione), nonché che sussisterebbe desistenza volontaria e cooperazione post factum che avrebbero meritate attenuazioni; (3) motivazione apparente circa il trattamento sanzionatorio e insufficiente spiegazione del giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili molte doglianze per aspecificità (mancata indicazione puntuale delle censure che non avrebbero ricevuto risposta) richiamando l'art. 581 c.p.p. Sul merito ha confermato che la condotta era consumata: la giurisprudenza afferma che il furto è consumato anche se l'imputato è bloccato subito dopo aver conseguito, anche per brevissimo tempo, la piena disponibilità della cosa; nel caso specifico Buccieri era salito sul veicolo, aveva acceso il motore e mosso il veicolo, mostrando piena disponibilità anche se per breve istante. Ha escluso la desistenza volontaria perché la collaborazione post factum non configura desistenza volontaria, che richiede interruzione volontaria dell'azione prima della consumazione e non determinata da cause esterne. Ha inoltre ritenuto legittima la valutazione di merito della Corte d'Appello sul valore del veicolo (non di particolare tenuità) e motivata la prevalenza delle aggravanti in ragione dei plurimi precedenti penali. Il ricorso è quindi stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 75, comma 1, d.lgs. n.159/2011
Norma richiamata nel provvedimento di merito da cui era stato assolto il ricorrente; la Corte di Cassazione prende atto dell'assoluzione e non amplia la questione relativa a questa specifica norma.
artt. 624 e 625, co.1 n.7 cod. pen.
Norme che disciplinano il reato di ricettazione e la sua sanzione: la Corte d'Appello ha riqualificato la condotta del ricorrente in base a tali articoli e la Cassazione non ha ritenuto viziata tale riqualificazione.
art. 62 n.4 cod. pen.
Previsione dell'attenuante per il danno di particolare tenuità; la Corte di Appello ha ritenuto che il valore del veicolo non rientrasse in tale tenuità e la Cassazione ha ritenuto che si trattasse di un accertamento di fatto congruamente motivato e non suscettibile di censura in sede di legittimità.
art. 581 cod. proc. pen.
Richiede l'indicazione specifica, in cassazione, delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno dell'impugnazione; la Corte ha richiamato questa norma per dichiarare aspecifiche e quindi inammissibili alcune doglianze che non indicavano puntualmente le censure rimaste senza risposta.
Massime di principio
- In cassazione le censure sulla motivazione devono indicare in termini specifici quali punti non sono stati adeguatamente affrontati dal giudice di merito; le contestazioni generiche o aspecifiche risultano inammissibili.
- La distinzione tra furto consumato e tentato si basa sulla effettiva acquisizione della disponibilità del bene: anche un possesso breve e autonomo può integrare la consumazione.
- La desistenza volontaria richiede l'interruzione volontaria dell'azione prima della consumazione e non si confonde con la semplice collaborazione o condotta posteriore all'evento.
- Le valutazioni di fatto del giudice di merito (es. sul valore del bene o sulla rilevanza dei precedenti) hanno ampia discrezionalità e sono difficilmente riformabili in Cassazione salvo manifesta illogicità, contraddittorietà o violazione di legge.
- Il giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti va motivato, ma il richiamo a precedenti specifici e al quadro personale dell'imputato può legittimare la prevalenza delle aggravanti.
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