Cassazione Penale, Sentenza n. 10324/2022 del 24/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza per vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena base: ha contestato che il Tribunale avesse fissato la pena al massimo edittale in modo "laconico" e contraddittorio rispetto alla riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e alle valutazioni di minore offensività (quantitativi non consistenti, modesta qualità delle sostanze, assenza di elementi di organizzazione, comportamento collaborativo). Chiedeva dunque che la motivazione della misura della pena fosse più dettagliata e coerente con le circostanze favorevoli.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato la determinazione della pena al massimo edittale, indicando elementi specifici e valutazioni di rilievo: i quantitativi delle tre sostanze (circa 1170 g di marijuana, 780 g di hashish, 85 g di cocaina), la diversa tipologia delle sostanze (una in tabella I e due in tabella II), le modalità, i mezzi e le circostanze dell'azione, e la maggiore gravità complessiva della condotta nell'ambito della qualificazione giuridica assegnata. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, se la pena è prossima al massimo edittale, occorre una motivazione specifica, ma ha osservato che l'obbligo è adempiuto quando viene indicato l'elemento prevalente tra quelli dell'art. 133 c.p. (gravità della condotta e personalità dell'imputato). Visto ciò, il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5
La norma è stata centrale nella qualificazione del fatto: la Corte territoriale ha confermato la riqualificazione nella ipotesi di cui al comma 5 nonostante elementi attenuanti riferiti alla quantità e qualità delle sostanze; la Corte di cassazione ha ritenuto legittima la valutazione della Corte d'appello circa la maggiore gravità complessiva della condotta.
d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 1
Richiamata in relazione alla formulazione originaria dell'accusa e alla riqualificazione operata in sentenza.
I criteri di determinazione della pena (gravità del fatto, personalità del reo, modalità, mezzi, circostanze) sono stati applicati e la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia indicato l'elemento prevalente (gravità della condotta, in relazione alle quantità e alla tipologia delle sostanze) giustificando così la misura prossima al massimo edittale.
Codice di procedura penale, art. 616
Articolo richiamato per la condanna alle spese del procedimento e per la somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata quale riferimento giurisprudenziale in tema di ragioni di esonero dal pagamento delle somme dovute alla Cassa delle ammende; nel caso non sono emerse ragioni di esonero.
Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. Unite n. 51063 del 27/9/2018 e altre pronunce richiamate)
La Corte ha richiamato precedenti che chiariscono l'obbligo di motivazione quando la pena è prossima al massimo edittale e il principio secondo cui è sufficiente indicare l'elemento prevalente tra i criteri dell'art. 133 c.p. per assolvere all'onere motivazionale.
Massime di principio
- Quando la pena inflitta è prossima al massimo edittale, la motivazione deve essere specifica: il giudice deve indicare quale criterio dell'art. 133 c.p. (es. gravità della condotta) è ritenuto prevalente e perché.
- La Corte d'appello può risolvere apparenti contraddizioni tra una riqualificazione favorevole e l'applicazione di una pena elevata se fornisce elementi concreti (quantitativi, tipologici delle sostanze, modalità e circostanze) che giustificano la gravità della condotta.
- In materia di stupefacenti, quantità complessive e diversità delle sostanze (diverse tabelle) costituiscono fattori rilevanti ai fini della maggiore gravità ed incidono sulla determinazione della pena.
- La Cassazione verifica solo la sufficienza e la coerenza della motivazione della Corte territoriale: se quest'ultima indica gli elementi e il criterio prevalente, la censura sulla laconicità difficilmente riesce.
- In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione, il ricorrente può essere condannato alle spese e al versamento di somme alla Cassa delle ammende salvo ragioni di esonero debitamente documentate.
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