Cassazione Penale, Sentenza n. 10320/2022 del 24/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di conferma in appello della condanna per il reato di fuga ex art. 189 cod. strada (commi 1 e 6) per non essersi fermato dopo aver provocato un incidente il 27/01/2012. Il ricorrente ha dedotto quattro motivi: (1) omissione di applicazione della causa di non punibilita' per particolare tenuita' ex art. 131-bis c.p.; (2) assenza del dolo eventuale e della percettibilita' del danno, quindi insussistenza dell'obbligo di fermarsi; (3) sussistenza dello stato di necessita' (art. 54 c.p.) per minacce dei manifestanti che lo avrebbero costretto ad allontanarsi; (4) estinzione del reato per prescrizione alla data indicata dal ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha ritenuto manifestamente infondato. Motivazioni principali: il primo e il terzo motivo (art. 131-bis e stato di necessita') costituivano novita' non dedotte nei gradi precedenti e quindi inammissibili in Cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; il secondo motivo e' stato ritenuto mero rilievo avversativo rispetto alla valutazione di merito: la Corte d'appello aveva logicamente motivato la convinzione che l'imputato si fosse accorto dell'incidente (persona davanti al muso dell'auto e giubbotto rifrangente rosso); il quarto motivo (prescrizione) e' stato respinto perche' vi sono stati eventi interruttivi e sospensivi della prescrizione correttamente indicati in motivazione e nella scheda ex art. 165-bis disp. att. c.p.p., riportando il termine prescrizionale al 17/09/2022. Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Sentenza pronunciata il 12/11/2021.
Norme richiamate
art. 189 codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285)
Rilevato che la fattispecie di 'fuga' richiede la consapevolezza dell'evento e l'obbligo di fermarsi; la Corte d'appello ha ritenuto sussistente la consapevolezza del ricorrente sulla base delle circostanze di fatto (persona davanti al muso dell'auto, giubbotto rifrangente)
La causa di non punibilita' per particolare tenuita' non puo' essere proposta per la prima volta in Cassazione se non dedotta nei precedenti gradi (applicazione della regola di inammissibilita' delle novita')
La scriminante dello stato di necessita' deve essere dedotta nei gradi di merito; se non e' stata dedotta prima risulta inammissibile in Cassazione come novum
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Limita la possibilita' di introdurre in Cassazione nuove questioni di fatto o diritto non previamente dedotte nei gradi di merito; posto a base dell'inammissibilita' dei motivi nuovi
Richiamato nel dispositivo in relazione all'assenza di colpa nella proposizione del ricorso, con conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.
Usato per il calcolo analitico degli eventi sospensivi/interruttivi della prescrizione; la Corte ha fatto riferimento alla scheda ex art. 165-bis per determinare la decorrenza della prescrizione
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
Quadro normativo di riferimento per il reato di fuga (art. 189) contestato all'imputato
Massime di principio
- Non e' possibile dedurre in Cassazione questioni di fatto o di diritto che non siano state sollevate nei precedenti gradi di giudizio: le eccezioni nuove sono inammissibili per effetto dell'art. 606 c.p.p.
- La causa di non punibilita' per particolare tenuita' ex art. 131-bis c.p. deve essere chiesta nei gradi di merito; proporla per la prima volta in Cassazione e', di regola, inammissibile.
- Le valutazioni sulla percezione dell'incidente e sulla sussistenza del dolo (anche eventuale) rientrano nella valutazione di merito e sono sindacabili in Cassazione solo per vizio di legge o motivazione manifesta; semplici contestazioni non superano la soglia di ammissibilita'.
- La scriminante dello stato di necessita' deve essere prospettata tempestivamente: la sua emersione come novita' in Cassazione e' inefficace.
- Sul punto della prescrizione, occorre considerare atti interruttivi (esercizio dell'azione penale, sentenze) e sospensivi previsti dalla normativa e dalla scheda ex art. 165-bis disp. att.; valutazioni meramente assertive del difensore senza confronto con la motivazione sono inefficaci.
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