Cassazione Civile, Ordinanza n. 24177/2022 del 04/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione a un decreto di liquidazione del compenso dovuto per l’attività svolta da due amministratori giudiziari nominati nel quadro di un sequestro preventivo disposto in un procedimento penale avente ad oggetto complesso aziendale, quote e patrimonio di una società. Il Tribunale di Napoli aveva rigettato l’opposizione. Il solo amministratore giudiziario ricorrente ha impugnato l’ordinanza deducendo, in sostanza, la legittimità della procedura seguita per la liquidazione. La Corte di cassazione ha però rilevato d’ufficio un vizio preliminare: l’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, poiché nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso agli ausiliari/custodi nominati nel procedimento penale devono partecipare, oltre al beneficiario, le parti processuali, compreso il pubblico ministero, e in particolare i soggetti tenuti al pagamento definitivo del compenso. Poiché l’opposizione era stata notificata solo al Ministero della giustizia e non anche agli altri soggetti necessari, il procedimento è stato ritenuto nullo.
La decisione
La Corte ha cassato l’ordinanza impugnata e ha dichiarato la nullità dell’intero procedimento svolto davanti al Tribunale di Napoli per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari. Ha disposto il rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, affinché provveda all’integrazione del contraddittorio, previa verifica della cessazione del segreto investigativo, e regoli anche le spese del giudizio di cassazione. La Corte ha precisato che la mancata notificazione del ricorso e del decreto di comparizione ad uno dei soggetti obbligati al pagamento non determina inammissibilità dell’opposizione, ma nullità del successivo procedimento e della decisione.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L’opposizione al decreto di liquidazione richiede la possibilità di notificare il ricorso anche ai soggetti interessati; se permane il segreto su atti di indagine o iscrizione della notizia di reato, l’opposizione non può essere utilmente proposta finché il segreto non cessa.
Consente la cassazione con rinvio quando la decisione è viziata da nullità del procedimento, con rinvio al giudice competente perché rinnovi il giudizio previa regolarizzazione del contraddittorio.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso dovuto agli ausiliari o custodi nominati in un procedimento penale, devono essere evocati in giudizio tutti i litisconsorti necessari, ossia le parti processuali e i soggetti tenuti al pagamento del compenso.
- L’omessa notifica del ricorso e del decreto di comparizione a uno dei soggetti obbligati al pagamento non comporta inammissibilità dell’opposizione, ma nullità del procedimento e della decisione per difetto di integrità del contraddittorio.
- La violazione del litisconsorzio necessario è rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimità e impone la cassazione con rinvio al giudice di merito perché provveda alla corretta integrazione del contraddittorio.
- Se il procedimento penale è ancora coperto da segreto investigativo, l’opposizione al decreto di liquidazione non può essere utilmente notificata anche ai soggetti che devono esserne destinatari fino a cessazione del segreto.
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