Cassazione Civile, Ordinanza n. 16795/2022 del 24/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. contro un'ordinanza della Corte di cassazione che aveva rigettato il loro precedente ricorso e aveva ritenuto tardiva la domanda di equa riparazione ex legge Pinto. In fatto, la controversia ruotava intorno al calcolo del termine semestrale di decadenza per proporre la successiva domanda di indennizzo, collegato alla data di irrevocabilità del primo decreto di equa riparazione, depositato il 23 agosto 2016. I ricorrenti sostenevano che, tenuto conto della sospensione feriale e del fatto che il termine lungo per impugnare sarebbe scaduto il 1 marzo 2017, il passaggio in giudicato del primo decreto si sarebbe verificato il 2 marzo 2017, rendendo tempestiva la domanda depositata il 3 ottobre 2017. Denunciavano quindi un errore revocatorio della Corte nell'individuazione del dies ad quem del termine di impugnazione e, di riflesso, del termine semestrale previsto dall'art. 4 della legge n. 89/2001.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Ha ritenuto che la censura non integrasse un errore di fatto revocatorio, ma investisse la corretta interpretazione e applicazione delle norme sul calcolo dei termini di impugnazione e sul decorso del termine decadenziale per la domanda di equa riparazione. La Corte ha inoltre osservato che il punto era stato già oggetto di dibattito e decisione nel precedente giudizio, sicché mancavano i presupposti dell'errore revocatorio. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, in solido, con liquidazione in favore del Ministero della Giustizia; è stato escluso l'obbligo di ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammessa solo nei casi di errore di fatto nei limiti rigorosi previsti dall'art. 395, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione di un fatto risultante dagli atti, non già in un errore di diritto o di interpretazione normativa.
Il termine lungo di impugnazione decorre dal deposito del provvedimento e, nel caso considerato, ha condotto alla formazione dell'irrevocabilità del primo decreto dopo il decorso del termine applicabile.
Il computo del termine semestrale è stato effettuato secondo le regole di calcolo dei termini processuali, con scadenza al 28 settembre 2017.
art. 1 della L. 7 ottobre 1969, n. 742
La sospensione feriale incide sul decorso dei termini di impugnazione; il problema interpretativo riguardava se e come computare il 1 settembre nel termine iniziale.
art. 4 della L. 24 marzo 2001, n. 89
La domanda di equa riparazione deve essere proposta entro il termine decadenziale semestrale decorrente dalla definitività del provvedimento presupposto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso, per la materia trattata, la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. è configurabile solo quando il giudice abbia supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo che risulti incontrovertibilmente escluso o accertato dagli atti, purché il fatto non sia stato oggetto di controversia tra le parti.
- Non è ammessa la revocazione della sentenza di cassazione quando la doglianza riguarda l'interpretazione o l'applicazione di norme giuridiche: in tal caso si versa in un error iuris, non in un errore di fatto.
- L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione deve emergere immediatamente dagli atti interni del giudizio di legittimità e deve avere carattere autonomo rispetto alla decisione di merito.
- Se il punto denunciato era già stato oggetto di discussione e di pronuncia nel giudizio definito dalla sentenza impugnata, difetta il presupposto dell'assenza di controversia e la revocazione è inammissibile.
- Nel computo dei termini processuali per l'impugnazione di provvedimenti depositati nel periodo feriale, la determinazione del dies ad quem segue le regole degli artt. 155 c.p.c. e 1 L. n. 742/1969; la definitività del provvedimento discende dal decorso del termine legale, non dalle diverse convinzioni delle parti.
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